Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 148 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 04/01/2011), n.148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CASALGRANDE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso

e Delib. di G.M. n. 122 del 2007, dall’Avv. Zanasi Marco,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, 37 nello studio

degli Avv.ti Marcello e Furitano Cecilia;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LA VITTORIA scarl con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 235/22/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 22, in data

12.12.2006, depositata il 27 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Di Blasi Antonino;

Presente il Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 26662/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 235/22/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna Sezione Staccata di Parma n. 22, il 12-12-2006 e DEPOSITATA il 27/02/2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002, si articola in doglianze, con le quali si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1 e D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 7 e 9, nonchè per omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

A conclusione del primo mezzo è formulato il prescritto quesito, mentre il fatto controverso e decisivo viene indicato nella contestata sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili per il riconoscimento della ruralità.

2 – L’intimata società non ha svolto difese in questa sede.

3 – La CTR, in accoglimento dell’appello, ha riconosciuto il diritto della Cooperativa ad ottenere il rimborso dell’ICI versata, nella considerazione fosse da riconoscere il carattere rurale delle costruzioni, – in quanto strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 -, sulla base delle “produzioni allegate al ricorso introduttivo”.

I Giudici di secondo grado non indicano quali siano tali “produzioni”, omettono pure ogni riferimento al relativo contenuto, non esplicitano le considerazioni alla cui stregua gli elementi desumibili dalla documentazione risultino rilevanti agli effetti decisionali e non argomentano su fatti(assenza di terreno agricolo, requisiti contribuente, dato catastale, attività commerciale della società), di portata decisiva ai fini della soluzione della controversia.

4 – Le doglianze, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sono, quindi, fondate, posto che le espressioni utilizzate dai Giudici di appello sono inadeguate a dare contezza del percorso decisionale seguito, trattandosi di affermazione apodittica, non supportata dall’indicazione dei concreti elementi ritenuti idonei a comprovare l’asserita ruralità del bene, che ignora elementi idonei, in ipotesi, a giustificare una diversa decisione.

5 – La decisione impugnata, risulta, quindi, avere fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi in termini, per i quali “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006). Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di consiglio e l’accoglimento del mezzo con cui si prospetta il vizio di motivazione, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri profili di censura. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, nonchè il ricorso, la memoria 15.09.2010 e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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