Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14794 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21436-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 738/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /03 /2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, che ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Milano, di parziale accoglimento del ricorso della contribuente N.A. avverso un’intimazione di pagamento, avente ad oggetto tre cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti; la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione, per essersi la medesima illegittimamente costituita tramite un avvocato del libero foro;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992,art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, art. 15, comma 2-sexies e 4 novies, convertito nella L. n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate riscossione non potesse ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro; la normativa sopra citata ed in particolare il D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione aveva fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, confermando la legittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione tramite avvocati del libero foro, purchè non si verta in ipotesi di patrocinio riservato all’Avvocatura dello Stato e purchè non sussista una convenzione intercorsa in tal senso, ipotesi quest’ultima da escludere nella specie;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 182 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe comunque dovuto concedere ad essa Agenzia un termine per regolarizzare il mandato alle liti; al contrario, nella specie, essa Agenzia non era stata invitata a regolarizzare il mandato difensivo conferito al procuratore costituito;

che la contribuente non si è costituita;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019), con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;

che, peraltro, detto orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; la norma in esame ha fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere intervenuta fra le parti in tal senso; che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso; che, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, va accolto il primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rimessione alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rimette alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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