Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14790 del 30/06/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14790 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
Data pubblicazione: 30/06/2014
Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso , il ricorrente censura, rispettivamente
sotto il profilo della violazione dell’art. 1 1.f. e del vizio di
motivazione, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto non
provata la sussistenza del requisito di cui all’art 1 lett. c 1.f. in
quanto i bilanci per gli anni 2007 e 2008 e la dichiarazione dei
redditi dell’anno 2009 recavano un importo dei debiti
notevolmente inferiore a quello accertato dal fallimento pari a euro
Deduce inoltre il ricorrente che, ai sensi dell’art 2414 c.c., le
scritture contabili obbligatorie rappresentano la base probatoria
indispensabile per l’accertamento dei requisiti di non fallibilità di
cui all’art 1 1.f; che da tale documentazione presentata in giudizio,
il giudice di merito aveva del resto accertato la sussistenza dei
requisiti di cui all’art 1 lettere b) e c) , che non si era tenuto conto,
quanto all’anno 2009, che esso ricorrente non era tenuto al
deposito di bilanci in quanto rientrante nel regime di contabilità
semplificata.
I motivi ,tra loro connessi, possono esaminarsi congiuntamente.
Va rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire
che, ai fini della prova da parte dell’imprenditore della sussistenza
dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fall., i
bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale
imprescindibile, ma non anche una prova legale, per cui, ove non
470.000.
considerati attendibili dal giudice l’imprenditore rimane onerato
della prova circa la sussistenza dei requisiti della non
fallibilità.(Cass 11007/12).
Ciò posto ,va peraltro affermato che la pronuncia di inattendibilità
Nel caso di specie non sembra che ciò sia avvenuto. La
motivazione della sentenza sul punto appare invero carente.
Premesso che è pacifica la sussistenza dei requisiti di non fallibilità
di cui all’art 1 lett a) e b),affermati dal tribunale di Tivoli e non
oggetto di impugnazione, la Corte d’appello ha accertato che in
sede di verifica del passivo l’indebitamento era inferiore alla soglia
dei 500 mila euro. Tale dato di per sé si rivela a sostegno della tesi
del ricorrente posto che trattasi di un accertamento proveniente
dallo stesso fallimento.
Se il passivo accertato fosse stato superiore alla soglia dianzi
indicata poteva al contrario farsi ricorso ad una presunzione di
inattendibilità dei bilanci.
L’argomento in questione di scarsa solidità logica addotto dalla
Corte d’appello risulta inoltre essere l’unico.
Il giudice di merito non ha fatto alcun esame delle risultanze dei
dei bilanci deve essere adeguatamente motivata.
bilanci e delle scritture contabili, pur prodotte in atti, per desumere
dai loro contenuti e dalle modalità di tenuta la loro scarsa
attendibilità.
Nessun riferimento è stato fatto alla dichiarazione dei redditi del
l’attendibilità e l’incidenza sulla situazione debitoria né alla
dedotta adozione della contabilità semplificata da parte della
società.
Tutto ciò rende la motivazione fornita dalla sentenza del tutto
carente in quanto non ha tenuto conto e non ha valutato elementi
che si sarebbero potuti rilevare decisivi ai fini ai fini del giudizio
I motivi vanno pertanto accolti nei limiti di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma , che si atterrà nel
decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà
anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.
PQM
Accoglie i motivi del ricorso nei termini di cui in motivazione
,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra
2010 , che per l’anno 2009 recava un reddito zero, per valutarne
sezione della Corte d’appello di Roma
Roma 28.5.14
Il PreSidenje
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