Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14790 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 18/06/2010), n.14790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Bressanone, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati prof. Sala Giovanni e Luigi Manzi, elettivamente

domicilialo presso lo studio del secondo in Roma, via L.

Confalonieri n. 5.

– ricorrente –

contro

F.M. e K.M.;

– intimati –

avvero la sentenza n. 2/2/05 della Commissione tributaria di secondo

grado di Bolzano, depositata l’1.2.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23.2.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con allo notificato il 26. 6. 2005. successivamente illustrato da memoria, il Comune di Bressanone ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2/2/05 dell’1.2.2005, con cui la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto il ricorso proposto da F.M. e K.M. emessi dal Comune per il pagamento dell’ici per gli anni da 1998 al 2001, ritenendo il giudice di secondo grado di rigettare l’eccezione di giudicato sollevata dal Comune in relazione ad un precedente sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano e, per contro, fondata la tesi dei contribuenti che avevano dedotto la non autonoma tassabilità de terreno in quanto area pertinenziale di un fabbricato.

Gli intimati F.M. e K.M. non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la non autonoma tassabilità dell’area dei contribuenti in ragione del suo carattere pertinenziale, reputando irrilevante la circostanza che essa fosse autonomamente edificabile.

Tale applicazione della normativa, ad avviso del comune, e contraria al dettato normativo che disciplina il presupposto dell’imposta, consistente, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, nel mero possesso di fabbricati o di aree fabbricabili ed alla stessa nozione di fabbricato dettata dal successivo art. 2. Una corretta lettura di tali disposizioni di legge – prosegue il ricorso porta a ritenere che il legislatore abbia voluto assoggettare ad imposizione tutte le aree fabbricabili, da intendersi come quelle aree che consentono di realizzare una costruzione, con l’effetto che la nozione di pertinenza va intesa in senso puramente urbanistico e non a mente del disposto di cui all’art. 817 cod. civ., che, valorizzando il dato soggettivo della destinazione, di fatto rimetterebbe al mero arbitrio del contribuente la ricorrenza o meno nel caso concreto del presupposto impositivo.

Il mezzo è infondato.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui, in sede di applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), in materia di ici, il vincolo pertinenziale che esclude l’autonoma tassabilità dell’area pertinenziale deve essere accertato a mente del criterio stabilito dall’art. 817 cod. civ., che fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul dato l’attuale, cioè sulla effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio o ad ornamento di un’altra (Cass. n. 25127 del 2009; Cass. n. 19161 del 2004): ne consegue che. una volta ripudiato il criterio cd. urbanistico, il vincolo pertinenziale esistente su un determinata area rende irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico ad essa attribuisca, di guisa che, quando nella medesima porzione immobiliare coesistano accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo di asservimento rende ininfluente l’altra destinazione, siccome attinente a fini estranei al rapporto con la cosa principale considerato dalla norma tributaria (Cass. n. 19638 del 2009: Cass. n. 6501 del 2005). Ne può essere accolta l’obiezione del ricorrente secondo cui la soluzione che ritenesse applicabile la nozione civilistiva di pertinenza finirebbe per rimettere la ricorrenza de presupposto impositivo alla libera scelta e, quindi, all’arbitrio del contribuente. Invero, a parte (la considerazione che il tema non riguarda direttamente l’esistenza del presupposto impositivo, inteso in termini di sussistenza o meno dell’imposizione, ma soltanto l’autonoma o non autonoma tassabilità del bene, può in contrario osservarsi che, come del resto questa Corte ha già avuto modo di precisare, ai fini della qualificazione di un’area edificabile come pertinenza di un fabbricato non è sufficiente, ai sensi dell’art. 817 cod. civ., un mero collegamento strumentale tra i beni, facilmente rimuovibile in ogni tempo, ma è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi (Cass. n. 25127 del 2009).

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello abbia disposto l’annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dei contribuenti, della data di instaurazione del rapporto pertinenziale, tenuto conto che il comune, rilevando che l’iscrizione dell’area come pertinenza era avvenuta soltanto nel 2003, aveva espressamente eccepito il difetto di prova sul punto. La motivazione al riguardo fornita dal giudice di appello, che si è limitato ad osservare che la data di iscrizione catastale costituiva un dato irrilevante e che, come ampiamente spiegato dalla sentenza di primo grado, la funzione pertinenziale dell’area tassata non poteva essere posta in dubbio, ha sostanzialmente eluso, a parere del ricorso, le censure formulate con l’atto di appello.

Il motivo è inammissibile.

la decisione impugnata motiva il proprio accertamento in ordine all’esistenza del vincolo pertinenziale sull’area nel periodo di imposta richiamando la documentazione in atti e le considerazioni di fatto svolte sul punto dal giudice di primo grado e ritenendo irrilevante, a tal fine, la circostanza che soltanto nel 2003 la particella era stata aggregata catastalmente a quella principale. Ciò posto, le censure sollevate, che attengono alla violazione dei principi della disponibilità e della valutazione delle prove, appaiono inammissibili per genericità, non evidenziando le ragioni per cui dovrebbero ritenersi insufficienti gli elementi probatori utilizzati dal giudice per fondare il proprio accertamento ed in quanto tendono ad una nuova valutazione del fatto, non consentila in sede di legittimità. Non vi è dubbio, invero, che l’accertamento di cui si discute ha natura di apprezzamento di fatto, che, come tale, è demandato alla esclusiva competenza del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione del criterio legale di qualificazione del vincolo pertinenziale ovvero per difetto di motivazione, vizio che nella specie non risulta sollevato.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2909 cod. civ.. censurando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di giudicato sollevata dal comune in relazione alla precedente sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano n. 18/2/03 del 17.6.2003. che aveva annullato gli avvisi di liquidazione emessi per lo stesso immobile in ordine agli anni di imposta dal 1997 al 2001. Sostiene al riguardo il comune ricorrente che la statuizione sul punto della Commissione tributaria di secondo grado, che ha escluso qualsiasi efficacia al giudicato sulla base della considerazione che i”annullamento sarebbe stato disposto soltanto per profili formali, relativi alla mancanza, di congrua motivazione degli avvisi, e errata dal momento che se è vero che tale decisione ha accolto il ricorso dei contribuenti per difetto di motivazione degli atti impositivi, essa tuttavia aveva anche riconosciuto ed affermalo il diritto di imposizione sull’area in questione, disattendendo la tesi sostenuta nel ricorso introduttivo circa l’insussistenza del presupposto impositivo in ragione della inedificabilità del terreno.

Anche quest’ultimo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal comune ricorrente, l’invocata sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano non aveva affatto accertato il diritto all’autonoma tassabilità dell’area di cui si controverte. Due appaiono, infatti, le questioni affrontate da questa decisione: la prima relativa alla qualità edificatoria del terreno, contestata dai contribuenti in ragione della mancala adozione di piani urbanistici attuativi e, quindi, sotto il profilo dell’assenza del requisito della immediata edificabilità; la seconda attinente alla sufficienza di motivazione degli avvisi. La sentenza de qua aveva respinto fa prima censura, ritenendo che l’inclusione dell’immobile tra i terreni edificabili da parte del piano regolatore fosse sufficiente a qualificarlo come area fabbricabile; aveva invece accolto il motivo che denunziava un difetto di motivazione degli avvisi, disponendone l’annullamento. Ne consegue che resistenza, in astratto, del potere impositivo sull’arca in questione e stata si affermata dal giudicante, ma solo sotto il profilo della ritenuta qualità edificatoria del terreno e che il relativo accertamento non ha affatto investito nè soltanto lambito il tema, che invece rappresenta la questione principale di questo giudizio, se l’area de qua, in quanto pertinenza di altro immobile, sia autonomamente tassabile.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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