Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14795 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. II, 27/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22734-2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS),

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cronol. 7945/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. D.A., cittadino della (OMISSIS), adiva il Tribunale di Ancona, sezione specializzata, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale di Roma (OMISSIS), sezione di Ancona, della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto lo zio aveva fatto pressioni per costringerlo a sposare la figlia e, dopo il suo rifiuto, lo aveva minacciato di morte; la madre, informata dell’accaduto, gli aveva rivelato che il fratello maggiore era stato ucciso dallo zio nel 2013, attraverso un rito di magia nera, per avere rifiutato il matrimonio.

Il Tribunale, con decreto 17 giugno 2019, n. 7945, ha rigettato il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione D.A..

Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione, falsa applicazione, errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 nonchè dell’art. 276 c.p.c.”: l’unica udienza si è svolta davanti a un giudice onorario di tribunale che ha proceduto all’audizione del ricorrente; tale giudice non faceva parte della sezione specializzata e del collegio che ha poi deciso la causa, con ciò determinandosi il vizio di costituzione del giudice.

Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti sin dall’inizio orientata nel senso di confermare la legittimità della prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza destinata all’audizione del richiedente asilo a un giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass. 3356/2019 e Cass. 4887/2020 hanno affermato che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poichè il D.Lgs. n. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10 recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis; Cass. 7878/2020 ha poi puntualizzato che l’estraneità al collegio giudicante del giudice onorario delegato all’audizione del richiedente asilo non assume rilievo rispetto al principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., dato che per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.

2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata”: il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sussidiaria “in modo del tutto disancorato dal contesto di informazioni di sorta”.

Il motivo è infondato. Il Tribunale ha escluso per il ricorrente il “rischio effettivo di subire un grave danno” in caso di ritorno in (OMISSIS) sulla base di una dettagliata analisi della situazione del paese, fondata su informazioni precise e aggiornate, così come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e di uno specifico esame della questione del matrimonio forzato in (OMISSIS), sulla base di un focus del 2018 del Commissariato generale dei rifugiati.

3) Il terzo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per il mancato scrutinio specifico della condizioni di vulnerabilità e per non avere ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente”: il Tribunale non avrebbe svolto una valutazione differenziata per la protezione umanitaria e, in particolare, non avrebbe correttamente considerato la documentazione attestante il contratto di lavoro e le buste paga prodotte.

Il motivo non può essere accolto. Tribunale ha infatti analizzato la situazione del paese di provenienza, escludendo sia condizioni generali che particolari di vulnerabilità, e ha vagliato l’integrazione socio-economica in Italia del ricorrente, con esame dei documenti prodotti (rapporto di lavoro e buste paga), esame rispetto al quale il ricorrente nulla oppone se non la generica censura della non corretta valutazione dei medesimi.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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