Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14797 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 19/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18579/2011 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato CARLO SAPONARA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONARDO PINTO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T.E.R. – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI MATERA, in

persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il Dott. ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALVIA, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Leonardo PINTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Matera in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda proposta da A.N. nei confronti dell’Ater di Matera, dichiarando, per quanto in questa sede ancora di rilievo, il diritto del predetto a ricoprire, mediante scorrimento della graduatoria, il posto di categoria D1 Ufficio Gestionale – Settore Legale a far data dalla delibera di copertura con tutte le relative conseguenze.

La Corte d’Appello di Potenza, investita dell’impugnazione dell’Ater, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, trattandosi di controversia non diretta ad accertare il diritto dell’ A. a “scorrimento della graduatoria” bensì a contestare la decisione aziendale di indire per il posto vacante una nuova procedura selettiva.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre A.N.. L’Ater di Matera ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un unico motivo, deducendo “errata considerazione della questione di giurisdizione” nonchè vizio di motivazione, il ricorrente sostiene di non aver contestato l’esito della procedura concorsuale alla quale aveva partecipato ma di essersi doluto solo del fatto che, a seguito del pensionamento del vincitore avvenuto pochi mesi dopo il nuovo inquadramento, l’amministrazione avesse ritenuto di coprire il posto con una nuova procedura concorsuale. Il ricorrente evidenzia altresì che la nuova procedura concorsuale non interessa la controversia, essendo stata dedotta solo come fatto indicante la volontà dell’Ente di ricoprire il posto resosi vacante.

Tanto premesso, e precisato che la procedura concorsuale termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando alla giurisdizione ordinaria il sindacato sui comportamenti successivi, sottolinea che la presente controversia riguarda attività esulante dalla riserva di giurisdizione del giudice amministrativo D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, ed ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente di ricoprire il posto resosi vacante tramite scorrimento della graduatoria, diritto conculcato dal datore di lavoro nell’ambito di un progetto persecutorio in suo danno.

La censura è infondata.

La questione risulta ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di questo giudice con un orientamento univoco e chiaro al quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene.

In particolare, già con la sentenza n. 20107 del 2005 queste sezioni unite, chiarito che la cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi, di norma, fuori dell’ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario riconducendosi a controversia inerente al “diritto all’assunzione”, salva la verifica del fondamento di merito della domanda medesima, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione, hanno tuttavia precisato che, quando del suddetto diritto viene dedotta l’esistenza necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, l’interessato, in effetti, intende chiedere tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che a quest’ultimo corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, dovendosi escludere che tale tutela possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione dell’ente di bandire il concorso nel giudizio ordinario, posto che il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada su di un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione “incidenter tantum” (nella specie queste s.u., sulla base del criterio del c.d. “petitum sostanziale”, hanno ritenuto che la domanda del dipendente diretta all’accertamento del proprio diritto al conferimento di qualifica superiore in virtù del c.d. “scorrimento” della graduatoria di precedente concorso interno, si sostanziava nella negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso interno, e quindi in una posizione di interesse legittimo, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo).

Il principio, ripreso, con diverse sfumature corrispondenti alle particolarità delle differenti controversie, da altre decisioni delle sezioni unite, è stato da ultimo riaffermato dalla sezione lavoro di questa Corte con sentenza n. 20079 del 2015, la quale, in riferimento al pubblico impiego privatizzato, ha affermato che la cognizione sulla pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poichè la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, restando esclusa la possibilità da parte del giudice ordinario di disapplicare la decisione della P.A. di bandire un nuovo concorso, la quale presuppone che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incida un atto amministrativo oggetto di sola cognizione incidentale.

Poichè nella specie lo stesso ricorrente riconosce che risulta indetta una nuova selezione concorsuale per ricoprire il posto resosi vacante, alla luce della condivisa giurisprudenza sopra richiamata deve confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo affermata dai giudici d’appello.

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte a Sezioni Unite respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 4.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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