Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 148 del 07/01/2013
Civile Sent. Sez. U Num. 148 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: RORDORF RENATO
Data pubblicazione: 07/01/2013
SENTENZA
sul ricorso 5758-2012 proposto da:
PATERNO’ BENIAMINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2012
VIA STOPPANI l, presso lo studio dell’avvocato SCUCERI
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ANDREA, che lo rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMMISSARIO
STRAORDINARIO
DEL
GOVERNO
PER
IL
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED
ANTIUSURA, in persona del Commissario pro-tempore,
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-
DI RAGUSA, in persona del Prefetto pro-tempore,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende,
ape legis;
– controricorrenti
nonchè contro
COMANDO BRIGATA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VITTORIA,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
CON UNICO SOCIO, FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME
DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA, COMITATO DI
SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE E
DELL’USURA, PATERNO’ CARLO;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 893/2011 del CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO, depositata il 22/1172011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblIca
tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. RENATO
RORDORF;
udito l’Avvocato Tito VARRONE dell’Avvocatura Generale
dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per
Esposizione del fatto
Il Consiglio per la Giustizia amministrativa della Regione siciliana, con
sentenza resa pubblica il 22 novembre 2011, rigettò gli appelli proposti dal
sig. Beniamino Paternò contro una decisione del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, che aveva respinto i ricorsi del medesimo sig.
Paterno avverso la revoca delle elargizioni in precedenza concessegli dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
febbraio 1999, n. 44.
Tanto il giudice amministrativo di primo grado quanto il giudice
d’appello ritennero, infatti, che il sig. Paternò non avesse adempiuto
all’obbligo di destinare le somme elargitegli in conformità a quel che
dispone la citata legge n. 44 del 1999 e che ciò giustificasse la revoca
dell’elargizione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il sig. Paternò, formulando due
motivi d’impugnazione nei quali rispettivamente eccepisce che il giudice
amministrativo sarebbe privo di giurisdizione, spettando questa al giudice
ordinario, e che il medesimo giudice amministrativo avrebbe comunque
omesso di esercitare compiutamente il proprio potere giurisdizionale non
dando risposta ad uno dei motivi d’appello sottoposti al suo esame.
Le amministrazioni intimate si sono difese con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, con cui si sostiene che la controversia in esame
verterebbe su diritti soggettivi ed esulerebbe perciò dalla giurisdizione del
giudice amministrativo, è sufficiente osservare che lo stesso odierno
ricorrente si è da principio rivolto al tribunale amministrativo e che,
avverso la decisione con la quale quel giudice si è pronunciato nel merito,
per ciò stesso implicitamente riconoscendo la propria giurisdizione, non è
stato proposto alcun motivo d’appello in punto di giurisdizione.
E’ noto che già prima dell’entrata in vigore dell’art. 9 del codice del
processo amministrativo (emanato con d. Igs. n. 104 del 2010) questa
corte si è orientata a ritenere che il difetto di giurisdizione non può essere
eccepito, né rilevato, quando la causa sia stata decisa nel merito in primo
l
iniziative antiracket ed antiusura in base alle previsioni della legge 23
grado e nessuna delle parti, nel proporre gravame, abbia formulato
impugnazione sul punto, giacché questo comporta il passaggio in giudicato
della statuizione (ancorché implicita) relativa alla questione di giurisdizione
(giurisprudenza costante a partire da Sez. un. 9 ottobre 2008, n. 24883).
Donde l’evidente inammissibilità del motivo di ricorso sopra riferito.
Anche il secondo motivo si rivela, però, inammissibile.
Giustizia amministrativa della Regione siciliana (come già in precedenza il
primo giudice) non abbia preso in considerazione una delle doglianze
formulate nell’atto d’appello – fondata o meno che sia – non involve un
profilo di giurisdizione, neppure sotto l’aspetto del cosiddetto eccesso di
potere giurisdizionale, ma si risolve nella denuncia, alternativamente, di
un vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione. Nell’uno come
nell’altro caso si tratta, però, di vizi interni all’esercizio del potere
giurisdizionale del giudice amministrativo, come tali non deducibili con
ricorso per cassazione a norma degli artt. 362, 1° comma, c.p.c. e 110
c.p.a.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle
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spese del ?, ii.itrddoizio t di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi,k9(tv {t
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Così deciso, in Roma, il 18 dicembre 2012.
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La censura con cui il ricorrente si duole del fatto che il Consiglio per la