Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14798 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 19/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25535/2011 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO ZIVERI, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 370/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Guido Francesco ROMANELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Parma ha accolto la domanda proposta da T.C. nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere la declaratoria di illegittimità della propria esclusione dal corso di riqualificazione finalizzato al concorso per titoli per 11 posti in posizione economica C3 ed ha condannato l’Amministrazione ad ammettere la ricorrente alla partecipazione al corso, previo annullamento delle procedure concorsuali eventualmente intraprese. La Corte d’Appello di Bologna, investita dell’impugnazione del Ministero dell’Interno, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa a pubblico concorso in cui, prescindendo dalla natura esterna o interna di quest’ultimo, era in discussione la richiesta di ammissione alla valutazione concorsuale per l’accesso a fascia funzionale superiore, equiparabile, in quanto tale, ad un nuovo posto di lavoro.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre T.C. successivamente depositando memoria illustrativa. Il Ministero convenuto non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, la ricorrente sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente escluso la giurisdizione del giudice ordinario senza considerare che la controversia ha ad oggetto l’esclusione dall’ammissione al corso dopo il completamento della fase concorsuale relativa all’inserimento in graduatoria e che la partecipazione al corso di riqualificazione avrebbe potuto comportare (non il diritto all’accesso ad un nuovo posto di lavoro bensì solo) una progressione economica all’interno della medesima area di appartenenza.

La censura è fondata.

Dalla stessa sentenza impugnata come sopra riportata emerge che il corso di riqualificazione in questione era finalizzato soltanto all’accesso alla posizione economica C3 (pertanto non al passaggio da un’area funzionale ad altra superiore bensì al conseguimento di una diversa posizione economica nell’ambito della medesima area).

Tanto premesso, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza di queste sezioni unite (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) secondo la quale nelle controversie relative a concorsi riservati soltanto a candidati interni sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando si tratta di concorsi che comportano passaggio da un’area funzionale ad un’altra, sussistendo in tutti gli altri casi di concorso per soli interni la giurisdizione del giudice ordinario, perciò, in particolare, nelle controversie comportanti (come nella specie) passaggio da una qualifica ad un’altra o comunque da una posizione economica all’altra nell’ambito della medesima area funzionale (tra le molte SU nn. 21558 del 2009; 28058/08; 3717 del 2007; 6217 del 2005 e 15403 del 2003).

Peraltro, la riserva di giurisdizione amministrativa nella materia de qua è da intendere riferita alla giurisdizione generale di legittimità, a una siffatta conclusione inducendo il non equivoco tenore letterale della norma del D.Lgs n. 165, art. 63, comma 4, nonchè la considerazione di sistema per cui è da interpretare in tali termini qualsivoglia disposizione che, disciplinando la giurisdizione in determinate materie, non contenga un’espressa attribuzione di queste alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per tutto quanto sopra esposto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e deve essere cassata la sentenza del Tribunale di Pordenone, al quale va rinviata la causa anche per le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al medesimo giudice in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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