Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14793 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Barone Edoardo, e domiciliato in Roma, via A. Catalani n.

26, presso l’avv. Enrico D’Annibale, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/24/05 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata in data 26.05.2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12

aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta ICI dovuta sull’immobile di via (OMISSIS) in (OMISSIS) per l’anno 1995 allegando che la pretesa era stata commisurata ad una rendita errata perchè non corrispondente alla reale consistenza dell’immobile. Il Comune di Napoli opponeva che la rendita presa a base della liquidazione era quella risultante in catasto, che – a seguito di denuncia di variazione presentata dalla contribuente in data 12.12.2002 – era stata modificata soltanto a far tempo dal 1^ gennaio 2003. La CTP di Napoli rigettava il ricorso, ma la CTR della Campania accoglieva l’appello della contribuente. Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado con un motivo. La contribuente non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CRR ha motivato che “come risulta dal contratto di compravendita n. (OMISSIS) del (OMISSIS) l’appartamento acquistato dalla M. consisteva di tre vani ed accessori; lo stesso numero di vani, risulta da relativa planimetria prodotta dall’appellante. Allo stato, quindi, la consistenza dell’appartamento non può non ritenersi quella risultante dal contratto e dalla planimetria esibita anche in considerazione della provvisorietà dei dati catastali”.

Il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva che il Comune è vincolato alle risultanze catastali e che l’immobile della contribuente era accatastato fin dal 1987 col classamento e la rendita considerata con l’atto di liquidazione impugnato.

Il motivo è fondato. Risulta dalla sentenza che la contribuente non ha contestato la situazione di fatto indicata dal Comune, e cioè che l’immobile in questione era iscritto, per l’anno in riferimento (1995), con la rendita utilizzata per la liquidazione dell’imposta pretesa con l’atto impugnato. Ha sostenuto – ed il giudice di merito ha ritenuto provato – che il classamento era erroneo, perchè l’immobile fin dall’atto di acquisto della contribuente, avvenuto nel 1984, era strutturato su tre vani ed accessori, e non sui sette vani risultanti dalla iscrizione catastale.

Ciò non consentiva di derogare al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 che – per i fabbricati iscritti in catasto – impone di calcolare il valore del bene, ai fini della liquidazione dell’imposta ICI, applicando i coefficienti ivi determinati “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno di imposizione”. Le ragioni della contribuente avrebbero dovuto farsi valere sollecitando la modificazione del classamento nei confronti dell’Agenzia del Territorio (già U.T.E.) e non affermando verso il Comune una situazione di fatto diversa da quella risultante dagli atti catastali, che era la sola rilevante.

Va dunque accolto il ricorso, e decisa la causa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della lite – non essendo necessari altri accertamenti di fatto.

E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata a – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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