Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 148 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26741-2012 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GIACCHERO;

– ricorrente –

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO GREGO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAllA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GIACCHERO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 967/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GIACCHERO Roberto, difensore della ricorrente che si

è riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato CONTALDI Gianluca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTALDI Mario difensore della resistente che si è

riportato agli scritti difensivi depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo

il rigetto dei restanti motivi per il ric. principale e per

l’accoglimento per quanto di ragione del 2^ motivo e rigetto del

restante motivo del ricorso incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

A seguito di rinuncia all’eredità del proprio padre C.P. da parte di C.G., la figlia di quest’ultima – quale erede legittimaria per rappresentazione – conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Savona, con atto del 1985, T.D. e la propria zia C.C..

L’attrice chiedeva la dichiarazione di apertura della successione testamentaria di C.P. alla data del 25 febbraio 1984, la declaratoria che le permute e vendite di beni immobili, di cui in atti, intervenute fra il de cuius e la di lui convenuta figlia Carolina costituivano,in parte, donazioni, nonchè – all’esito – la divisione dell’eredità di C.P..

Rimasta contumace la T. e con la costituzione della C.C., che contrastava l’avversa domanda attorea negando ogni lesione di quota di legittima in danno dell’attrice, il giudizio era definito con due sentenze:

la prima, parziale, n. 311/2002, che accoglieva – come in atti – la domanda, proposta dalla C.P., di riduzione delle disposizioni testamentarie di C.P. in favore della C.C.;

la seconda, definitiva, n. 431/2006, che disponeva l’assegnazione dei beni immobili.

La C.P. proponeva, avverso entrambe le suddette decisioni del Tribunale di prima istanza, appello, resistito dalla C.C., che – a sua volta – interponeva incidentalmente gravame quanto alla sua condanna alle spese statuita in primo grado, nonchè in relazione alla decorrenza degli interessi legali sulla somma da lei dovuta a conguaglio.

L’adita Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 967/2011, in parziale riforma dell’iMpugnata decisione, con parziale accoglimento dell’appello principale ed accoglimento quello incidentale, dichiarava tenuta la C.C. al pagamento in favore della C. Paola delle somme di Euro 68.687,96 e 26.490,40, quest’ultima a titolo di frutti maturati nel periodo 25.2.1984/10.3.2011 sui due immobili assegnati all’attrice, disponeva l’eliminazione della statuizione di liquidazione delle spese legali di cui alla sentenza di primo grado n. 311/2002, condannava la C.C. al versamento in favore della C.P. degli interessi legali dal 9.12.2003 al 10.3.2011 sulla somma di Euro 41.531,55 dovuta a conguaglio, confermando – nel resto – le sentenze appellate e compensava le spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata sentenza della Corte distrettuale ricorre la C.C. con atto affidato a cinque ordini di motivi.

Resiste con controricorso la C.P., che propone ricorso incidentale fondato su due motivi e resistito con controricorso dalla ricorrente principale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c.. Col motivo si deduce, in sostanza, il vizio di ultrapetizione della gravata decisione, che avrebbe statuito quanto al riconoscimento dei frutti in favore della C.P. nonostante che – secondo il motivo – quest’ultima non aveva formulato apposita domanda e si sarebbe limitata a richiedere solo la riduzione delle disposizioni testamentarie.

Il motivo, innanzitutto, è carente in punto di osservanza del noto principio di autosufficienza in quanto non ritrascrive le parti di atto da cui sarebbe evincibile la postulata limitazione della domanda della C.P..

Comunque la propsettazione di cui al motivo è del tutto infondata.

Invero con l’atto di appello (motivo sesto) la C.P. lamentava apertamente “l’omissione di ogni decisione in relazione alle domande relative ai frutti non percepiti da parte attrice e reclamati con l’atto di citazione introduttivo” (frutti comunque dovuti da domanda).

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale e si deduce il vizio di violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 340 c.p.c..

Viene dedotto, in particolare, l’errore che sarebbe stato commesso dalla Corte territoriale nel non aver ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale della C.P. (in quanto condizionato alla mancata correzione, poi, avvenuta della precedente sentenza del Tribunale n. 311/2002).

Anche il motivo qui in scrutino, oltre che carente quanto all’onere di riportare per stralcio gli atti, è del tutto infondato.

Invero la C.P. aveva comunque concluso in modo in equivoco per la proposizione dell’appello senza subordinazione ad alcuna condizione.

In particolare la medesima C.P. ebbe comunque a fare “riserva di appello all’esito della fase di primo grado” a prescindere dall’ipotesi della richiesta correzione.

Il motivo va, perciò, rigettato.

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 562, 821 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa la determinazione dei frutti riconosciuti come dovuti all’appellante (odierna controricorrente).

Il motivo, che svolge in modo promiscui censure eterogenee, non può in ogni caso essere accolto.

1. frutti attribuiti alla C.P. erano comunque dovuti, quale conseguente effetto della sua proposizione, dalla domanda: infatti, la norma di cui all’art. 561 c.c., comma 2 costituisce un’applicazione di un più generale principio.

In base al quale “il dominio di chi possiede un bene in virtù di una valida disposizione testamentaria mantiene efficacia fino al momento della proposizione di domanda giudizialè di riduzione, con la conseguenza che “in ogni caso di disposizioni soggette a riduzioni, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale (Cass. civ., Sez. seconda, sent. 5 giugno 2000 n. 7478 e succ. conf. n.ri 10564/2005 e 25473/2010).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; il vizio di violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2 per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.

Con motivo si omette, in dispregio del noto principio di autosufficienza, di riportare e trascrivere le parti degli atti da cui dovrebbe evincersi il denunciato vizio.

In ogni caso non risulta alcun contrasto fra motivazione e dispositivo.

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

5.- Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 821 e 2697 c.c. e art. 1282 c.c., comma 2.

Viene, in particolare, prospettata la violazione di legge per decorrenza frutti da domanda, nonchè la mancata prova in ordine alla decorrenza degli stessi.

Il motivo, anche alla stregua di quanto innanzi già detto (sub 3) è del tutto infondato.

I frutti decorrono naturalmente quale automatico effetto della domanda e, all’uopo, basta “che il bene sia potenzialmente fruttifero”.

Il motivo va respinto.

6.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale deve essere rigettato.

7.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo non può essere accolto in dipendenza di molteplici ragioni.

Innanzitutto con lo stesso, senza specifica indicazione delle “norme di rito” asseritamente violate o male applicate, si svolgono – nella sostanza – sostanza censure multiple e promiscue afferenti – in special modo – al profilo della entità dei valori per la riduzione delle disposizioni testamentarie e per le reintegrazione.

Tale ultimo profilo implica una questione di rivalutazione nel merito delle conclusioni cui la Corte distrettuale è argomentatamente pervenuta in materia di conteggi e stima.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

8.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia genericamente, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.

Nella sostanza si invoca la violazione dell’art. 561 c.c. quanto alla decorrenza degli interessi sulle somme dovute a conguaglio e che la Corte distrettuale ha accordato – come in dispositivo – “dal 9.12.2003 al 10.3.2011″.

Tanto in quanto – secondo la gravata decisione – gli interessi medesimi….”devono calcolarsi non a decorrere dalla domanda (27.12.1985) come ritenuto dal giudice di primo grado, ma dalla data della CTU del 6.12.03 poichè tale. perizia ha valutato i cespiti …”.

L’assunto su cui si fonda la detta decisione della Corte territoriale è errata.

Tanto alla stregua del principio e delle decisioni innanzi già richiamate (sub 3).

Infatti, al riguardo, non può che ribadirsi il condiviso principio per cui “…nel procedimento di reintegrazione della quota di eredità spettante al legittimario…qualora la reintegrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, si tratta di debito di valore e non di valuta, con conseguente corresponsione – trattandosi di bene fruttifero – dei frutti dal legittimario non percepiti da disporsi a far data dalla domanda” (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 19 maggio 2005, n. 10564 e, da ultimo conformemente, Cass. n. 25473/2010),

Il motivo qui scrutinato è, pertanto, fondato e va accolto con conseguente accoglimento, in punto, del proposto ricorso incidentale, cassazione della gravata decisione e rimessione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, che provvederà a decidere la controversia applicando il principio innanzi enunciato.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo motivo dello stesso, cassa in relazione al motivo accolto l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA