Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1479 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1479 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21480-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3362

contro

STRACCHI VANIA c.f. STRVNA74E47H501V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 24/01/2014

difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2790/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2007 R.G.N.
3199/2004;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ; che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della Stracchi diretta
alla declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine ai
contratti di lavoro stipulati con la società Poste Italiane per
esigenze eccezionali ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi
accordi sindacali.

settembre 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
decorrente dal 27 ottobre 1998 e l’esistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale
data.
Per la cassazione propone ricorso la società Poste, affidato a tre
motivi.
Resiste la Stracchi con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo e secondo motivo la società ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. n. 56 del 1987; degli
artt. 1362 e seguenti c.c. nonché omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
lamentando che la Corte di merito, in contrasto con le norme
richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega
contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di
individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo
determinato, senza altri limiti se non quello dell’osservanza di un
limite percentuale dei lavoratori da assumere, sicché le
pattuizioni collettive erano sottratte dal sindacato giurisdizionale,
e segnatamente in ordine all’esistenza di un nesso causale tra le
ragioni di assunzione e la singola stipula del contratto a tempo
determinato.
Lamenta inoltre che i giudici di merito non avevano
adeguatamente considerato che nessun limite temporale, sino
3

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 12

all’entrata in vigore del d.lgs n. 368 del 2001, poteva essere
imposto alle pattuizioni sindacali delegate.
2. I motivi, che stante la loro connessione possono essere
congiuntamente trattati, risultano infondati.
La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni
collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto

requisiti di cui all’art. 1 L. n.230 del 1962, ma solo che esse
avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche
esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui
al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.
L’assunto risulta assolutamente rispettoso dell’autonomia
negoziale collettiva, che, delegata alla individuazione di nuove
ipotesi di assunzione a tempo determinato, è parimenti libera di
stabilire una loro scadenza temporale.
Come efficacemente chiarito da Cass. 9 aprile 2008 n. 9259 e
quindi da Cass. 28 ottobre 2010 n. 22015, l’art. 23 della legge n.
56 del 1987, nel consentire alla contrattazione collettiva di
individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge n.
230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti
temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo
determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua
inosservanza determina la illegittimità del termine apposto.
Nella specie la limitata efficacia temporale degli accordi
intervenuti all’interno della società Poste risulta rispettosa
dell’autonomia negoziale collettiva ed in linea col consolidato
orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006
n.13458, Cass.20 gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio 2006
n.2345, Cass. 2 marzo 2006 n.4603), secondo cui dall’esame dei
vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono
la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui
all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.
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a tempo determinato ex art. 23 L. n. 56 del 1987, soggette ai

Da ciò consegue l’assorbimento della censura inerente la prova,
in tesi non dovuta, del nesso causale tra le esigenze individuate
dai contraenti collettivi e la singola assunzione.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c.
Lamenta la società Poste che ai fini della condanna à

che questi provi il danno subito e che abbia offerto formalmente
la sua prestazione lavorativa e che il datore di lavoro l’abbia
illegittimamente rifiutata.
Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di
diritto: “Dica la Corte se per il principio di corrispettività della

prestazione, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale
dell’illegittimità del contratto a termine stipulato, ha diritto al
pagamento delle retribuzioni solo dalla data di riammissione in
servizio, slavo che abbia costituito in mora il datore di lavoro,
offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto degli
artt. 1206 e seguenti c.c.”.
Il quesito, e con esso il motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n.
5624), è inammissibile, non contenendo alcuno specifico
riferimento la caso di specie.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “Il quesito
di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al
giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un
quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di
una determinata disposizione di legge”, Cass. 17 luglio 2008 n.
19769. In termini: Cass. ord. n. 19892 del 25 settembre 2007,
5

risarcimento dei danni in tesi patiti dal lavoratore, è necessario

secondo cui “È inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si
risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della
violazione di legge denunziata nel motivo”.
4. Considerato che la censura inerente il risarcimento del danno
è risultata inammissibile, non può esaminarsi l’applicazione al

5,6 e 7, della L. n. 183 del 2010, dichiarato costituzionalmente
legittimo da C. Cost. n. 303 \ 11.
Ed invero va evidenziato che costituisce condizione necessaria
per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens
che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova
disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di
censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di
legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici e rituali
motivi di ricorso (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. n. 24043\ 13;
Cass. n. 17717 \ 13; Cass. 3533 \ 13; Cass. n. 4328 \ 13).
Tale condizione non sussiste nella fattispecie.
5. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.100,00 per esborsi ed €.3.500,00 per compensi, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2013

caso di specie dello ius superveniens costituito dall’art. 32, commi

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