Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14793 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 31818-2020 proposto da:

SKYLINE DI G.D. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GINO CAPOTOSTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 33618/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Skyline di G.D. e C. s.a.s. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 33618/2019, depositata il 18 dicembre 2019, con cui questa Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio e ha rimesso il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e l’ulteriore trattazione.

Rileva la ricorrente che l’ordinanza è affetta da evidente errore materiale in quanto il procedimento doveva essere rimesso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni, dove si era svolto il giudizio di primo grado.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso va accolto.

La Corte, dopo aver dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, ha rimesso la causa dinanzi al primo giudice, indicato per mero errore nella Commissione tributaria provinciale di Perugia e non in quella di Terni, dove si era svolto il giudizio di primo grado.

Va dunque disposta la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 33618/2019, depositata il 18 dicembre 2019, nel senso che, in parte motiva, dove si legge “CTP di Perugia” si debba leggere “CTP di Terni” e, nel dispositivo, dove si legge “Commissione tributaria provinciale di Perugia” si debba leggere “Commissione tributaria provinciale di Terni”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 33618/2019, depositata il 18 dicembre 2019, sia corretta nel senso che, in parte motiva, dove si legge “CTP di Perugia” si debba leggere “CTP di Terni” e, nel dispositivo, dove si legge “Commissione tributaria provinciale di Perugia” si debba leggere “Commissione tributaria provinciale di Terni”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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