Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14793 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20528/2013 proposto da:

P.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MAGNANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MODESTINO D’AQUINO;

– ricorrente –

contro

P.V., M.R.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA UGO FOSCOLO 24, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’ONOFRIO (c/o RAGONESE ANTONELLA), che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 290/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato MODESTINO D’AQUINO, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO D’ONOFRIO, con delega dell’Avvocato DOMENICO

D’ONOFRIO difensore dei controricorrenti, che si è riportato agli

atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 16 gennaio 2013 e notificata il 15 maggio 2013, ha accolto l’appello proposto da P.V. e M.R.M. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1790 del 2006, e nei confronti di P.M.T..

2. Il Tribunale di Latina aveva accolto la domanda proposta da P.M.T. di accertamento dell’inesistenza di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del fondo di sua proprietà, sito in località (OMISSIS), individuato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) e a favore del fondo di proprietà di P.V., individuato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS).

3. La Corte d’appello ha riformato la decisione rilevando, sulla base dell’esame del titolo rappresentato dall’atto di divisione ereditaria della proprietà P. in data 4 agosto 1963, che la strada sulla quale i convenuti appellanti esercitavano il passaggio era stata assegnata in comproprietà a tutti i condividenti.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.M.T., sulla base di un motivo. Resistono P.V. e M.R.M. con controricorso anche illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta preliminare l’esame delle eccezioni formulate dai controricorrenti di improcedibilità del ricorso e di inammissibilità dello stesso.

1.1. I controricorrenti assumono l’improcedibilità in relazione alla notifica del ricorso, in quanto effettuata presso i procuratori costituiti anzichè presso la residenza dichiarata nell’atto di notificazione della sentenza d’appello, e comunque senza una consegna di due copie a ciascuno dei procuratori, ancorchè titolari di mandato disgiunto.

1.2. L’eccezione è infondata.

Trova applicazione anche nel giudizio di cassazione il principio generale secondo cui la nullità della notifica eseguita in luogo diverso da quello eletto o dichiarato nell’istanza di notificazione della sentenza è sanata dalla costituzione della parte, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (ex plurimis, Cass. 18/10/2002, n. 14795).

Inoltre, se la parte destinataria della notifica dell’impugnazione era costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza, l’impugnazione è validamente notificata anche se eseguita presso uno solo di essi, quantunque non si tratti del procuratore domiciliatario (ex plurimis, Cass., 06/02/2009, n. 3020).

1.3. Quanto alla denunciata tardività della spedizione della notifica alla sig.ra M., va rilevato che tra i controricorrenti P. – M. sussiste litisconsorzio processuale, e quindi trova applicazione il principio sancito dall’art. 331 c.p.c., che impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte o delle parti alle quali l’impugnazione non sia stata notificata.

In tale situazione, come è evidente, non può assumere rilevanza l’eventuale tardività della notifica ad uno dei litisconsorti necessari.

2. Il ricorso, pure ammissibile, non può essere accolto.

2.1. Con l’unico motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, e si contesta l’interpretazione dell’atto pubblico di divisione, anche alle luce delle risultanze dell’elaborato peritale.

3. La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

3.1. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis al presente ricorso, la motivazione resa dal giudice di merito può essere sindacata in cassazione soltanto in caso di pretermissione di uno specifico fatto storico, che la parte ricorrente è onerata di illustrare anche sotto il profilo della decisività, oltre che nei casi di motivazione carente sotto l’aspetto materiale e grafico o apparente o intrinsecamente contraddittoria (contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), o, infine, perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

3.2. Tanto premesso, e ritenuta di conseguenza inammissibile la denuncia di insufficienza della motivazione, neppure si ravvisa nella sentenza impugnata la contraddittorietà della motivazione, nè sussiste l’omessa valutazione di fatti storici decisivi, come individuati dalla ricorrente.

La Corte d’appello si è motivatamente discostata dalle valutazioni del CTU – che peraltro non costituiscono fatto storico -, ed ha argomentato logicamente, in base all’esame dell’atto divisionale, l’esistenza del diritto di comproprietà dei condividenti sulla particella (OMISSIS), da adibirsi a via di accesso.

Nessuna decisività riveste la circostanza che il fondo di proprietà esclusiva di P.V. abbia autonomo accesso alla via pubblica, giacchè non si discute di servitù di passaggio per interciusione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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