Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14791 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 19/07/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez. –

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7282/2014 proposto da:

D.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI OLIVIERO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, (già ARIN S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO SATTA FLORES, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

uditi gli avvocati Matteo DEL VESCOVO per delega dell’avvocato Luigi

Oliverio, Riccardo SATTA FLORES;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.P.S. ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda speciale e la Presidenza del Consiglio dei ministri e avverso la sentenza dell’11 giugno 2013 emessa in grado appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la ABC, qualificandosi come già ARIN – Azienda Risorse Idriche di Napoli s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si rileva che, come eccepito dalla resistente, l’esposizione dei motivi non risulta rispettosa del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

In secondo luogo, tutti i motivi, sebbene dedotti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, presenterebbero in realtà un’esposizione che non solo non individua violazioni delle norme di diritto denunciate, ma, inoltre, articola considerazioni relative a quaestiones facti del tutto al di fuori dei limiti in cui dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, ne consente la prospettazione, sicchè i motivi deducono come quaestiones iuris (peraltro solo pretese, perchè, come s’è detto, non identificate effettivamente), ma, in realtà, prospettano quaestiones facti da detto paradigma precluse.

2. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Dopo aver riportato la norma indicata nell’intestazione, senza alcuna esplicazione di come le relative deduzioni siano pertinenti alla materia del contendere siccome dipanatasi nello svolgimento del giudizio, si allude ad una “situazione denunciata dal ricorrente con la raccomandata a.r. del 1.9.1995 e dall’Avv. Giacomo Montella con la racc. a.r. del 12.4.1996”, dirette al Consorzio GOI, allora concessionario del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione a Napoli. Si riporta, poi, un brano della c.t.u. che contiene la descrizione di questa situazione. Dopo di che si riproduce un passo della motivazione della sentenza impugnata in cui, con riferimento allo “stesso motivo di gravame” del D.P. ne è stata ritenuta l’infondatezza, per la parte in cui aveva sostenuto di non avere ricevuto quanto relativo alla diminuzione di valore subita dal fondo per l’asservimento, assumendosi che “deve infatti presumersi che, nella indennità di espropriazione che risulta accettata con la quietanza di cui sopra, era compresa anche la perdita di valore subita dal fondo del D.P. per la realizzazione dell’acquedotto e per tale profilo quindi l’appello è infondato”.

2.1 In tal modo il motivo si fonda sul contenuto delle lettere raccomandate e della c.t.u., nonchè e soprattutto sulla quietanza evocata dal passo motivazione della sentenza del T.S.A.P., ma:

al) delle lettere non riproduce nè direttamente nè indirettamente (precisando a quale parte del documento la riproduzione indiretta si riferisca) il contenuto;

a2) della quietanza non riproduce direttamente il contenuto, mentre a pagina 9 vi fa un riferimento indiretto, ma senza dire se e dove il documento sia stato prodotto e sarebbe esaminabile in questa sede per verificare l’assunto e la riproduzione indiretta e senza dire a monte se e dove esso era stato prodotto e dove nelle fasi di merito.

Tutte le dette indicazioni, atteso che il motivo si fonda sugli atti in questione, sarebbero state necessarie per il rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte, avallata da queste Sezioni Unite già nella sentenza n. 28547 del 2008 (e, quindi, costantemente ribaditi: si vedano: Cass. sez. un. n. 7161 del 2010 e n. 8077 del 2012 e 16887 del 2013 per gli atti processuali, in aggiunta alla citata Cass. sez. un. n. 22726 del 2011).

Il motivo è, dunque, inammissibile, come del resto eccepito dalla resistente, in quanto prospettato in assoluta violazione del principio di indicazione specifica degli atti e dei documenti nell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 366, n. 6 (norma che, intesa nei sensi indicati, costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza a suo tempo elaborato dalla giurisprudenza della Corte: Cass. n. 7455 del 2013).

2.2. Si deve poi aggiungere che la prospettazione evocativa del contenuto della quietanza – là dove sostiene che, se il T.S.A.P. avesse letto la stessa avrebbe dovuto concludere che la sua presunzione non era giustificata, giusta i tre elementi di cui constava l’indennità di esproprio, che si indicano – disvela che in realtà, sotto le spoglie del vizio di violazione di una norma di diritto sostanziale, quale l’art. 2043 c.c., si vorrebbe sollecitare queste Sezioni Unite ad una valutazione della motivazione resa dal T.S.A.P. al di fuori del limite segnato dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, che è applicabile al presente giudizio ed i cui termini sono stati ricostruiti dalle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 di queste Sezioni Unite.

3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”.

Evocando nuovamente la consulenza tecnica d’ufficio si sostiene che il c.t.u. non avrebbe determinato alcunchè a titolo di “mancato reddito” conseguito per l’impossibilità di coltivazione e si dice che “tale vuoto della perizia di ufficio si ritiene possa o debba essere sostituito dall’indennità di occupazione”.

Quindi, si propone un criterio di quantificazione che si dichiara di individuare facendo riferimento all’indennità di esproprio.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile.

Infatti, per un verso ci si astiene dal riferire se e dove la relativa questione di insufficienza del contenuto della c.t.u. era stata prospettata dopo il suo espletamento e se e dove la relativa contestazione era stata articolata sia in primo che in secondo grado ed in particolare se e dove fosse stata prospettata con l’appello.

Il che determina il dubbio sul se si tratti di questione nuova.

3.2. Si aggiunga che nemmeno si indica un passo motivazionale della sentenza impugnata che meriterebbe la censura svolta, il che integra ulteriore ragione di inammissibilità, atteso che ogni motivo di impugnazione deve sostanziarsi in una critica alla motivazione della sentenza impugnata e, dunque, per criticarla la deve individuare.

4. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, in combinato disposto con quanto stabilito dalla ordinanza n. 975 pag. 6 emessa dal Commissario Straordinario del Governo con i poteri previsti alla L. n. 219 del 1981, art. 84, per il primo grado del presente giudizio”.

Il motivo, quanto ad attività assertiva, si riduce alla considerazione che la sentenza impugnata alla pagina 18 “ha negato il diritto del D.P. alla indennità per l’occupazione delle fasce laterali perchè non provata l’occupazione”, cui segue l’assunto che “ora, ritenuta accertata l’occupazione delle fasce laterali (di questa infatti, si tratta) peraltro non posta in dubbio, almeno così pare dal giudice di appello (che rileva la mancata prova ma non nega il fatto della occupazione), non si può negare il diritto alla relativa indennità senza violare la normativa in rubrica”.

Dopo tale asserto si prospetta soltanto un criterio di quantificazione.

4.1. Il motivo è inammissibile innanzitutto perchè non dice da che cosa sarebbe emersa accertata l’occupazione delle fasce laterali e, quindi viola l’art. 366 c.p.c., n. 6.

In secondo luogo, non indica in quale parte della motivazione troverebbe riscontro l’affermazione che la sentenza impugnata avrebbe rilevato la mancata prova ma non negato il fatto dell’occupazione.

In terzo luogo la stessa asserzione che la sentenza avrebbe ritenuto la mancata prova ma non negato il fatto dell’occupazione appare logicamente incongrua, giacchè non è dato comprende come il ritenere non provata l’occupazione si accordi con la mancata negazione del fatto dell’occupazione.

In fine il motivo risulta privo della specificità, onde è inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

5. Risultando i tre motivi su cui si fonda inammissibili, il ricorso dev’essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese, nel rapporto fra ricorrente e resistente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Nulla invece nel rapporto fra ricorrente e intimato.

Il processo risulta esente dall’onere del contributo unificato e, quindi,si deve dare atto che non si applica 1-bis del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del giudizio, liquidate in Euro tremilacinquecento/duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Nulla per le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente ed intimato. Dà atto dell’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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