Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14788 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SPINELLI TRASPORTI s.r.l., rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Troiani,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandra

Piana, in Roma, via Costantino Morin n. 45, come da procura a

margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento Spinelli Trasporti s.r.l., in persona del curatore

fallimentare p.t., rappr e dif. dall’avv. Franco Corinaldesi,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Domenico

Pavoni, in Roma, via A.Riboty n. 28, come da procura a margine

dell’atto;

– controricorrente –

SHELL ITALIA s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr e dif. dagli avv.

Alfredo Frangini e Lia Vozza, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Domenico Parrotta, in Roma, via Cassiodoro n. 1/A,

come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 21.5.2010, n. 336/2010,

al R.G. 132/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi per il ricorrente l’avv. G. Troiani e l’avv. D. Pavoni per il

controricorrente Fallimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La società Spinelli Trasporti s.r.l. impugna la sentenza App. Ancona 21.5.2010, n. 336/2010 che ebbe a respingere il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento resa da Trib. Ascoli Piceno 18.12.2009, conseguentemente alla pronuncia di annullamento del concordato preventivo già richiesto dalla società debitrice con originario ricorso del 15.7.2008. Anche secondo la corte d’appello, la sentenza dichiarativa di fallimento ben poteva essere pronunciata una volta e subito dopo dichiarato l’annullamento del concordato e benchè il relativo decreto non fosse ancora passato in giudicato, stante il richiamo della L. Fall., art. 186, alla L. Fall., art. 138 e dunque la piena rispondenza, per l’ulteriore rinvio alla L. Fall., art. 137, del procedimento utilizzato, modellato sulla L. Fall., art. 15. Nella fattispecie, sussisteva un’istanza di fallimento di Shell Italia s.p.a. (e di altri, oltre al P.M.) e veniva da un lato accertato lo stato d’insolvenza, stante l’incapacità della società di fronteggiare il passivo nemmeno nelle percentuali concordatarie e dall’altro verificata la ricorrenza dei cd. requisiti di soglia di cui alla L. Fall., art. 1.

Il ricorso è affidato ad unico complesso motivo, ad esso resistono sia il fallimento che il creditore istante per il fallimento con controricorso. Il fallimento ha depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 160, 173, 179, 180, 184 e 186, nonchè vizio di motivazione, invocandosi la natura costitutiva del decreto di annullamento e l’eccepita esclusione dello stato d’insolvenza fin tanto che penda il concordato a carico del debitore, posto che la norma sull’annullamento più non prevede la contestuale dichiarazione di fallimento.

1. Il motivo è infondato. L’istituto dell’annullamento, in relazione alla cui pronuncia positiva nella vicenda – parte ricorrente non muove alcuna censura quanto ai presupposti specifici ritenuti dal tribunale, è ora disciplinato, accanto alla risoluzione, da un’unica norma, la L. Fall., art. 186, che contiene un rinvio alla L. Fall., artt. 137 e 138. Questo secondo, da applicare in quanto compatibile e sostituito il curatore con il commissario giudiziale, a sua volta detta il regime dell’annullamento del concordato fallimentare, fissandone i requisiti – dolosa esagerazione del passivo, sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo (qui, come detto, non oggetto di esame)- e riportando le figure legittimate all’istanza, dunque il commissario giudiziale o anche qualunque creditore (nella specie, risultando istante Shell Italia s.p.a., circostanza che si aggiunge alla richiesta del P.M.). Dall’osservanza – non contestata in punto di contraddittorio – del procedimento, per il quale l’art. 138, rimanda all’art. 137 e questo a propria volta alla L. Fall., art. 15, può peraltro già desumersi che anche la parte in cui l’art. 138, prevede la “riapertura del fallimento” come conseguenza dell’annullamento del concordato fallimentare costituisce conferma che, anche per il concordato preventivo, la declaratoria di annullamento possa accompagnarsi alla dichiarazione di fallimento se, come riscontrato e necessario (per le differenze tra i due istituti), consti la positiva domanda di un legittimato.

Nè può accedersi alla tesi del ricorrente per cui tale consecutività sarebbe impedita fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, così reggendosi la definizione della crisi del debitore frattanto sul decreto di omologazione di cui alla L. Fall., art. 180. Lo stesso art. 138 L. Fall., con disposizione che non trova ostacoli nella identica ratio di assicurare la più pronta procedura concorsuale adeguata alla effettiva situazione di difficoltà del debitore, precisa al comma 2 che l’annullamento viene pronunciato con decisione che è provvisoriamente esecutiva, regola pienamente compatibile con l’annullamento del concordato preventivo, per il quale anche il reclamo potrà essere, in tal caso, immediato e condotto identicamente ai sensi della L. Fall., art. 18, dunque tanto contro il decreto di annullamento quanto contro la sentenza di fallimento che colpiscano la medesima società debitrice. Circa la sentenza di fallimento, proprio l’autonomia della relativa decisione prescrive, come statuito dal Tribunale di Ascoli Piceno, l’accertamento del nuovo ed attuale elemento oggettivo, infatti puntualmente descritto in punto di insolvenza della società accanto alla ricorrenza dei requisiti soggettivi.

2.Va solo aggiunto che già questa Corte ebbe ad occuparsi di un ricorso promosso dalla Spinelli Trasporti s.r.l. “nei confronti della sentenza…della Corte d’appello che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso il decreto con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.12.2009 ha pronunciato L. Fall., ex artt. 138 e 186, l’annullamento del concordato preventivo con cessione dei beni presentato dalla medesima società in data 15.7.2008 e omologato con decreto del 6.3.2009.”, concludendo che “Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concordato è dunque inammissibile” e così argomentando: “Ne consegue che la disciplina deve essere la stessa dettata dal legislatore per le richiamate ipotesi in cui alla procedura di concordato viene posto fine con un provvedimento diverso dall’omologazione che è sempre e comunque un decreto cui può aggiungersi, se ne sussistono i presupposti sostanziali e processuali, la sentenza dichiarativa del fallimento. Ne consegue ulteriormente, quanto al regime delle impugnazioni, che se pure il decreto di annullamento viene emesso separatamente dalla contestuale sentenza di fallimento (come imporrebbe l’applicazione analogica della L. Fall., art. 180, u.c., in difformità, tuttavia da quanto può desumersi dai dettato dagli artt. 162 e 173, che lasciano aperta la possibilità dell’adozione di un unico provvedimento avente la forma della sentenza di fallimento) il decreto di annullamento del concordato non è autonomamente impugnabile per la decisiva considerazione che detta impugnazione non sarebbe sorretta dal necessario interesse, dal momento che l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcun getto sulla validità ed efficacia della sentenza di fallimento che potrebbe essere revocata solo in esito a specifico reclamo. Nè la non impugnabilità in via autonoma del decreto di annullamento pregiudica la difesa del debitore fallito in quanto questa è affidata al principio contenuto nel disposto della L. Fall., art. 162, u.c., necessariamente applicabile a tutte le ipotesi menzionate in cui alla cessazione della procedura di concordato preventivo fa seguito la dichiarazione di fallimento, secondo il quale “Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile il reclamo a norma dell’art. 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato”. In base a tale principio la circostanza che al provvedimento di cessazione della procedura faccia seguito la sentenza di fallimento che in tale provvedimento trova il presupposto processuale comporta che eventuali motivi di doglianza contro il medesimo possano e debbano essere fatti valere nell’ambito del reclamo avverso la sentenza di fallimento in considerazione della loro pregiudizialità rispetto ad eventuali altre motivazioni attinenti, in ipotesi, ai presupposti tipici della fallibilità” (Cass. 2671/2012). Proprio i principi appena richiamati – tra l’altro fra le medesime parti dell’attuale giudizio – nel precedente qui riportato permettono di integrare la regola ivi affermata, precisando che anche nel caso di annullamento del concordato preventivo pronunciato dopo l’intervento del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 17, comma 1, che ha sostituito la L. Fall., art. 186, applicabile alla fattispecie, i mezzi di impugnazione attivabili, ove sia altresì dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, confluiscono nel necessario reclamo di cui alla L. Fall., art. 18 e presuppongono, quale circostanza voluta dalla norma, la immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni così rese dal tribunale, da emettersi – come avvenuto – nel riscontro dei rispettivi requisiti, senza attendere alcun passaggio in giudicato del decreto di annullamento del concordato preventivo, cessando da subito con tale provvedimento ogni effetto modificativo dei rapporti giuridici, e dunque in particolare quello remissorio, conseguente alla omologazione di cui alla L. Fall., art. 180.

Ed invero, proprio il principio della solo temporanea e limitata improcedibilità della dichiarazione di fallimento, quale affermato da Cass. s.u. 9935/2015 per i casi di pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, trova applicazione nella vicenda ora esaminata, posto che l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento del concordato impedisce che propriamente ricorra una nozione di pendenza, valevole ai predetti fini e cioè quale situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M..

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in favore di ciascun controricorrente secondo il criterio della soccombenza e come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, nella misura di Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al rimborso del 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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