Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14789 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli

Scipioni, n. 94, nello studio dell’avv. Giovanna Fiore, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI

ADDETTI E PER GLI IMPIGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliata

in Roma, via Fasana, n. 16, nello studio dell’avv. Riccardo

Rampioni, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 499,

depositata in data 16 marzo 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 21 giugno 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

udito per la ricorrente l’avv. G. Fiore;

udito per l’ente controricorrente l’avv. Rampioni;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 13 marzo 2008 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dall’arch. D.L.L. nei confronti della Fondazione ENPAIA, conduttrice di un immobile di proprietà della convenuta, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione del patto di prelazione contenuto nel contratto di locazione stipulato fra le parti in data 20 dicembre 2000.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, rilevato che il ricorso in appello era stato depositato in data 4 agosto 2008, ha osservato che, benchè l’appellante avesse ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione il 6 ottobre 2008, ricevendo ulteriore conferma il 7 gennaio 2009, data di rilascio delle copie, aveva richiesto la notifica del ricorso e del decreto soltanto in data 2 luglio 2009.

1.2 – In tal modo, ha osservato la Corte, non avendo la parte richiesto, prima della scadenza, la proroga del termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, il mancato rispetto dello stesso, in origine ordinatorio, comportava – secondo un orientamento di legittimità all’uopo richiamato – gli effetti propri di un termine perentorio. L’appello, pertanto, è stato dichiarato improcedibile.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione la D.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, cui la Fondazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico motivo, deducendo violazione dell’art. 415 c.p.c., comma 2, art. 435 c.p.c., comma 2, artt. 153 e 154 c.p.c., la ricorrente sostiene che il termine previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione nella specie assumeva chiara valenza ordinatoria. Il principio affermato nella decisione delle Sezioni unite di questa Corte posto alla base della pronuncia di improcedibilità non riguarderebbe l’ipotesi in esame, sia perchè la notifica era stata effettuata nel luglio del 2009, oltre sei mesi prima della data dell’udienza, fissata per il 23 febbraio 2010, sia perchè la giurisprudenza ha opportunamente distinto le ipotesi di inesistenza della notifica da quelle concernenti la mera tardività, salvo il rispetto del termine di cui al terzo comma dello stesso art. 435 c.p.c..

3 – La censura è fondata.

3.1 – Deve infatti rilevarsi che con ordinanza n. 60 del 24 febbraio 2010 la Corte costituzionale ha affermato che è manifestamente infondata, per evidente erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, nella parte in cui impone all’appellante il termine di dieci giorni per provvedere alla notifica all’appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell’udienza di discussione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., comportando, quale sanzione dell’inutile decorso del termine medesimo, l’improcedibilità dell’appello, con il pregiudizio del diritto di difesa, come diritto di agire in giudizio, senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, e così recando vulnus anche al diritto al giusto processo. Il Giudice delle leggi ha precisato che la denuncia dell’illegittimità costituzionale della norma, moveva dall’affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008: la stessa posta alla base della pronuncia di improcedibilità in esame), secondo cui l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, determina l’improcedibilità dell’appello, senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle Sezioni unite tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435, comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista.

Nelle fattispecie esaminate, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell’appellato.

3.2 – Successivamente la Corte costituzionale (ord. n. 253 del 15 novembre 2012), sempre in relazione alla norma in esame, ha affermato che la stessa, “lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all’un tempo, l’interesse dell’appellante – impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l’improcedibilità del gravame – e quello dell’appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese”.

4 – Non può omettersi di rilevare che questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che – come nella specie – sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass., 16 ottobre 2013, n. 23426; Cass., 31 maggio 2012, n. 8685; Cass., 30 dicembre 2010, n. 26489). 5 – In accoglimento del ricorso la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra richiamato, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA