Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1480 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1480 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 20681-2016 proposto da:
PUOPOLO ROBERTA e PUOPOLO MANUELA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n.
176/B/2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
CASTELLANO, rappresentate e difese dall’avvocato ALESSIO
LA
ZAZZERA;

– ricorrenti CO ntro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 02322840584 06363391001), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope-legis;

– contro ricorrente-

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso la sentenza n. 1617/18/2016 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA (sez. di NAPOLI),
depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

Fatti di causa
N’alluda e Roberta Puolopo, nella qualità di ex socie della Gestitur s.r.l.
(cancellata dal registro delle imprese nel maggio 2013, nel corso del
giudizio di primo grado) ricorrono, con unico motivo, nei confronti
dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso„ avverso la
sentenza con la quale la C.T.R. della Campania — nella controversia
concernente l’impugnazione da parte della Gestitur s.r.l. di avvisi di
accertamento per Ires e iva anno 2007 — in accoglimento dell’appello
dell’Agenzia delle entrate aveva confermato la legittimità degli avvisi di
accertamento.
L’Agenzia deposita nota spese.
Le ricorrenti depositano memoria.

Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo le ricorrenti — premesso che l’estinzione della
società era stata già dichiarata nel corso del giudizio di primo grado,
senza che fosse stata disposta dalla C.T.P. la richiesta estinzione del
giudizio — deducono l’ error in procedendo perpetrato dal giudice di
appello nell’avere confermato sul punto la statuizione del giudice di
primo grado, invece che dichiarare inammissibile l’appello o,
quantomeno, l’interruzione del giudizio.
9

.

La censura è infondata. L’appello venne infatti proposto nei
confronti della società e per essa nei confronti delle socie, odierne
ricorrenti, le quali peraltro, nel proporre ricorso per cassazione hanno
Ric. 2016 n. 20681 sez. MT – ud. 15-11-2017
-2-

TORRE.

manifestato il loro interesse ad agire quali successori della società
estinta. Trova pertanto applicazione ala fattispecie il principio
affermato da questa Corte (n. 5988/2017) secondo cui in tema di
contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali,
all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in

interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.; ove, invece, ciò non
sia dichiarato o notificato, o si verifichi quando sia ormai impossibile
farlo nei modi stabiliti, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi
della società deve provenire o essere indirizzata, a pena
d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla
società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi, di cui
all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale ma,
al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali.
3. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti, da parte de1 91-ricorrentl iettlettubt,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex

art. 13,

comma 1 bis d.P.R. cit..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
liquidate in 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della
sussistenza dei presupposti da parte del ricorrentu itEd=arche
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13,
comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15/11/2017
Il Presi ente

Ric. 2016 n. 20681 sez. MT – ud. 15-11-2017
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pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, si verifica un evento

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