Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14796 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. II, 27/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25482-2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. cronol. 9779/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS Chiara.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), adiva il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale, sezione di Ancona, della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto era stato testimone di un’aggressione ed era stato ingiustamente accusato della morte della vittima.

Il Tribunale, con decreto 22 luglio 2019, n. 9779, ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione B.A..

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1) il primo motivo denuncia “nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis e 13 e artt. 737,135,156 c.p.c., nonchè artt. 106,111 Cost., L. n. 46 del 2007, art. 2”, stanti le “lacune motivazionali” presenti nel decreto impugnato circa l’asserita contraddittorietà/lacunosità del racconto del ricorrente, limitandosi il Tribunale a richiamare la decisione della Commissione, ponendo anche in essere affermazioni non rispondenti agli atti di causa; solo apparente sarebbe poi la motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, come della protezione sussidiaria e umanitaria; quanto all’audizione il ricorrente è stato ascoltato da un giudice onorario delegato dal relatore, così che nessuno dei componenti il collegio “ha potuto averlo di fronte a sè”;

2) il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; vi sarebbe stato, ad avviso del ricorrente, omesso esame dei fatti narrati (concernenti i rischi di subire un processo e una condanna ingiusti nonchè la vendetta di tal E., vero autore dell’omicidio), omesso esame delle conseguenze per il richiedente di essersi sottratto alle autorità (OMISSIS), omesso esame del rapporto di polizia prodotto nel giudizio di primo grado, omesso esame dell’attuale situazione del (OMISSIS) nonchè della capacità delle sue istituzioni di offrire protezione dai rischi paventati dal ricorrente, alla luce di fonti internazionali aggiornate, omesso esame di tutti i risvolti della narrazione del richiedente da parte dell’intero collegio, omesso effettivo esame comparativo di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nella fattispecie ai fini della valutazione della domanda di protezione umanitaria;

3) il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 112, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35bis, comma 9 e comma 11, lett. a) e art. 16 direttiva Europea n. 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2,3,5,6,7 e 14 T.U. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19” in quanto, al di là della credibilità del racconto, il Tribunale avrebbe comunque dovuto indagare tutte le dichiarazioni del ricorrente, anche alla luce della documentazione in atti, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria; ciò non ha fatto, il che si riverbera sulla motivazione del provvedimento, che risulta pertanto omessa o quantomeno apparente;

4) con il quarto motivo “si richiamano le argomentazioni già svolte” in relazione al terzo motivo, sottolineando che il mancato esercizio della cooperazione istruttoria si pone in contrasto con il principio di effettività del ricorso di cui agli artt. 6 e 13 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 46 della direttiva Europea 32/2013;

5) il quinto motivo contesta “nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, artt. 737,135,156 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., in subordine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ulteriore subordine violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, t.u. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19”; nel caso di specie vi è stato un effettivo radicamento in Libia, dato che il ricorrente è ivi rimasto oltre un anno, lavorando come muratore, così che – ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria – il (OMISSIS) non può più essere considerato paese d’origine e il Tribunale doveva valutare la situazione della Libia, cosa che non ha fatto, con conseguente “lacuna motivazionale”;

6) il sesto motivo, in subordine, ribadisce la non applicabilità al caso di specie del D.L. n. 113 del 2018.

I motivi non possono essere accolti.

Il primo motivo lamenta carenze, quando non totale mancanza, della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle tre forme di protezione. Tale vizio (e va ricordato che secondo le sezioni unite di questa Corte il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, a presciridere dal confronto con le risultanze processuali, cfr. Cass., sez. un., 8038/2018) non è ravvisabile nella pronuncia impugnata. Il Tribunale ha argomentato in relazione alla valutazione di credibilità del ricorrente, alla situazione del paese d’origine e alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Nel medesimo motivo si censura poi che il ricorrente non sia stato sentito dal collegio, ma da un giudice onorario che non era membro del collegio, il che comporterebbe la nullità della decisione. Il vizio non sussiste. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti orientata nel senso di confermare la legittimità della prassi, seguita dalle, sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza destinata all’audizione del richiedente asilo a un giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass. 3356/2019 e Cass. 4887/2020 hanno affermato che, “in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poichè il D.Lgs. n. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10 recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis”.

Il secondo motivo ripropone le doglianze fatte valere con il primo, sotto il profilo non della mancanza di motivazione, ma dell’omesso esame, censura che, per le ragioni già espresse, non può essere accolta, avendo il Tribunale esaminato le dichiarazioni del ricorrente (nè assume carattere decisivo l’eventuale avvenuta identificazione dell’autore delle minacce), l’attuale situazione del (OMISSIS) e la capacità di reazione delle sue istituzioni, così come gli elementi di vulnerabilità.

Il ricorrente pone l’accento sull’aggettivo “tutti” (tutti i fatti, tutti i risvolti della narrazione, tutti gli elementi di vulnerabilità), ma così non considera che il giudice, nel motivare, non deve dare conto di tutti i fatti allegati e presenti nel processo, ma solo di quelli rilevanti ai fini della decisione e che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 prevede, quale motivo di ricorso per cassazione, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il terzo motivo ripropone ancora le stesse doglianze, questa volta sotto il profilo della violazione di legge, così come fa il quarto invocando la violazione del principio della effettività della tutela. In particolare, in relazione al terzo motivo, va sottolineato che il giudice esercita il proprio dovere di cooperazione istruttoria, in relazione a quanto dichiarato dal richiedente, una volta che tali dichiarazioni abbia ritenuto credibili (ex multis, v. Cass. 8367/22020).

Il quinto motivo contesta al Tribunale di non avere valutato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la Libia, paese nel quale si era effettivamente radicato, così da potersi ritenere integrato nella realtà del nuovo paese. Il motivo – in contrasto con i precedenti ove si censura il mancato accoglimento della protezione sussidiaria alla luce della vicenda occorsa in (OMISSIS) e al rischio di subire un grave danno se ivi ritornasse – è inammissibile in quanto non risulta dal ricorso che il richiedente abbia allegato quale motivo per il rilascio della protezione sussidiaria il rischio di subire un grave danno tornando in Libia, essendosi limitato a dichiarare di essere rimasto in Libia per più di un anno svolgendo il lavoro di muratore, senza dedurre di avere subito violenze in Libia e senza d’altro canto collegare a queste la richiesta di protezione umanitaria. Cfr. al riguardo Cass. 31676/2018, per cui “è irrilevante, ai fini della decisione, l’allegazione che in un paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese e il contenuto della domanda; agli effetti della protezione richiesta, l’indagine del rischio persecutorio e di danno grave in caso di rimpatrio (v. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e-g) va effettuata con riferimento al “paese di origine” che è “il paese o i paesi in cui il richiedente è cittadino”, mentre solo per gli apolidi va effettuata con riferimento al paese in cui egli “aveva precedentemente la dimora abituale”; una conferma della necessità di avere riguardo al “paese di origine” viene anche dalla direttiva UE n. 115 del 2008 che prevede la possibilità del ritorno del richiedente nel “paese di transito” solo in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese”.

Il sesto motivo, infine, non assume rilievo, avendo il Tribunale escluso l’applicabilità al caso in esame del D.L. n. 113 del 2018.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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