Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14796 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 19/07/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sez. –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1637/2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN

BASILIO, 61 presso lo studio dell’Avvocato PICOZZA EUGENIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA VITTORIA FERRONI, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.), I.N.P.D.A.P. – DIREZIONE GENERALE

PENSIONI, I.N.P.D.A.P. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

73627/2014 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

LAZIO;

uditi gli avvocati Maria Vittoria FERRONI e Giancarlo PAMPANELLI per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2016 dal Presidente Dott. GIOVANNI MAMMONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Rita SANLORENZO, il quale chiede respingersi il ricorso per

regolamento preventivo di giurisdizione, ed affermarsi la

giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. F.M., dipendente del Ministero degli affari esteri (MAE), collocato a riposo nel 2007 quando era in servizio all’estero con funzioni di Ambasciatore d’Italia in (OMISSIS), proponeva ricorso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, per ottenere la corretta quantificazione del trattamento di quiescenza. Esponeva il ricorrente che la sua pensione era determinata con il metodo retributivo ed era calcolata in base all’ultimo stipendio percepito, di modo che diveniva determinante l’esatta quantificazione della voce stipendiale qualificata indennità di posizione. Tale indennità ai diplomatici in servizio all’estero veniva riconosciuta in misura minima (Euro 12.256,20) a differenza di quanto previsto per coloro che erano in servizio sul territorio nazionale, per i quali l’indennità stessa era quantificata in relazione al grado del funzionario o, comunque, della posizione funzionale ricoperta presso il Ministero (con un importo oscillante tra Euro 30.850 ed Euro 80.000), di modo che l’importo della pensione risultava differente a seconda che il funzionario fosse stato collocato a riposo mentre svolgeva le sue funzioni in Italia o all’estero.

Con il ricorso il F. lamentava l’errata applicazione del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 170 – recante la previsione che il personale MAE in servizio all’estero percepisce l’indennità nella misura minima – e chiedeva che detta disposizione venisse interpretata nel senso che per il personale collocato in quiescenza durante il servizio all’estero l’indennità fosse rapportata a quella dei funzionari pari grado in servizio in Italia.

2. Costituitosi in giudizio, il MAE eccepiva il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguardava la legittimità degli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego e concernenti lo status di dipendente ed il relativo trattamento economico.

3. Propone ricorso per regolamento di giurisdizione F. contestando l’impostazione di controparte e sostenendo che oggetto del giudizio incardinato dinanzi al giudice contabile non è la spettanza o la quantificazione dell’indennità di posizione, ma solo la corresponsione della giusta pensione.

Costituitosi il MAE e acquisito il parere del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, la richiesta di regolamento è stata o etto di trattazione nell’odierna adunanza della camera di consiglio.

Non svolgono attività difensiva l’INPDAP e l’INPS, cui pure il ricorso per regolamento risulta notificato.

4. La Corte dei Conti è giudice esclusivo dei provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonchè degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante) (v. la giurisprudenza di queste Sezioni unite, con le sentenze 14.02.07 n. 3195, 19.01.07 n. 1134, 10.01.07 n. 221, 29.04.09 n. 9942, 7.08.09 n. 18076, 24.07.13 n. 17927 e 19.12.14 n. 26935).

La giurisprudenza di queste Sezioni unite, ai fini del riparto di giurisdizione, nelle controversie riguardanti la quantificazione dello stipendio e della prestazione pensionistica dei pubblici dipendenti in occasione del collocamento a riposo distingue due ipotesi.

Nel caso la domanda sia proposta nel corso del rapporto di lavoro e sia diretta all’accertamento della computabilità di uno o più emolumenti nella base contributiva, la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice ordinario per le categorie contrattualizzate ed al giudice amministrativo per le categorie non contrattualizzate ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3, comma 1. In questo caso la domanda implica la valutazione degli obblighi dell’Amministrazione, seppure a fini meramente previdenziali, nascenti dal rapporto d’impiego e posti alla base del calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione stessa è tenuta a versare.

Nel caso la domanda sia proposta dal dipendente già in quiescenza e sia diretta al conteggio di dette indennità o emolumenti nella pensione o nella base pensionistica ai fini della corretta quantificazione del trattamento di quiescenza, la controversia attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare, di modo che la domanda in questione appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (v. S.u. 20.05.10 n. 12337 e 20.06.12 n. 10131).

5. Nel caso di specie la domanda, pur formulata nel senso di ottenere il riconoscimento della corretta determinazione di una voce stipendiale, è proposta da un pubblico dipendente cessato dal servizio ed ha pur sempre l’obiettivo di ottenere una diversa quantificazione del trattamento pensionistico e, pertanto, prescinde da ogni legame con lo svolgimento del pregresso rapporto di impiego.

Per i sopra indicati principi alla richiesta di regolamento deve rispondersi nel senso che la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti.

Le spese del presente regolamento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione pronunziando a Sezioni unite:

– dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, cui controversia;

– condanna il Ministero degli Affari Esteri alle regolamento, che liquida in Euro 200 (duecento) per esborsi ed (tremila) per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie nella 15%.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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