Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14798 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. II, 27/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 27/05/2021), n.14798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20147-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Milano via Bertieri n.

1, rappresentato e difeso dall’avv.to LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2019, respingeva il ricorso proposto da S.S., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale aveva ritenuto non credibili i fatti narrati dal ricorrente. Questi dinanzi la commissione territoriale aveva riferito di aver avuto contrasti con il padre perchè dirigeva la moschea e voleva farlo sposare con una ragazza musulmana.

Il richiedente, invece, aveva una fidanzata di fede cristiana con la quale era andato a vivere in un’altra città, fino alla fine del 2015, quando il padre aveva mandato dei giovani a prelevarlo. Egli era stato richiuso nella stanza dell’Imam da dove era riuscito a fuggire dopo tre giorni, forzando la porta, si era poi nascosto in vari luoghi e aveva saputo da amici che nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di cattura e che suo padre avrebbe preferito ucciderlo piuttosto che vederlo sposato con la ragazza cristiana.

La Corte d’Appello rigettava il primo motivo di impugnazione relativo alla credibilità del racconto perchè del tutto generico senza confrontarsi con le puntuali ragioni valorizzate dal Tribunale. In particolare, la giovanissima età, la genericità dell’identificazione delle persone coinvolte nel racconto, l’improvvisa reazione paterna dopo cinque anni di assenza, un sequestro di persona fatto da uomini non identificati, l’assenza di qualsiasi denuncia alle autorità locali e, dunque, la contraddittorietà ed inverosimiglianza dei fatti narrati.

La Corte d’Appello rigettava anche il secondo motivo di ricorso con il quale il richiedente aveva lamentato l’erronea valutazione della situazione generale della (OMISSIS). La Corte evidenziava che il Tribunale aveva rilevato come una volta esclusa la credibilità del racconto del richiedente non vi fossero i presupposti per accordare la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Sotto questo profilo la pronuncia andava confermata vista la genericità del motivo di impugnazione senza neanche l’indicazione degli elementi che il Tribunale aveva omesso di valutare.

Infine, la Corte d’Appello rigettava anche il terzo motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria, sia perchè il tribunale aveva affermato che non vi era alcuna certezza nemmeno sul paese di effettiva provenienza del richiedente, essendo questi sprovvisto di documenti d’identità dello Stato d’origine, sia perchè pur volendo ritenere credibile il fatto che egli provenisse dalla (OMISSIS), il suddetto paese non era soggetto ad una violenza indiscriminata e dalle fonti non emergeva un quadro così grave da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali.

Non erano state rappresentate, peraltro, condizioni di particolare vulnerabilità collegate solo alla condizione sociopolitica del paese di provenienza. Il richiedente non aveva provato neanche il proprio radicamento in Italia, fondandolo solo sulla produzione di alcuni documenti relativi a contratto di lavoro per lo svolgimento di attività sportiva e sullo svolgimento di tirocini formativi.

3. S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso nella prospettazione del ricorrente sono connessi e sono così rubricati: il primo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14), il secondo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente censura l’erronea valutazione circa la situazione sociopolitica della (OMISSIS) e la mancata considerazione del rischio che il ricorrente subirebbe in caso di rimpatrio. Inoltre, censura anche la valutazione di non credibilità del racconto, il rigetto della protezione umanitaria e l’erronea valutazione circa la sussistenza di una situazione di vulnerabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, prescrive a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione debba essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa.

Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, peraltro, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, cioè, ma con adeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del giudizio di merito: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Il citato art. 366 c.p.c. è difatti posto a tutela dell’imprescindibile esigenza di chiarezza espositiva e completezza del ricorso, che deve contenere quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame.

Di recente questa Corte ha ribadito che per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi.

Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti da un lato manca del tutto come parte autonoma del ricorso et dall’altro, non è ricavabile neanche dai motivi del ricorso che non contengono tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva del Ministero il cui controricorso non ha i requisiti minimi di ammissibilità.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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