Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14797 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14797

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 625-2013 proposto da:

C.M.C.M.P., ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COCCIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO BORGNA, MARIO MONTEVERDE;

– ricorrente –

contro

AUTORIMESSE TORTONA S.r.l., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale società cessionaria della

presente vertenza, in forza del verbale di assemblea della cessata

Garca Immobiliare s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

XXV APRILE 71, presso lo studio dell’avvocato MONICA DE PASCALI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SANTUCCI, LAURA CELLA

BANDIROLA;

– controricorrente –

e contro

T.C., T.G.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3329/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2011;

preliminarmente, in sostituzione del Cons. D’Ascola Pasquale,

subentra nella composizione del Collegio il Cons. Falaschi Milena

alle ore 12,40, riscontrato causa legittima di astensione;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato MARIO MONTEVERDE, difensore della ricorrente, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato MONICA DE PASCALI, con delega orale dell’Avvocato

ANTONIO SANTUCCI difensore della controricorrente, che si riporta

agli atti depositati;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A.L.L. e C.M.C.M.P., con atto di citazione del 24 febbraio 2002 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la società Garca Immobiliare srl e premettendo che con atto di divisione del 3 ottobre 1988 R.A.L. e R.A.M. avevano diviso tra loro gli immobili siti in (OMISSIS) a loro pervenuti per successione assegnando alla prima il lotto A e alla seconda il lotto B. Le originarie dividenti cedettero la nuda proprietà alle loro rispettive figlie ed esattamente a C.M.C.M.P. (la nuda proprietà del lotto A) e a T.C. ed a T.G. (la nuda proprietà del lotto B). R.A.M. e T.C. cedevano alla Garca Immobiliare rispettivamente l’usufrutto sull’intera proprietà e il 50% della nuda proprietà del lotto B. Le attrici precisavano altresì che la divisione di cui si dice era stata fatta considerando l’assegnazione in proprietà esclusiva dei lotti A e B solo fino al quarto piano evidenziando che quanto non era stato ricompreso nella divisione doveva ritenersi in comproprietà. Sennonchè, con l’atto di vendita di cui si è detto veniva trasferita alla società Garca Immobiliare la proprietà di una porzione del sottotetto. Le attrici affermavano, altresì, che la società Garca Immobiliare aveva demolito ed abbassato la soletta esistente al soffitto del terzo piano ed il pavimento del quarto piano aumentando così la volumetria della mansarda del lotto B in danno dei diritti di parte attrice. Le attrici lamentavano ancora la sussistenza di un progetto per l’installazione ex novo di ascensore con incorporazione parziale del terrazzo. Chiedevano, pertanto, al Tribunale che dichiarasse che tutte le porzioni dell’immobile non compresi nella divisione era rimaste in comproprietà e che qualsiasi utilizzo delle stesse ed, in particolare, del sottotetto doveva essere concordato tra tutti i comproprietari, conseguentemente, inibire alla società Garca Immobiliare i lavori già prima indicati senza il consenso delle parti comproprietarie, che venisse dichiarato che la porzione del pian o sottotetto e la copertura parziale del terrazzo sono di proprietà indivisa tra i lotti A e B e cioè al 50% di proprietà di C.M.M.P., ed, infine, venisse dichiarato la illegittimità della costruzione di un vano ascensore e i relativi impianti nella proprietà del lotto B.

Nel corso di causa, con ricorso ex artt. 688, 700, 703, e 704 c.p.c. R.A.L.L. e C.M.C.M.P. premettendo quanto già si è detto e aggiungevano che la società Garca Immobiliare intendeva realizzare altre opere illegittime, quale un nuovo accesso ai locali cantina, che aveva sfondato il solaio di servizi igienici della portineria, chiedevano, pertanto, la sospensione dei lavori e di cui si dice e comunque ogni opportuno provvedimento cautelare.

Si costituiva la società Garca Immobiliare, che aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della T., eccepiva l’infondatezza e la pretestuosità delle domande attoree chiedendo l’accertamento della legittimità della costruzione per cui era causa in relazione alla domanda avversaria ai sensi dell’art. 1168 c.c., eccepiva la insussistenza dell’animus spoliandi, tenuto conto del fatto che la destinazione ad uso comune del bagno aveva perso la sua attitudine funzionale, in quanto Garca aveva comunicato all’assemblea che la realizzazione dell’ascensore avrebbe comportato una modifica del servizio igienico e che avrebbe provveduto a sua cura e spese alla realizzazione di altro servizio. Sulle domande ex art. 1171 c.c. evidenziava che al punto 12 dell’atto di divisione le parti riconoscevano reciprocamente il diritto di eseguire nei loro rispettivi lotti ogni opera, innovazione o modifica intervenendo se necessario anche sulle parti comuni. In ordine alla doglianza specifica relativa al mancato rispetto delle distanze la resistente evidenziava che la SC. di Cassazione aveva ritenuto che queste non fossero necessarie nell’ipotesi di impianti tecnologici.

Esperita la fase istruttoria, il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande delle attrici e condannava le stesse alla rifusione delle spese di lite.

La Corte di Appello di Milano pronunciandosi su appello proposto da C.M. anche quale erede di R.L., contumace T.G. ma costituitesi T.C. e la società Garca Immobiliare, con sentenza n. 3319 del 2011 accoglieva l’appello per quanto di ragione e per l’effetto dichiarava inet5ramenet compensate le spese di lite dei due gradi tra T.G. e la parte attrice, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Milano condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio.

A sostegno di questa decisione, la Corte di Milano osservava: a) che l’appello relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite di primo grado in favore di To.Gi. era fondato posto che la T. si era costituita nel solo procedimento sommario. B) Per il resto l’appello andava rigettato perchè: 1) quanto all’asserito spoglio dei locali della portineria per realizzare l’impianto dell’ascensore andava evidenziato che la stessa C. aveva approvato quella permuta d’uso proposta da controparte senza porre nessuna condizione o limitazione al consenso. 2) I pretesi rischi di stabilità in conseguenza del nuovo impianto di ascensore in fatto non risultavano provati. 3) pretestuosa era la censura relativa all’abbassamento del solaio intermedio tra il terzo e il quarto piano, essendo documentata, in atti, la proposta della stessa parte C. di eseguire la modifica addebitando vi per l’intero il costo del nuovo solaio. 4) quanto alla trasformazione dei sottotetti andava osservato che l’atto di divisione non lasciava in comune i sottotetti che all’epoca avevano solo funzione di isolamento termico.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.M.C.M.P. con ricorso affidato a quattro motivi. Autorimesse Tortona S.r.l., quale società cessionaria della cessata società Garca Immobiliare, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso C.M.C.M.P. lamenta l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al mancato accoglimento della domanda di accertamento dello spoglio violento e clandestino, da parte di Garca Immobiliare, dei locali portineria, fatto decisivo e controverso. Sostiene la ricorrente che dagli atti di causa emergeva con evidenza che C. non aveva dato alcun consenso alla società Garca Immobiliare ad istallare un ascensore, utilizzando i locali della portineria e conseguentemente risultava dagli atti di causa che la società Garca Immobiliare aveva consumato uno spoglio violento e clandestino in ordine ai locali della portineria, tuttavia la Corte distrettuale, travisando il contenuto del verbale condominiale del 12 marzo 2002 e omettendo di considerare il contenuto di altri elementi decisivi, avrebbe erroneamente ritenuto che C. aveva approvato quella permuta d’uso proposta dalla controparte.

1.1.= Il motivo è infondato.

Il ricorrente non ha tenuto conto che, com’è noto, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa nella sua interezza, e trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa. Va, altresì, precisato, che, pur se per effetto dell’evoluzione legislativa succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione siano stati profondamente rimaneggiati, tanto da rendere, oramai, obsoleta l’idea della Cassazione come giudice della sentenza, tuttavia, la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di legittimità in attuazione dell’art. 65 Ord. giud. si esercita, comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima direzione, il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito (15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre riguardo alla seconda si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, con la precisazione che, ad esso e solo ad esso, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (22386/14; 22146/14; 20322/05). Comune ad entrambe queste impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, secondo cui la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale. Si afferma, così, che il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta, il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. E questo perchè, come abitualmente si afferma, il controllo affidato alla Corte “non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”. (20012/14; 18074/14; 91/14).

Ora, è di tutta evidenza che le doglianze che la parte solleva relativamente alla sentenza impugnata, si risolvono nella richiesta al giudice di legittimità di rinnovare di un giudizio di fatto, intendendo per vero sottoporre l’interpretazione del verbale condominiale del 12 marzo 2002 nonchè le risultanze cui è pervenuta la CTU e il provvedimento del Tribunale di Milano del 13 novembre 2001 ad una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già effettuata dai primi giudici una più consona alle proprie concrete aspirazioni. Piuttosto la Corte distrettuale ha indicato chiaramente le ragioni del proprio convincimento relativo all’insussistenza del requisito dello spoglio violento e clandestino dei locali destinati a portineria per essere utilizzato, dalla società Garca Immobiliare, per l’installazione di un ascensore. Senza dire che la ricorrente contrappone atti assembleari e provvedimenti cautelari (sospensiva in data 13 novembre 2001 da parte del Tribunale della delibera 19 marzo 2001 di diniego per la società Garca di utilizzare il bagno della portineria) anteriori alla delibera del 12 marzo 2002. A sua volta, l’opposizione espressa dal B. in rappresentanza della T. era sulla collocazione dell’ascensore e quindi involgeva aspetti petitori. L’omesso esame delle due CTU in relazione al merito possessorio era giustificato perchè i tecnici erano stati chiamati a rispondere in rodine alla fattibilità tecnica dell’opera e, ovviamente, non in relazione all’occupazione violenta e clandestina.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con particolare riferimento all’art. 1168 c.c.. Avrebbe errato la corte distrettuale nell’aver escluso, comunque, l’animus spoliandi della società Garca Immobiliare perchè la Corte non avrebbe tenuto conto che per provare l’animus sarebbe sufficiente la semplice consapevolezza e volontarietà di privare il possesso del suo potere di fatto e nel caso in esame sussisteva la consapevolezza della società Garca proprio per la non presenza del consenso degli altri comproprietari e per la stessa natura del bene. Piuttosto, la Corte avrebbe dovuto applicare correttamente l’art. 1168 c.c..

2.1.= L’obiezione non coglie nel segno. Il nucleo centrale della motivazione della Corte di Appello è costituita dal fatto che era “(….) del tutto ragionevole il convincimento della Garca circa l’esistenza di un consenso di controparte alla modifica (neppure privazione) del suo compossesso (….)” Infatti quand’anche si volesse far questione, scrive la Corte distrettuale, sulla corretta interpretazione della volontà della C. è bene evidente che i contatti e le comunicazioni intervenute tra le parti prima della materiale apprensione del locale elidono in radice l’elemento soggettivo dello spoglio (….)”. Si tratta di un orientamento coerente con quanto già affermato da questa Corte in altra occasione (in particolare Cass. n. 4226 del 18/07/1985 che si condivide e si intende riattualizzare) in tema di spoglio, l’accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l’elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, ma anche l’elemento soggettivo, ossia l’animus spoliandi, che consiste non nella sola coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso bensì nella consapevole volontà di sostituirsi nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell’azione espoliatrice), con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell’animus spoliandi.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con particolare riferimento all’art. 2697 c.c.. La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale, ritenendo raggiunta la prova dell’insussistenza dell’animus spoliandi, non avrebbe tenuto conto che la società Garca, eccependo il tacito consenso del dominus spogliato, non avrebbe provato – e sarebbe stato suo onere – l’assenza del suo animus spoliandi.

3.1. = Il motivo per quanto non assorbito dal motivo precedente, è inammissibile posto che si tratta di eccezione che non sembra abbia formato oggetto di trattazione del pregresso giudizio di merito. E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con particolare riferimento all’art. 1362 c.c. e ss. ed all’art. 1324 c.c.. La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale non abbia interpretato il verbale condominiale del 12 marzo 2002 nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e ss. Infatti se la ricorrente aveva dichiarato (come risulta da quel verbale) condividendo le considerazioni della To.Gi., abusivi ed illegittimi i lavori di l’installazione dell’ascensore non si vede come si possa attribuire all’espressione “per quanto riguarda il servizio di portierato ritiene che sia possibile sia permutato con uno equivalente” come assenso di utilizzazione dei locali di portierato per l’installazione dell’ascensore. La Corte distrettuale, per altro, non avrebbe neppure compiuto una interpretazione del verbale condominiale secondo buona fede.

4.1.= Anche questo motivo è infondato. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo il quale per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).

Ora, nel caso concreto, parte ricorrente si limita – in concreto – ad opporre, alla interpretazione del verbale condominiale di cui si dice data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di quello stesso atto valorizzando alcune espressioni diverse da quelle evidenziate dalla Corte distrettuale. Sicchè è evidente che il motivo non può trovare accoglimento, nè il ricorrente può pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e confutazioni. E, comunque, l’assenza dell’animus spoliandi fu giustificata dalla Corte di Appello anche con riferimento ai “contratti e comunicazioni intervenuti tra le parti prima della materiale apprensione del locali e tale motivazione non sembra abbia formato oggetto di specifica censura.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannata, a favore della parte controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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