Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14795 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Barone Edoardo, e domiciliato in Roma, via A. Catalani n.

26, presso l’avv. Enrico D’Annibale, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70 della Commissione Tributaria Regionale

della Campania, depositata in data 10.05.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso qui proposto, il Comune di Napoli espone che S. A. impugnò la cartella di pagamento concernente l’imposta ICI dovuta per gli anni 1995 e 1996 deducendo che non aveva mai ricevuto nè gli avvisi di liquidazione nè la notificazione delle rendite catastali inserite in atti dall’Ufficio Tecnico Erariale il 28.12.1998. La CTP di Napoli accolse il ricorso e la CTR della Campania respinse l’appello del Comune, che ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con un motivo. Il contribuente non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato “che l’Ufficio appellante ha esibito solo la prova della notifica degli avvisi di liquidazione e non quella, necessaria ed essenziale, della avvenuta notifica della nuova rendita catastale, ragion per cui, ed assorbito ogni altro motivo di impugnazione … rigetta l’appello”.

Col ricorso si deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in forza del quale, si assume, poichè la rendita posta a base della liquidazione era stata posta in atti nell’anno 1998, non si poneva la necessità di una specifica notificazione dell’atto col quale essa era stata determinata, essendo sufficiente, come era stato fatto, notificare l’atto impositivo, che costituiva anche atto di notificazione della rendita.

Il motivo è fondato. Poichè dalla sentenza impugnata risulta che “trattasi nel caso di specie di rendita in atti già nel 1998”, la CTR non doveva far applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 ritenendo (come ha mostrato di ritenere) che l’atto attributivo della rendita applicata con l’atto impugnato fosse inefficace in quanto non notificata, “a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Le disposizioni applicabili erano, alternativamente, quelle del capoverso ovvero dell’art. 74, comma 3, a seconda che l’atto impositivo in contestazione fosse stato adottato entro il 31.12.1999 o successivamente (cosa che dalla sentenza non risulta): in entrambi i casi una specifica notificazione dell’atto attributivo della rendita catastale non era necessario, valendo la notificazione dell’atto impositivo anche come notificazione dell’atto di attribuzione della rendita, impugnabile – quest’ultimo – “entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge” (L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, u.p.).

ovvero entro “il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni” (L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, u.p.).

La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa rimessa ad altra sezione della CTR della Campania perchè esamini le altre questioni rilevanti, rimaste assorbite per l’erroneo rilievo di inapplicabilità della rendita catastale posta in atti nel 1998.

Con la decisione definitiva saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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