Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14794 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Barone Edoardo, e domiciliato in Roma, via A. Catalani n.
26, presso l’avv. Enrico D’Annibale, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/34/2004 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata in data 12.01.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12
aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;
viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.C. impugnò la cartella di pagamento notificatagli per una differenza di imposta ICI dovuta per l’anno 1995 deducendo che la pretesa era determinata sulla base di una rendita catastale rivalutata notificata in data (OMISSIS), pertanto applicabile solo a far tempo dal 1^ gennaio 2000. La CTP di Napoli accolse il ricorso e la CTR della Campania respinse l’appello del Comune, che ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi. Il contribuente non si è difeso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha osservato che “come dalla documentazione acquisita, la rendita catastale è stata attribuita in data 12 maggio 1986, su dichiarazione di variazione della consistenza dell’immobile e messa in atti e quindi notificata al contribuente il 7.4.99. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, stabilisce che “il valore è costituito da quello che risulta applicando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1^ gennaio dell’anno di imposizione. Nella specie la rendita risulta notificata nel 1999 e quindi l’applicazione dell’ICI va operata con decorrenza dal 1.1.2000”.
Col ricorso si lamenta violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11) e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn 3 e 5. Si deduce che “La rendita catastale sulla quale è stata calcolata la differenza di imposta, anche se “messa in atti” e notificata al contribuente in data 7.04.1999, in effetti è stata attribuita a seguito di variazione del 12 maggio 1986, con la quale il proprietario dichiarava la nuova consistenza da 8,5 vani a 9 vani. E’ dunque tale data quella valida ai fini del calcolo dell’ICI”.
Il motivo è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che la maggiore rendita catastale, alla base del calcolo della differenza di imposta pretesa per l’anno 1996, è stata determinata in conseguenza di una variazione di consistenza dell’immobile denunciata dallo stesso contribuente in data 12 maggio 1986. La CTR ha errato, pertanto, nel ritenere che, nel caso di specie, dovesse applicarsi la rendita iscritta in catasto al 1 gennaio dell’anno cui era riferita la pretesa fiscale, perchè la nuova maggiore rendita attribuita, ancorchè messa in atti e notificata al contribuente nell’aprile del 1999, era valida ed efficace dalla data della denuncia di variazione cui era conseguita. Depone in tal senso anche il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, il quale stabilisce infatti che, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, per i quali la base imponibile dell’imposta è provvisoriamente determinata, ai sensi dell’art. 5, comma 4, in base alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, il Comune provvede, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, da parte dell’UTE (oggi Agenzia delle Entrate), della rendita attribuita a seguito delle variazioni denunciate, “alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, senza applicazione di sanzioni, maggiorala degli interessi nella misura indicata dal comma 5 dell’art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura”.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rigettato nel merito l’originario ricorso del contribuente. E’ giustificata la compensazione delle spese del processo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010