Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14796 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14796 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 20134-2008 proposto da:
CRIN ELLA

SIMONETTA

C.F.CRNSNT58C631461F,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS APOSTOLI
81, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AMEDEO
IWAN MAINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
BENUSSI FERMO;
– ricorrente –

2014
779

contro

CARCANO BRUNO C.F.CRCBNR35S23D286J, GALLUCCIO ANGELO
C.F.GLLNGL48S25C747X ENTRAMBI IN PROPRIO E NELLA LORO
QUALITA’ DI EX SOCI DELLA “EDIL CA.SE.BA . SRL”, BARON

Data pubblicazione: 30/06/2014

DEBORAH

BARON

C.F.BRNDRH70059F704E,

ROMINA

C.F.BRNRMN71L54D286W, BARON OMAR C.F.BRNMR079T29F205B
QUEST’ULTIMI QUALI EREDI DI BARON CLAUDIO EX SOCIO
DELLA

EDIL

CA.SE.BA .

SRL,

SEREGNI

CRISTIANO

C.F.SRGCST72C20D286F, SEREGNI FABIO

DI EREDI DI SEREGNI GIANCARLO EX SOCIO DELLA EDIL
CA.SE.BA . SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO
NICOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato
CAPPUCCIO BERNARDINO;
– controricorrenti nonchè contro

EDIL CASEBA SRL IN LIQ, IN PERSONA DEL SUO
LIQUIDATORE E LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 726/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 06/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei
restanti motivi del ricorso.

C.F.SRGFBA75R04D286P QUEST’ULTIMI NELLA LORO QUALITA’

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, notificata il 3 luglio 2008, che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nella controversia vertente

zione e i sigg.ri Angelo Galluccio, Bruno Carcano, Deborah Baron, Romina Baron, Omar Baron, Cristiano Seregni e Fabio Seregni, nelle rispettive qualità di

ex soci ed eredi di ex soci

della Edil CA.SE.BA . s.r.l.
1.1. – Nel 1991, Simonetta Crinella aveva convenuto in
giudizio la Edil CA.SE.BA . s.r.l. per l’esecuzione in forma
specifica del preliminare stipulato il 15 marzo 1989, avente
ad oggetto la vendita dell’appartamento sito Muggià, via Moro,
e relativi cantina e box.
La società Edil CA.SE.BA . si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda per l’inadempimento della promissaria acquirente, che non aveva pagato quanto previsto nel
preliminare. In via riconvenzionale, la convenuta aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare, in forza della clausola risolutiva espressa o per inadempimento, con restituzione dell’immobile e autorizzazione a
trattenere, a titolo di risarcimento danni, le somme fino a
quel momento ricevute dall’attrice.
1.2. – Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, aveva condannato la Edil CA.SE.BA . srl a trasferire

tra Simonetta Crinella e la Edil CA.SE.BA . s.r.l. in liquida-

all’attrice la proprietà dell’unità immobiliare oggetto del.
preliminare e del relativo box, e l’attrice a pagare alla società l’importo di euro 24.476,00.
1.3. – Proponevano appello, con separati atti, la Edil

no – in proprio e in qualità di ex soci della Edil CA.SE.BA .
Deborah Baron, Romina Baron e Omar Baron – quali eredi di
Claudio Baron,

ex socio di Edil CA.SE.BA . -, Cristiano Seregni

e Fabio Seregni – quali eredi di Giancarlo Seregni,

ex socio

di Edil CA.SE.BA .
Si costituiva Simonetta Crinella ed eccepiva la nullità
dell’atto di appello proposto dalla società Edil CA.SE.BA .,
che risultava cancellata dal registro delle imprese in epoca
antecedente alla conclusione del giudizio di primo grado.
L’appellata eccepiva inoltre la tardività dell’atto di appello notificato dagli ex soci e dagli eredi di ex soci, e nel
merito chiedeva il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella
parte in cui l’aveva condannata al pagamento di euro
26.476,00.
2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello di Milano, previa riunione dei giudizi, dichiarava la nullità dell’atto di appello proposto dalla società Edil
CA.SE.BA ., accoglieva l’appello principale proposto dagli

ex

soci e dagli eredi di ex soci, dichiarando risolto il contrat2

CA.SE.BA . srl in liquidazione, Angelo Galluccio e Bruno Carca-

to preliminare di vendita per inadempimento della sig.ra Crinella, e condannava quest’ultima al rilascio dell’immobile e
al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Era accolto anche l’appello incidentale.

d’appello rilevava che la notifica della sentenza di primo
grado effettuata il 2 settembre 2004 alla società, presso il
procuratore domiciliatario, non era idonea a far decorrere il
termine breve per l’impugnazione, in quanto la società si era
estinta in data 8 ottobre 2001. Pur non essendo stata dichiarata l’avvenuta cancellazione nel corso del giudizio di primo
grado, trattandosi di evento conoscibile secondo i criteri di
normale diligenza, la sig.ra Crinella avrebbe dovuto notificare la sentenza agli ex soci della Edil CA.SE.BA . Da ciò derivava la tempestività dell’appello proposto dagli ex soci e dagli eredi di ex soci, che risultava notificato entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
2.2. – Nel merito, la Corte d’appello osservava che, a
fronte del prezzo di vendita dell’immobile pari a lire
189.500.000, la sig.ra Crinella aveva provato il pagamento di
lire 97.800.000, e ciò integrava gli estremi del grave inadempimento.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Simonetta Crinella, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso gli intimati.
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2.1. – Con riguardo alle eccezioni preliminari, la Corte

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità
dell’udienza.

Considerato in diritto
l. – Si deve preliminarmente esaminare il secondo motivo

esso la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 83, 101 e 325 cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione degli artt. 2193 e 2493 cod. civ., nonché
degli artt. 2435 cod. civ. e 100, 110, 300 cod. proc. civ. e
vizio di motivazione.
La Corte distrettuale avrebbe errato nell’affermare che, a
seguito della estinzione della società, il termine breve per
l’impugnazione della sentenza di primo grado non poteva decorrere in assenza di notifica della sentenza agli

ex soci. Ne

seguirebbe che l’appello notificato da costoro, in data successiva alla scadenza del termine breve, sarebbe tardivo e
quindi inammissibile.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: «Se la previsione di cui all’art. 2193 cod. civ. operi
nell’ambito del processo allorquando vi sia una modificazione
dei soggetti confliggenti stante un evento successorio (venir
meno della parte) non dichiarato dal difensore; se, essendo
intervenuta una modificazione dei soggetti confliggenti di un
processo, stante l’intervenuta estinzione del dante causa de-

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di ricorso, siccome prioritario dal punto di vista logico. Con

gli appellanti prima dell’udienza di discussione di primo grado (estinzione peraltro non dichiarata in giudizio dal difensore), la sentenza del Tribunale, notificata al procuratore
della parte costituita dopo la estinzione di quest’ultima, è

conseguentemente, l’appello proposto degli aventi causa oltre
il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. sia ammissibile».
1.2. – La doglianza è infondata.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte che, in caso di decesso della parte non dichiarato nel corso del giudizio, la sentenza deve essere notificata
agli eredi ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. Come chiarito dal disposto dell’art. 286 cod. proc.
civ., il giudizio di impugnazione deve essere instaurato da e
nei confronti del soggetto effettivamente legittimato.
In questa prospettiva, non è significativo il momento in
cui è avvenuto il decesso della parte, né l’eventuale incolpevole ignoranza dell’evento da parte del soccombente: ciò che
rileva, infatti, è l’adeguamento del processo di impugnazione
alle variazioni soggettive, con ricadute sia sulla notifica
della sentenza sia sulla impugnazione della stessa, e con parificazione, quanto agli effetti, tra l’evento interruttivo
verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la
fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato

(ex
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idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; se,

plurimis, Cass., Sez. un., sentenza n. 14699 del 2010). Rimane
pertanto superata la questione riguardante l’operatività
dell’art. 2193 cod. civ.
2. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazio-

2462, 2490, 2697 , 456 e 476 cod. civ., 31 del d.lgs. n. 346
del 1990, 2648 cod. civ., 75, 100 e 110 cod. proc. civ., nonché omessa ovvero illogica motivazione su fatti controversi e
decisivi.
È censurata l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’appellata Crinella aveva contestato tardivamente la
qualità di

ex soci degli appellanti Gallucci e Carcano e la

qualità di eredi di ex soci degli appellanti dei sigg.ri Deborah, Romina e Omar Baron e dei sigg.ri Cristiano e Fabio Seregni, mentre, in realtà, tale contestazione era già contenuta
nell’atto di costituzione in appello.
La ricorrente ha formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: «Se, per documentare la propria legittimazione,
attiva, incomba sul soggetto che dichiari di essere quotista
di una società a responsabilità limitata (ovvero erede del
quotista stesso), l’onere di documentare detta propria qualifica allegando, nell’ordine, la copia del registro dei soci
ovvero la dichiarazione di successione (e comunque fornendo
idonea prova dell’esser stato quotista e/o erede di quotista);
se la mancata allegazione del bilancio finale di liquidazione

6

ne e falsa applicazione degli artt. 2454 e 2497 cod. civ.,

di una società a responsabilità limitata impedisca di conoscere quali immobili appartenenti alla cessata società siano stati assegnati ai singoli quotisti».
1.2. – La doglianza è fondata con riferimento alla mancan-

Baron e Seregni.
Anche a prescindere dalla tempestività della contestazione
di tale qualità da parte dell’appellata Crinella, il difetto
di legittimazione per mancanza di prova della qualità di erede
è rilevabile d’ufficio

(ex plurimis,

Cass., sez. 2, sentenza

n. 15352 del 2010). Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza della predetta qualità in capo agli
appellanti Baron e Seregni, ai fini dell’ulteriore verifica
della integrità del contraddittorio, essendo peraltro onere
della parte che propone l’impugnazione, ovvero resiste ad essa
nell’asserita qualità di erede, provare sia il decesso della
parte originaria, sia i fatti da cui deriva la sua qualità.
1.3. – Diversamente è a dirsi per la contestata qualità di
ex soci in capo agli appellanti Galluccio e Carcano, posto che
la qualità di socio di società a responsabilità limitata risulta dagli atti soggetti a pubblicità nel registro delle imprese, ed è pertanto verificabile con l’ordinaria diligenza. A
ciò consegue che l’appellata Crinella non poteva limitarsi a
dedurre che i predetti non avevano dimostrato la loro qualità

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za di prova della qualità di eredi di ex soci degli appellanti

di soci, ma aveva l’onere di allegare che tale qualità non risultava dal registro delle imprese.
3.

L’accoglimento del primo motivo produce

l’assorbimento delle censure di merito, prospettate con il

1453 e 1455 cod. civ. e vizio di motivazione sulla gravità
dell’inadempimento della promissaria acquirente.
4. – Le spese, anche di questa fase del giudizio, saranno
regolate dal giudice del rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il
secondo, assorbito il rimanente; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 marzo
2014.

terzo motivo, con il quale è dedotta violazione degli artt.

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