Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14794 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 19/07/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sez. –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27765-2014 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, con ordinanza n.

11496/2014 depositata il 17/11/2014 (r.g. n. 2016 11622/2014) nella

causa tra:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 43,

presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ARIETA, per delega a margine

dell’atto di costituzione;

– resistente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, USR –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – USP – UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI ROMA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

sul ricorso 1070/2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, con ordinanza n.

11496/2014 depositata il 17/11/2014 (r.g. n. 11622/2014) nella causa

tra:

I.A.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, USR –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – USP – UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI ROMA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

udito l’Avvocato Mauro Giuliano GIACQUINTO per delega dell’avvocato

Giuseppe Arieta;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2016 dal Presidente Dott. GIOVANNI MAMMONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del

giudice del lavoro, con le pronunce consequenziali.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. I.A., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in servizio presso l’ITIS E. Fermi di (OMISSIS) con inquadramento di assistente amministrativo, con ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedeva al giudice del lavoro di Roma l’annullamento, previa sospensione cautelare, della nota 7.07.14 con la quale l’Istituto scolastico, in ragione della soppressione del posto occupato, gli aveva comunicato il suo collocamento in soprannumero per l’anno scolastico 2014-15.

2. Dichiarata dal giudice del lavoro la propria carenza di giurisdizione (ord. 29.08.14) in favore del giudice amministrativo, lo I. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo, previa sospensione cautelare, l’annullamento della detta comunicazione, con affermazione del suo diritto ad occupare il posto soppresso ed ordine di ripristinare il posto soppresso.

3. Fissata la Camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale amministrativo con ordinanza del 17.11.14 sollevava di ufficio questione di giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse di competenza del giudice ordinario; promuoveva, dunque, conflitto e chiedeva a queste Sezioni unite di indicare il giudice dotato di giurisdizione.

Costituitosi lo I. e acquisito il parere del Procuratore generale, che concludeva per la giurisdizione del giudice ordinario, la richiesta di regolamento è stata oggetto di trattazione nell’odierna adunanza della Camera di consiglio.

4. La richiesta di regolamento del tribunale amministrativo risulta iscritta al registro generale con i numeri 27765/14 e 1070/15. In ragione dell’unicità della questione, i due procedimenti debbono essere tra di loro riuniti.

5. Il regolamento di giurisdizione promosso di ufficio dal Tribunale amministrativo è inammissibile.

6. Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite nella disciplina processuale anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, il giudice investito della controversia non poteva investire direttamente le Sezioni unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma era tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c..

Analogamente, nemmeno dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione, il primo giudice adito può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione e rimetterla alle indicate Sezioni unite, poichè la stessa norma impone, a tal fine, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante translatio iudicii, il quale è il solo a poter rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito (v. le ordinanze 3.03.10 n. 5022 e 20.07.11 n. 15868 ed altre successive, nonchè da ultima l’ordinanza 10.03.14 n. 5493).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi dopo l’intervento dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, menzionato dal Tribunale rimettente, il quale anch’esso postula che il conflitto di giurisdizione (comma 3) possa essere sollevato solo quando altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione.

8. Facendo applicazione di questo principio al caso di specie, deve ulteriormente rilevarsi che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione.

Infatti, il provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ricopre natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena – anche dopo la riforma dell’art. 669 nonies c.p.c., introdotta con la L. 14 maggio 2005, n. 80, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito rilevante ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorchè successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del comma 3 del già della L. n. 69, richiamato art. 59, la “causa è riassunta”, nè in tal caso può parlarsi di “successivo processo” ai sensi dello stesso art. 59, comma 2, ma detto giudice è da considerarsi quello della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. (S.u. ord. 9.09.10 n. 19256 e 11.01.11 n. 406).

9. In conclusione, il giudice amministrativo nella presente controversia avrebbe dovuto direttamente pronunziare sulla giurisdizione e non promuovere di ufficio il regolamento di giurisdizione, che come tale si rivela inammissibile.

10. Nulla deve statuirsi per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione ed avendo la parte privata svolto una difesa meramente formale mediante il mero deposito della procura speciale.

PQM

La Corte riunisce i procedimenti e dichiara inammissibile la richiesta di regolamento della giurisdizione promossa di ufficio dal Tribunale amministrativo del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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