Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14791 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14791 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 13321-2012 proposto da:
GRAVINA DANIELA (C.F. GRVDLN60L67F052Q), già legale
rappresentante della DITTA AUTOVIP S.A.S.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO

Data pubblicazione: 30/06/2014

177, presso MILILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RUGGI CARMINE, giusta procura in
2014

calce al ricorso;
– ricorrente –

1124

contro

DITTA REISING JUDITH HANDELSAGENTUR, in persona

1

dell’omonima titolare, REISING EDWIN, elettivamente
domiciliatd.. in ROMA, VIA U. SABA 54 C/9, presso
l’avvocato PAOLO DELL’ANNO, rappresentatd1 e difesti,
dagli avvocati DEFLORIAN UMBERTO, AMBACH KARIN,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrenti,

275/2011 della CORTE

D’APPELLO di POTENZA, depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/05/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato RUGGI CARMINE
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

2

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
,
– che la Corte di appello di Potenza, con decreto dell’8
luglio 2009, pronunziando sul ricorso

ex artt. 38 ss. del

regolamento CE n. 44/2001, proposto dalla ditta Reising
Judith Handelsagentur e da Edwin Reising, dichiarava

l’esecutività delle sentenze pronunziate dal Tribunale di
Aschaffenburg e dalla Corte di appello di Bamberg, nelle
date rispettivamente dell’il novembre 1997 e del 29 giugno
1999, nonchè delle connesse ordinanze di liquidazione
delle spese;
– che la sentenza del Tribunale di Aschaffenburg recava
condanna di Daniela Gravina – Autovip al pagamento della
somma di C 128.000,00 oltre interessi;
– che Daniela Gravina, qualificandosi come «già legale
,

rappresentante della ditta Autovip», proponeva ricorso
innanzi alla Corte di appello di Potenza, ai sensi
dell’art. 43 del citato regolamento, deducendo che: l) il
titolo formatosi dinanzi al giudice tedesco riguardava la
società % Autovip di Daniela Gravina, estinta nel 2002, e
non essa ricorrente; 2) la sentenza del Tribunale di
Aschaffenburg era illegittima per incompatibilità delle
norme processuali applicate nel relativo giudizio con la
normativa dello Stato italiano; 3) era intervenuta la
prescrizione decennale del credito; 4) il regolamento CE

,

non poteva applicarsi in quanto successivo alla decisione
della quale era stata chiesta l’esecutività ed in quanto

,

3

il regolamento non era stato ratificato; 5) nel merito era
fondata la domanda riconvenzionale della società Autovip;
– che, con sentenza del 15 novembre 2011, la Corte di
appello di Potenza – premesso che l’impugnazione prevista
dall’art. 43 del regolamento CE n. 44/2001, avverso il

decreto di esecutività della sentenza straniera, deve
rivestire la forma della citazione e che l’impugnazione
deve essere proposta nel termine di trenta giorni
dichiarava l’inammissibilità del ricorso poiché il decreto
impugnato era stato notificato il 20 ottobre 2009 alla
Gravina Autovip nelle mani di Daniela Gravina, mentre il
ricorso era stato depositato soltanto il 19 dicembre 2009
e notificato il 7 gennaio 2010;
– che Daniela Gravina, qualificandosi come «già legale
rappresentante della Ditta Autovip sas», propone ricorso
per cassazione per i seguenti cinque motivi: 1) violazione
dell’art. 38 del regolamento CE n. 44/2001 e nullità
assoluta del decreto di esecutività, in quanto il relativo
ricorso introduttivo non era stato notificato alla
controparte Autovip; di conseguenza il decreto dell’8
luglio 2009 era privo di effetti anche ai fini della
decorrenza del termine per impugnare ed il ricorso
introdotto dalla Autovip con notificazione del 9 51^115m=e
2010 doveva considerarsi atto autonomo con le conclusioni
in esso riportate di sospensione provvisoria del decreto
di esecutività e nel merito di revoca del detto decretoAL
4

di rigetto della domanda di omologazione, con salvezza in
ogni caso dell’intervenuta prescrizione; 2) violazione
dell’art. 64, lett. a), della legge n. £18/1995 in quanto
il credito vantato dalla ditta Reising Judith
Handelsagentur era risultato soddisfatto nel giudizio

penale a carico di tale Edoardo Pane che lo aveva
contratto in nome proprio e senza alcun coinvolgimento
della società Autovip; 3) violazione dell’art. 64, lett.
a), della legge n. 118/1995 in quanto il giudizio innanzi
al Tribunale di Aschaffenburg, avente ad oggetto
l’opposizione a decreto ingiuntivo chiesto dalla società
Autovip, si era svolto con «disparità processuale» i poichè
era stata consentita la proposizione in via
riconvenzionale di una domanda avente ad oggetto un
credito fondato su un diverso rapporto ed ancora da
accertare; 4) violazione dell’art. 43, comma 5, del
regolamento CE n. 41 1/2001 poichè la sentenza impugnata
aveva dichiarato l’inammissibilità di «una impugnazione
autonoma avente natura di domanda dichiarativa della
nullità del decreto dichiarativo della esecutività della
sentenza straniera»; 5) violazione degli artt. 2946 e 2947
c.c., poichè il decreto di esecutività si riferiva
all’accertamento di un credito non prescritto secondo la
legge tedesca, che prevede un termine ventennale, ma
prescritto secondo la legge italiana;
5

- che la ditta Reising Judith Handelsagentur ed Edwin
Reising resistono con controricorso;
– che la ricorrente ha presentato memoria;

che il primo ed il quarto motivo, esaminabili

congiuntamente

perchè

strettamente

connessi,

sono

ratione temporis,

infondati. Il regolamento CE n. 44/2001, applicabile
in quanto abrogato dall’art. 80 del

regolamento CE 1215/2012 soltanto a decorrere dal 9
gennaio

2013,

disciplina

il

procedimento per

la

dichiarazione di esecutività delle decisioni, rese in uno
degli Stati membri dell’Unione Europea, prevedendo: a)
l’istanza della parte interessata (art. 38, comma l); b)
la dichiarazione di esecutività subito dopo la produzione
di «una copia della decisione che presenti tutte le

condizioni di autenticità» e di un attestato rilasciato
dallo Stato membro in cui è stata emessa la decisione
(artt. 42, comma l, 53, 54); c) l’esclusione in questa
fase sia di osservazioni della parte contro la quale è
chiesta l’esecuzione sia dell’accertamento delle eventuali
condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività
previste dagli

artt.

33

e

34

(art.

41);

d)

la

notificazione o comunicazione della dichiarazione di
esecutività alla parte nei cui confronti è stata chiesta
l’esecuzione (art. 42, comma 2); e) il termine di un mese,

decorrente dalla notificazione della dichiarazione di
esecutività, per proporre ricorso avverso la relativa

d

6

decisione (art. 43, comma 5). È evidente, pertanto, che il
procedimento in questione si caratterizza come un
procedimento a contraddittorio eventuale e differito di
tipo monitorio (v. Cass. 12 gennaio 2010, n. 253). Ne

emesso la dichiarazione di esecutività

inaudita altera

parte ed ha, successivamente, dichiarato inammissibile per

tardività il ricorso proposto avverso la dichiarazione di
esecutività dopo oltre un mese dalla sua notificazione;
– che gli altri motivi di ricorso sono inammissibili in
quanto estranei all’assorbente ratio decidendi;
– che le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P . Q . M .
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso
delle spese di lite liquidate in e 4.200,00=, di cui
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori
di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30
maggio 2010.

consegue che esattamente la Corte di appello di Potenza ha

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