Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14799 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 14/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5968/2013 proposto da:

INTEK GROUP SPA (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMM.NE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo

studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS C.F. (OMISSIS) QUALE SUCCESSORE EX LEGE DELL’INPDAP – ISTITUTO

NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o per

il rigetto del ricorso, condanna alle spese;

udito l’Avvocato Samantha Caminiti con delega depositata in udienza

dell’avv. Astolfo Di Amato difensore ella ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Fiorentino Giuseppe difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società INTEK GROUP spa (incorporante la INTEK spa, già INTEKAPITAL spa, già Fime Factoring spa in liquidazione) ricorre avverso la sentenza della corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato la sua domanda di condanna al pagamento del credito vantato dalla G4 srl nei confronti dell’INADEL (poi INPDAP) a titolo di saldo del corrispettivo della vendita di un complesso immobiliare in corso di ultimazione in (OMISSIS), effettuata dalla G4 srl all’INADEL con contratto del 26.7.91; credito ceduto dalla G4 srl alla Fime Factoring con atto accettato dall’INPDAP con nota del 12.11.91. La corte d’appello – giudicate inammissibili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., le produzioni documentali offerte dalla Fime Factoring in grado di appello – ha ritenuto che legittimamente l’INPDAP avesse sospeso il pagamento del saldo del prezzo, a fronte degli inadempimenti della venditrice, riferiti alla mancata consegna del certificato di abitabilità degli immobili venduti ed alla presenza di difetti di costruzione.

Quanto al mancato rilascio del certificato di abitabilità, nella sentenza gravata si argomenta, per un verso, che tale certificato costituisce requisito giuridico essenziale degli immobili oggetto di compravendita (tanto che la relativa mancanza configurerebbe l’ipotesi di consegna di aliud pro alio); per altro verso nella specie che tale certificato non solo non era stato rilasciato, ma nemmeno appariva rilasciabile, in ragione della difformità del complesso immobiliare rispetto al progetto oggetto di concessione edilizia.

Quanto ai difetti di costruzione, nella sentenza gravata si argomenta (pag. 7, terzo capoverso) come dal certificato redatto dall’architetto M. su incarico dell’Inpdap emergessero numerose riserve, “inerenti a sette punti di notevole importanza (cfr. pag. 34 del certificato), al cui scioglimento veniva espressamente condizionato il pagamento del prezzo residuo di vendita”.

Il ricorso si articola in due motivi.

L’Inps, quale successore dell’Inpdap, si è costituito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14.3.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 345 c.p.c., in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo inammissibili i documenti prodotti dalla Fime Factoring con memoria integrativa non autorizzata depositata in data 14/9/06 nel corso del giudizio di secondo grado.

Secondo il ricorrente la decisione della corte distrettuale si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 345 c.p.c., sotto un duplice profilo, ossia:

a) da un lato, perchè i documenti prodotti in allegato alla suddetta memoria erano in larga parte di formazione successiva alla fine del giudizio di primo grado e, taluni, di formazione successiva all’incardinamento del giudizio di appello;

b) d’altro lato, perchè si trattava di documenti indispensabili ai fini della decisione, consistendo essi in una serie di visure dalle quali emergeva come l’inpdap, pur in mancanza del certificato di abitabilità, avesse comunque ceduto alla società di cartolarizzazione Scip diverse unità immobiliari tra quelle acquistate dalla G4 e come la Scip avesse a sua volta rivenduto gli immobili a terzi; circostanze, queste, dimostrative, secondo la ricorrente, del fatto che l’interesse dell’Inpdap era stato pienamente soddisfatto, essendo quest’ultimo stato messo in grado di cedere gli immobili in oggetto anche in assenza del certificato di abitabilità e di dichiarare – negli atti offerti in produzione – che nulla ostava al rilascio del detto certificato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375, 1227 e 1460 c.c., oltre che del R.D. n. 1265 del 1934, art. 221. Secondo la società ricorrente l’eccezione di inadempimento sollevata dall’Inpdap, con il conseguente rifiuto di pagare il residuo prezzo, sarebbe stata da giudicare contraria al principio di buona fede oggettiva nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali (che impone alle parti contraenti di cooperare nell’interesse reciproco al buon esito del accordo, prescindendo dalle rispettive posizioni di creditore o debitore). In questo senso, si argomenta nel motivo di ricorso, l’inpdap, in qualità di nuovo proprietario, avrebbe potuto (e quindi, in considerazione dell’intervenuto fallimento della G4, dovuto, nonostante la specifica assunzione di responsabilità da quest’ultima assunta al riguardo) richiedere esso stesso il rilascio del certificato di abitabilità. In definitiva, secondo la società ricorrente l’Inpdap, il cui interesse era stato soddisfatto, avrebbe tenuto un condotta non cooperativa al solo fine di approfittare del lieve inadempimento della venditrice per negare il saldo delle ulteriori rate del prezzo e conseguire così un ingiustificato arricchimento.

Il primo motivo non può trovare accoglimento.

La corte distrettuale, infatti, ha disatteso l’istanza di ammissione dei documenti offerti in comunicazione dalla Fime Factoring in grado di appello non sulla base di un giudizio di non indispensabilità (che, di per se stesso, sarebbe stati inidoneo a sorreggere la decisione di non ammettere i documenti formatisi dopo l’inizio del giudizio di secondo grado) ma sulla base di un giudizio di irrilevanza, affermando che “quand’anche dimostrata, la vendita di alcune tra le unità immobiliari in questione alla Scip, e da quest’ultima terzi, non varrebbe a confutare la tesi dell’inadempimento della G4 nei confronti dell’Inpdap” (pag. 3, terz’ultimo capoverso, della sentenza). Si tratta di un apprezzamento delle risultanze istruttorie (fondato sulla considerazione che la L. n. 410 del 2001, escludeva che la società di cartolarizzazione fosse tenuta a prestare le garanzie per vizi e per evizione, nonchè a consegnare i documenti relativi alla proprietà ed alla regolarità urbanistico-edilizia) non censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 345 c.p.c., ma eventualmente sotto il profilo, non prospettato nel ricorso, dell’insufficienza motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo va anch’esso disatteso, perchè, da un lato, ripropone in sede di legittimità questioni di merito quali quelle relative all’apprezzamento della gravità dei reciproci inadempimenti delle parti e, d’altro lato, non attinge il secondo degli argomenti su cui si fonda la valutazione della corte territoriale (vale a dire il rilievo dell’esistenza di difetti di costruzione), di per sè idoneo a sorreggere autonomamente la statuizione di inadempimento del venditore su cui si fonda la pronuncia impugnata.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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