Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14791 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Edoardo Barone, e domiciliato in Roma, via A. Catalani n.

26, presso l’avv. D’Annibale Enrico, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

CONTRO

C.M. e T.R., domiciliati in Roma, viale XXI

aprile n. 34, presso lo studio legale Gentile, rappresentati e difesi

dall’avv. Speranza Michele di Napoli giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 699/40/2004 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata in data 13.05.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. e T.R. domandarono il rimborso della maggiore ICI pagata per gli anni 1993, 1994 e 1995 sul rilievo che in quest’ultimo anno la rendita catastale attribuita al loro immobile era stata dall’U.T.E. variata in diminuzione a correzione di un precedente erroneo classamento, sicchè la nuova rendita era applicabile anche agli anni precedenti. Il Comune di Napoli respinse l’istanza, sostenendo che la nuova classificazione non era retroattiva. Il ricorso dei contribuenti proposto avverso il rifiuto di rimborso è stato accolto dalla commissione di primo grado e la decisione confermata in appello. Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivando la decisione, la CTR ha osservato che “appare assurdo che il contribuente avrebbe dovuto corrispondere una imposta in base ad una rendita che lo stesso Ufficio ha ritenuta errata, di guisa che ha proceduto alla rideterminazione”.

Col ricorso si deduce violazione di legge: “in particolare del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si deduce che “Interpellata sulla questione, proprio l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – con nota n. 3856 del 26 febbraio 1998 ha comunicato che la revisione operata nell’anno 1995 non è un disconoscimento della rendita catastale inizialmente attribuita (che pertanto restava valida), ma è una rideterminazione del valore dell’immobile, sottoposto a revisione del classamento, in rapporto ai nuovi parametri di classamento automatico ridefiniti dopo il 1991 e che, pertanto, la nuova rendita non ha effetto retroattivo”.

Il motivo è inammissibile, perchè riporta e critica, per evidente errore materiale, una motivazione diversa da quella della sentenza impugnata. Non sviluppa del resto una censura di violazione di legge, ma contrappone una diversa affermazione di fatto all’accertamento contenuto nella sentenza sul punto decisivo che la modificazione della rendita intervenuta nel 1995 è stata conseguenza e riconoscimento della erroneità del classamento precedente.

Presupposto in base al quale la decisione costituisce corretta applicazione del criterio, sul quale lo stesso ricorrente dimostra di convenire, che la riclassificazione operata sulla scorta degli stessi parametri di valutazione è applicabile fin dall’epoca cui risale la situazione di fatto cui si riferisce.

Va quindi respinto il ricorso, e condannato il Comune ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il Comune ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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