Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14797 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. II, 27/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25951-2019 proposto da:
O.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. cronol. 9863/2019 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositato il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
1. O.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona 25 luglio 2019, n. 9863. Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente a seguito del rigetto, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
2. Il ricorrente ha inviato in data 23 settembre 2020 atto “di rinuncia ex art. 390 c.p.c.”.
L’atto è sottoscritto personalmente dal ricorrente, me non risulta notificato al controricorrente. L’atto non è pertanto idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (cfr. Cass., sez. un., n. 3876 del 2010).
Il Collegio ritiene che le spese del giudizio di legittimità possano essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dalla richiesta di cui al D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 2.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (v. Cass. n. 31732/ 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021