Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1479 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14630/2015 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANDOMENICO
ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO DI ANTONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO RICCI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2153/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 11/11/2014, depositata il 02/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta motivazione in forma semplificata, osserva.
1. La fattispecie verte sul recupero a tassazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’atto di compravendita del (OMISSIS) (registrato il (OMISSIS)) per l’acquisto di un immobile con i benefici “prima casa”, in quanto ritenuto immobile “di lusso”.
2. Il primo motivo violazione della L. n. 312 del 2000, art. 7″ – è inammissibile, sia per difetto di sufficienza sull’esatto contenuto dell’originaria eccezione del contribuente (che comunque in primo grado si è difeso allegando perizia sulla superficie dell’immobile), sia perchè sostanzialmente prospetta un diverso vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di mancata allegazione o riproduzione degli atti richiamati nell’avviso, di cui non è traccia nella sentenza della CTR, la quale ha invece puntualmente motivato sull’eccezione di carenza motivazionale dell’atto sotto il (diverso) profilo dei contenuti della certificazione 16.12.2009 dell’Agenzia del Territorio, allegata all’avviso richiamato nell’atto impositivo.
3. Il secondo motivo “erronea sussunzione della fattispecie nell’art. 6”, in luogo del D.M. 2 agosto 1969, art. 5 – è analogamente inammissibile, non rinvenendosi nella sentenza impugnata una statuizione relativa al presupposto di fatto che l’immobile fosse qualificabile come “casa composta di uno o più piani costituenti unico alloggio patronale”.
4. Il terzo motivo “violazione dell’art. 6” D.M. cit. – è invece infondato, in quanto il locale “lavanderia” va incluso nel calcolo della superficie utile (Cass. sez. 5, n. 1178/16, 9841/16; cfr. Cass. nn. 25674/13, 10807/12 e 22279/11).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017