Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14798 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14798 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 15925-2008 proposto da:
IENO EUGENIO, NIE GNE 39S29 A105A, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Francesco Coletti 39, presso lo studio
dell’avvocato FORTUNATO GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FORTUNATO AGOSTINO, come da procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
IENO MARIO;
– intimato avverso la sentenza n. 1032/2007 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/03/2014 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
AURELIO GOLIA, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

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Data pubblicazione: 30/06/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell’ottobre 1990, Ieno Eugenio conveniva in giudizio la propria
madre Lanzillotti Maria Giuseppa, chiedendo che si dichiarassero
«operanti gli effetti della scrittura» privata del 30-8-1990, registrata in
Belvedere Marittimo il 9-9 successivo, al n. 72, serie 3V, con la quale la

obbligato» lo IO), ne riceveva in esclusiva proprietà i beni immobili
elencati nella detta scrittura. Precisava che, ancorché nella scrittura si
fosse convenuto che “..a semplice richiesta delle parti…” si sarebbe
proceduto alla stipulazione atto pubblico, Lanzillotti Maria Giuseppa,
nonostante più volte sollecitata, non aveva ritenuto di provvedere.
2. Nella contumacia della madre, il Tribunale, sezione stralcio, con
sentenza n. 210/2001 rigettava la domanda, perché l’attore non aveva
òrnito alcuna prova documentale della proprietà in testa alla venditrice … dei
beni trasferiti al ricorrente”.
3. L’appello proposto da Ieno Eugenio veniva rigettato.
Al riguardo, la Corte territoriale osservava quanto al motivo di appello
che lamentava che «erroneamente il giudice di primo grado aveva preteso la
prova della proprietà dei beni oggetto della scrittura privata, mentre “la domanda
era di mero accertamento diretto a pretendere soltanto che l’atto di trasferimento
venisse rivestito con una data forma, impregiudicata ogni questione sulla titolarità
dei beni trasferiti”», che «sebbene la censura sia fondata, ritiene il collegio che la
domanda non possa ugualmente trovare accoglimento».
Osservava la Corte di merito che «la domanda dell’odierno appellante è
diretta ad ottenere una sentenza di accertamento, sostitutiva dell’atto pubblico non
concluso, che attribuisca alla scrittura privata oggetto di causa la forma necessaria
ai fini della trascrizione», concludendo che «tale operazione comporta la verifica
del contenuto dell’accordo negoiale intercoso tra le parti e la sua qualifitnione
all’interno del nostro ordinamento giuridico». Esaminata la scrittura privata in
Ric. 2008 n. 15925 sez. 52 – ud. 28-03-2014

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propria madre, «a titolo di corrispettivo per prestazioni assisten.ziali cui si era

questione, la Corte di merito rilevava che «Ieno Eugenio si impegna a dare
alla madre Latkillotti Maria Giuseppa assistenza “sia materiale che morale e ad
assolvere con ogni cura ogni altro dovere fino a quando la stessa rimarrà in vita” e,
da parte sua, la signora Lanillotti “quale corrispettivo di quanto detto trasferisce
in piena proprietà al predetto figlio Eugenio Ieno i seguenti beni immobili….”».

accordo la veste giuridica della vendita, laddove al punto 4) si dice testualmente che
“la vendita viene fatta con tutti i diritti, servitù, accessioni e pertinerke di proprietà
della venditrice Larkillotti Maria Giusopa

“. Il contenuto delle pattukioni,

tuttavia, non consente di attribuire tale qualifica.zione all’accordo negoiale, in
quanto nel contratto di compravendita il pre o è un elemento essenziale, mentre
nell’accordo di specie non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro».
Conclusivamente, quindi «Ritiene la Corte che si tratti piuttosto di donazione
remuneratoria, ovvero di attribtkione gratuita compiuta spontaneamente dal
donante per compensare i servizi resi o promessi dal donatario. Tale conclusione è
indotta dal contenuto delle previsioni negoiali ed è avvalorata dalla circostanza
dello stretto vincolo di parentela esistente tra le parti. Trattandosi, dunque, di
donaione remuneratoria, la stessa per essere valida doveva essere fatta con la forma
dell’atto pubblico, prevista dalla legge a pena di nullità (art. 782 c. c.). In assen.za
di tale forma l’accordo nego.ziale in oggetto non ha alcuna validità né tanto meno
efficacia, e pertanto la domanda dell’attore, volta ad attribuire alla scrittura privata
la forma necessaria ai fini della trascrizione, non può trovare accoglimento».
4. Impugna tale decisione Eugenio Ieno, che articola tre motivi di
ricorso. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violckione e I o erronea e falsa
applicazione degli arti. 102 — 103 e 342 cp.c. — Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cp.c., – Violazione
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Osservava la Corte nel merito che «le patii hanno inteso attribuire al loro

dell’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. sul giudicato interno».
La questione della nullità della scrittura per difetto di forma non era
stata rilevata d’ufficio dal primo Giudice e non era stata prospettata alla
Corte di Appello con impugnazione incidentale dalla controparte
costituita. Di conseguenza si era formato il giudicato interno sulla

pronunciarsi.
Viene formulato il seguente quesito: «il Giudice del gravame, per le norme
che regolano il sistema della impugnazioni, può conoscere della controversia
dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure mosse
dall’appellante principale o incidentale e non può estendere l’indagine su punti della
sentenza di primo grado che non siano stati investiti, sia pure implicitamente, da
alcuna doglianza per essersi sugli stessi formato il giudicato interno, rilevabile anche
d’ufficio».
1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o erronea e
falsa applicazione degli arti. 112 e 113 c.p.c. — omessa contraddittoria ed
insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. — Violazione
degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per contrasto di giudicati».
Sia, in primo grado che in appello, IENO Eugenio ha proposto una
«domanda di accertamento per ottenere sentenza dichiarativa e non costitutiva del
sottostante rapporto giuridico controverso».
La Corte di Appello non poteva andare oltre i limiti della domanda
«così modificando il petitum ed incidere sulla natura dell’atto in contrasto, peraltro,
con il giudicato che si era già formato sullo stesso».
La Corte territoriale ha respinto «con efficacia ex nunc la domanda di IENO
Eugenio […] e conferma comunque la sentenza impugnata, facendo così formare,
se non cassata, un giudicato formale e sostanziale sulla mancanza di titolarità del
diritto di proprietà in testa alla Lanzillotti sui beni oggetto del trasferimento,
frustando così la finalità del legislatore rappresentata dalla eliminazione
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questione, di fronte al quale la Corte medesima non avrebbe dovuto

dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni e ciò
nell’interesse anche pubblico oltre che alle parti».
Viene formulato il seguente quesito: «su una domanda diretta ad ottenere
sentenza di accertamento non può il Giudice emettere sentenza costitutiva del
sottostante rapporto giuridico per non incorrere nel vizio di ultra o extra petizione».

1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o falsa ed erronea
applicazione degli arti. 1470 — 770, 782 – 1322 e 2034 c.c. – Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.».
Secondo parte ricorrente, con la scrittura privata in questione, egli
aveva assunto l’obbligazione naturale di provvedere al mantenimento
della madre, a fronte del quale il corrispettivo era costituito dal
trasferimento degli immobili. Posto che il corrispettivo era stato
pattuito in funzione delle prestazioni future, doveva escludersi la
natura di donazione remuneratoria richiedente la forma dell’atto
pubblico (perché l’impegno del ricorrente di assistere da solo la madre, vita
natural durante, fu abbastanza oneroso rispetto al valore degli immobili quasi tutti
fatiscenti ed inutilizzabili». Inoltre, secondo il ricorrente, occorreva
considerare che «nella vendita il prezzo non è oggetto del contratto ma
rappresenta il controvalore del bene o del diritto venduto espresso in denaro … o in
altra cosa fungibile», sicché l’atto in questione (potrebbe, al limite, n’entrare
nello schema del cosiddetto “negotium mixtum cum donatione”, nel quale sullo
scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso(prestazioni e cure vita natural durante)
per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo
oneroso corrisponde (Cass. n. 1498112000)»
Viene formulato il seguente quesito: «non vi è donazione remuneratoria,
richiedente la forma dell’atto pubblico, quando l’attribuzione patrimoniale gratuita
avviene come corrispettivo di prestazioni future da parte del beneficiario della stessa
e nel negotium mixtum cum dona/ione si ha contratto oneroso per il quale è
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sufficiente la scrittura privata allorché il fine della corriTettività si rilevi assorbente
rispetto all’animus donandi».
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si
chiarisce.
2.1 – Occorre in primo luogo rilevare l’inammissibilità dei motivi di

in violazione dell’articolo 366-bis cod. proc. civ., vigente ratione tempris,
non è stato formulato il necessario momento di sintesi.
2.2 — É infondato il primo motivo, col quale si denuncia l’avvenuto
rilievo d’ufficio, operato del giudice dell’appello, della nullità della
scrittura privata, qualificata come donazione remuneratoria. Si sostiene
che sulla questione si era formato il giudicato interno, posto che tale
questione non era stata rilevata dal primo giudice, né era stato oggetto
di impugnazione.
2.2.1 – Occorre rilevare che la domanda proposta, come correttamente
osservato dalla Corte di appello, riguardava la trascrizione del contratto
in questione, che, a sua volta, richiedeva che se ne accerti la validità.
Al riguardo, occorre osservare che «la potestà di rilevare d’ufficio le cause di
nullità del contratto può essere esercitata dal giudice solo nel caso in cui nel giudkio
sia stata invocata l’applicckione del contratto o il riconoscimento dei diritti ad esso
connessi, incombendo al giudice il compito di verificare se ricorrano o meno le
condkioni richieste per lo accoglimento della domanda, che postula l’esisterka del
contratto» (Cass. n. 5294 del 1981, Rv. 416046). La nullità è stata rilevata
dalla Corte di appello proprio perché attinente alla forma ad substantiam
del contratto, necessaria ai fini della trascrizione. Si trattava, quindi, di
nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, da
coordinarsi con i principi che governano il sistema delle impugnazioni,
«nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta
una statukione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi
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ricorso con i quali si deduce vizio di motivazione, in relazione ai quali,

successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano
riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che
ne preclude ogni ulteriore esame» (Cass. n. 6246 del 2014, Rv. 630724). Nel
caso in questione, alcun giudicato si era formato sul punto, in
mancanza di una specifica statuizione, che non può ritenersi

domanda operato dal primo giudice in relazione alla sola mancata
prova della titolarità dei beni, costituente questa presupposto per il
trasferimento dei beni stessi.
2.3 — É infondato, se non inammissibile, il secondo motivo, che
lamenta «Violckione e/ o erronea e falsa applicazione degli art. 112 e 113 c.p.c.
– Violnione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per contrasto di giudicati».
Sostiene il ricorrente che, a fronte della «domanda di accertamento per
ottenere sentenza dichiarativa e non costitutiva del sottostante rapporto giuridico
controverso», la Corte di Appello non poteva andare oltre i limiti della
domanda «così modificando il petitum ed incidere sulla natura dell’atto in
contrasto, peraltro, con il giudicato che si era già formato sullo stesso». Aggiunge
poi che la Corte territoriale ha respinto «con efficacia ex nunc la domanda di
IENO Eugenio [..] e conferma comunque la sentenza impugnata, facendo così
formare, se non cassata, un giudicato formale e sostanale sulla mancanza di
titolarità del diritto di proprietà in testa alla Larkillotti sui beni oggetto del
trasferimento, frustando così la finalità del legislatore rappresentata dalla
dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle
decisioni e ciò nell’interesse anche pubblico oltre che alle parti».
Viene formulato il seguente quesito: «su una domanda diretta ad ottenere
sentenza di accertamento non può il Giudice emettere sentenza costitutiva del
sottostante rapporto giuridico per non incorrere nel vizio di ultra o extra petkione».
2.3.1 – Occorre in primo luogo rilevare l’inconferenza, o l’insufficienza
per come formulato, del quesito di diritto che conclude il motivo. In
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intervenuta, nemmeno implicitamente, in ragione del rigetto della

ogni caso, occorre rilevare l’infondatezza del motivo, che prospetta
una pronuncia costitutiva, che sarebbe stata adottata dal giudice di
secondo grado, in contrasto con la motivazione e il decisum della
sentenza impugnata, la quale, come già si è detto, si è limitata a valutare
la portata della scrittura della quale veniva chiesta la trascrizione,

donazione remuneratoria con le conseguenze già indicate. L’attività del
giudice d’appello si è, quindi, limitata, come già chiarito nell’ambito del
primo motivo, alla mera valutazione della validità del contratto di cui
veniva richiesta la trascrizione. Né appare pertinente l’affermazione del
ricorrente circa un intervenuto giudicato sulla mancata prova della
titolarità dei beni in capo alla madre del ricorrente, risultando evidente
che la pronuncia nulla ha statuito in ordine alla titolarità o meno dei
beni in capo alla madre, avendo invece rilevato la sola carenza di prova
sul punto. In tali termini ricostruita la decisione di primo grado, appare
evidente che non vi è alcun giudicato in ordine alla titolarità dei beni
della madre del ricorrente.
2.4 — Infine è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si
denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione, effettuata dal
giudice dell’appello, della scrittura privata da trascrivere. Il ricorrente
non indica nemmeno quali sarebbero i canoni, in tesi, violati dal
giudice dell’appello nell’operazione ermeneutica sottoposta a censura.
2.4.1 Nella sostanza, la censura si riduce ad una diversa qualificazione
della scrittura sulla base di elementi di valutazione, non oggetto di
giudizio, a fronte di una motivazione ampia ed adeguata, non
censurabile in questa sede, stante la dichiarata inammissibilità della
censura, sotto tale profilo avanzata, per carenza del momento di
sintesi.
3 – Non avendo la parte intimata svolto attività in questa sede, non v’è
Ric. 2008 n. 15925 sez. 52 – ud. 28-03-2014

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scrittura qualificata, all’esito di una motivazione adeguata, come

da provvedere sulle spese.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 28 marzo 2014

L’ESTENSORE

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