Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14792 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 25500-2020 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE SANCTIS
15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8066/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 23/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
L’Avv. Di Fonso Simona, in qualità di difensore di P.A., propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 8066/2020, depositata il 23 aprile 2020, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Equitalia Sud S.p.A., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge.
Rileva la ricorrente che, nel controricorso, era stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese, sicchè risultava palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte.
Controparte è rimasta intimata.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione è stata chiesta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di P.A., Avv. Di Fonso Simona.
Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell’Avv. Di Fonso Simona, difensore antistatario di P.A., va dunque corretto il dispositivo della sentenza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierna ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 8066/2020, depositata il 23 aprile 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. Di Fonso Simona, difensore antistatario di P.A. “.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 8066/2020, depositata il 23 aprile 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. Di Fonso Simona, difensore antistatario di P.A. “.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021