Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14796 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Barone Edoardo, e domiciliato in Roma, via A. Catalani n.
26, presso l’avv. Enrico D’Annibale, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Premiere s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 130.24.06 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata in data 3.07.2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12
aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Premiere impugnò l’avviso di liquidazione notificatagli per l’imposta ICI dovuta per l’anno 1996 su immobili siti nel Comune di Napoli, deducendone la nullità per difetto di motivazione. La CTP di Napoli respinse il ricorso ma la CTR della Campania accolse l’appello della contribuente. Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi. La società intimata non si è difesa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR si è limitata ad osservare che “l’avviso di accertamento è carente di motivazione. Di fatti esso non contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell’Amministrazione così come sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7”.
Il Comune spiega due motivi di ricorso.
Col primo deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3. “In particolare violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1”. In relazione alla previsione dell’art. 366 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, il motivo si conclude col quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte se l’avviso di liquidazione oggetto di contestazione possegga i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1”. Quesito palesemente inammissibile, siccome richiedente alla Corte un giudizio di fatto, che rende inammissibile il motivo di ricorso.
E’ viceversa fondato il secondo motivo, col quale si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la motivazione della CTR non da conto delle ragioni giuridiche della decisione. L’affermazione che “l’avviso di motivazione è carente di motivazione” è accompagnato soltanto dalla riproduzione della formula normativa, secondo la quale gli atti impositivi debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione (L. n. 212 del 2000, art. 7), ma non spiega quali sarebbero stati nel caso di specie i presupposti e le ragioni che avrebbero dovuto indicarsi nell’atto, e che viceversa non vi erano contenuti, e non da conto delle deduzioni in merito dedotte dal Comune e riprodotte nel ricorso.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR della Campania, perchè ripeta il giudizio esplicitando adeguatamente le ragioni della decisione.
Col la sentenza definitiva saranno regolate altresì le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010