Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14789 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2601-2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29

sc. IX int. 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO GIOVANNINI;

– ricorrente –

contro

FRATELLI S. S.n.c., p.iva (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA

CARRARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO

DOMENICO PENNO;

– controricorrente –

e contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1665/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/11/2011;

preliminarmente il Consigliere relatore rileva che il Condominio non

ha la delega necessaria a stare in giudizio come da sentenza Sezioni

Unite;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato STEFANO FIORE, con delega dell’Avvocato GIACOMO

GIOVANNINI difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO SARROCCO, con delega dell’Avvocato SILVIO

DOMENICO PENNO difensore della controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

Il Condominio (OMISSIS), con ricorso del 2 gennaio 2013, ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 1665 del 2011 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da S. nei confronti di V. avente ad oggetto il pagamento di lavori effettuati a favore del Condominio (OMISSIS), aveva affermato la correttezza della domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti di V., aveva rilevato che il CTU aveva accertato che la snc. S. aveva eseguito opere coerenti con il deliberato dell’Assemblea condominiale, aveva ritenuto provata la domanda di S. nei limiti di 3.820,40, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannava il Condominio al pagamento della somma di cui sopra.

Considerato che:

manca agli atti la delibera condominiale che abbia autorizzato l’amministratore a stare in giudizio in nome e per conto del Condominio. Epperò, considerato che le Sezioni Unite hanno affermato che, “l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione, ovvero di impugnazione” (Cass. SS.UU. 6 agosto 2010 n. 18331), il Collegio ritiene di rimettere la causa a nuovo ruolo e di concedere, al Condominio (OMISSIS), il termine di novanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito dell’autorizzazione di cui si dice o della ratifica della costituzione in giudizio dell’amministratore condominiale.

PQM

 

La Corte rimette la causa sul ruolo e concede al Condominio (OMISSIS) il termine di novanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, a depositare in cancelleria l’autorizzazione, dell’assemblea condominiale, che abbia abilitato l’amministratore a stare in giudizio o la ratifica della costituzione in giudizio dell’amministratore .

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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