Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14792 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5088/2014 proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCCHI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Lucchi Claudio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M., quale erede di C.A., ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma, riformando la sentenza del tribunale di Tivoli, ha condannato C.A. e M., proprietari di un terreno sito in agro di (OMISSIS), a restituire tale terreno al sig. M.T., il quale, assumendosene possessore, aveva lamentato di essersene stato spogliato.

M.T. non ha svolto difese in questa sede.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 22.2.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2733 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per mancata valutazione di risultanze istruttorie circa un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente la corte territoriale aveva errato nel ritenere che la dichiarazione resa in sede di interpello da M.T. (“vero che nel 1992 stipulammo l’accordo stesso, che però atteneva al terreno (OMISSIS) e non al terreno (OMISSIS)”), fosse frutto di un mero errore “stante la complessiva lettura dell’interrogatorio, ove senza ombra di dubbio il fondo (OMISSIS) è individuato come quello oggetto del ricorso ed estraneo al verbale di conciliazione inerente – come di seguito affermava l’interrogando – invece al fondo (OMISSIS)”.

Il ricorrente lamenta che la corte capitolina non avrebbe interpretato correttamente la dichiarazione di cui sopra alla luce dei documenti e delle testimonianze, con particolare riguardo all’accordo sottoscritto il 20 luglio 1992, il quale avrebbe avuto ad oggetto entrambi i fondi, (OMISSIS) e (OMISSIS),

ed avrebbe menzionato espressamente solo il fondo (OMISSIS) per l’unica ragione che esclusivamente in tale fondo erano state realizzate delle migliorie. D’altronde, secondo il ricorrente, non avrebbe avuto alcun senso che l’accordo raggiunto nel 1992 concernesse solo uno dei terreni, essendo interesse dei proprietari ottenerli entrambi indietro.

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè attinge l’interpretazione contrattuale motivatamente svolta dal giudice di merito. Il ricorrente dissente da tale interpretazione, ma non denuncia specifici vizi logici o specifiche violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale, limitandosi a contrapporre all’interpretazione della corte d’appello quella, diversa, da lui ritenuta preferibile. Il motivo di ricorso va quindi giudicato inammissibile, perchè attinge non il ragionamento interpretativo ma l’esito a cui tale ragionamento è pervenuto; laddove, come ancora di recente ribadito da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sent. n. 2465/15).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede. Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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