Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14789 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35586-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis

– ricorrente –

contro

LEONARDI GIOVANNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3316/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Leonardi Giovanni chiedeva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2755/05/17 della medesima commissione tributaria, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto al contribuente il rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992.

L’Ufficio, costituitosi in giudizio, deduceva di aver ottemperato alla sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017.

La CTR, con sentenza in data 23 maggio 2019, accoglieva il ricorso per ottemperanza nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dalla sentenza n. 2755/05/17.

Osservava la CTR che non poteva ritenersi che l’Agenzia delle entrate avesse ottemperato alla sentenza, passata in cosa giudicata, con il pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, posto che il D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, disciplina i rimborsi effettuati dall’Amministrazione finanziaria in sede di procedimento amministrativo, sulla base delle istanze presentate dai contribuenti e nel caso in cui l’ammontare delle stesse ecceda la somma stanziata, circostanza questa che era rimasta peraltro sfornita di prova. Nel caso di specie, per contro, il diritto al rimborso era stato accertato non già dall’Agenzia delle entrate in sede amministrativa nei termini previsti dal citato art. 16-octies, ma in sede giurisdizionale con efficacia di giudicato. La cosa giudicata non poteva dunque soggiacere alla regola del pagamento nella misura ridotta del 50%, dovendosi peraltro considerare che il giudicato formatosi in relazione all’istanza di rimborso del contribuente potrebbe restare ineseguito per l’esaurimento delle risorse a fronte di rimborsi effettuati dall’Amministrazione finanziaria in relazione ad istanze presentate in epoca precedente.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 15 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017. Censura la sentenza impugnata per avere errato il giudice dell’ottemperanza nel ritenere che il D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, attenga esclusivamente alle ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall’Agenzia delle entrate in sede amministrativa e non anche a quelle in cui – come nel caso di specie – il diritto al rimborso venga accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata.

Il ricorso è fondato.

Giova rammentare che la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-ocities, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665 come introdotto dall’art- 16-octies, comma 1, lett. b), citato), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma” (cfr. Cass. n. 29906 del 2017).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (in termini, tra le tante, Cass. n. 2846 e n. 5300 del 2019).

Lo ius superveniens, pertanto, si applica giustappunto in sede di esecuzione della sentenza ovvero di ottemperanza al giudicato, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla CTR e che non trova riscontro nel dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto alla riduzione del 50% ove ricorrano i presupposti indicati dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Avendo la CTR rilevato che era rimasta sfornita di prova la circostanza che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa eccedeva la somma stanziata, il giudice del rinvio dovrà valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 16-octies cit. perchè operi la riduzione del rimborso, provvedendo altresì a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA