Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14788 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14788

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18895-2012 proposto da:

D.A., (OMISSIS), D.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio

dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PASQUALE MARCHESE;

– ricorrenti –

contro

D.M., (OMISSIS), DI.AN. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA COSTAGEORGOS, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO VENEZIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 784/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L. con ricorso del 22 maggio 1994 convocava in giudizio D.A., esercitando azione di reintegra nel possesso. A sostegno della domanda, il ricorrente assumeva di essere proprietario di un fondo sito in (OMISSIS) ed asseriva di avere, di fatto, esercitato passaggio su terreno dell’esponente D.A. e chiedeva che venisse ordinata la reintegra nel possesso dell’asserto passaggio su cui, sempre a suo dire, avrebbe vantato pure il diritto.

Si costituiva D.A. e precisava che il ricorrente aveva riferito delle circostanze non veritiere. Infatti, dalla documentazione ed, in particolare, dall’atto notarile V. dell’8 agosto 1959 risultava, soltanto, che il fondo del ricorrente godesse di diritto di passaggio, che dipartendosi dalle terre di C.R. e T.M. attraversava gli spezzoni A-B-C- e D, rispettivamente, acquistati da D.I., Ma. e S.. Ben altra cosa rispetto al preteso diritto del D.L.. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il Pretore, svolta istruzione a mezzo di assunzione di prova testimoniale, concludeva il procedimento con l’emanazione del provvedimento di reintegra. Tale provvedimento veniva impugnato ed il Tribunale di (OMISSIS) accoglieva il reclamo e revocava il provvedimento di reintegra.

Tuttavia, D.L. convocava in giudizio davanti al Tribunale di (OMISSIS) D.A., chiedendo che venisse accertato il diritto di servitù di passaggio a favore del suo fondo ((OMISSIS) identificato nel catasto terreni al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS)) e a carico del fondo del convenuto (in catasto terreni nel foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS)) o, in subordine, che venisse dichiarata l’intervenuta usucapione del relativo diritto ed, ancora in subordine, venisse costituito il diritto di servitù, come richiesto per interclusione del fondo dominante.

D.A. si costituiva e contestava, con le stesse ragioni di cui si è detto, la richiesta di D.L. e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di (OMISSIS), con sentenza n. 435 del 2006, costituiva a favore del fondo dell’attore servitù di passaggio coattivo attraverso l’utilizzo della stradella larga metri 3 di metri 382, circa, che congiungeva la strada provinciale (OMISSIS) Sambuca con il fabbricato di proprietà di D.F., attraversa la proprietà di D.A. e si arrestava in corrispondenza del confine con la particella (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS) di proprietà D.F.. Un secondo tratto di circa 64 metri andava realizzato ex novo, per congiungere il fondo dell’attore con la stradella esistente, attraversando la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) lungo il confine con la particella (OMISSIS) di proprietà di D.F.. Onerava l’attore del pagamento dell’indennità dovuta per la costituenda servitù ai convenuti della somma stimata dal CTU pari ad Euro 3.426,00. Compensava interamente le spese tra le parti.

La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi su appello, proposto da D.A. e D.F., contro gli eredi di D.L. ( D.M. e Di.An.), e da questi ultimi nei confronti dei primi, con sentenza n. 784 del 2011, dichiarava la nullità della statuizione condannatoria di Euro 3.426,00 a carico di D.M. e Di.An. (eredi di D.L.) e, per il resto, confermava la sentenza impugnata, compensava le spese del grado del giudizio. Secondo la Corte di Appello di Palermo, nel caso in esame doveva ritenersi costituita la servitù ex art. 1052 c.c. perchè sussistenti le condizioni indicate dalla normativa richiamata. Posto che l’indennità per la servitù coattiva di passaggio avrebbe dovuto essere richiesta e tale domanda non risultava sussistente agli atti, la relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata andava annullata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.A. e F. con ricorso affidato a due motivi. D.M. e Di.An. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso D.A. e F. lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto agli eredi di D.L. il diritto alla costituzione coattiva della servitù di passaggio, ai sensi dell’art. 1052 c.c. di cui si dice, nonostante, il richiedente non avesse dimostrato la rispondenza della domanda all’esigenza dell’agricoltura (quale interesse pubblico). Infatti, la domanda attrice avrebbe fatto riferimento, secondo i ricorrenti, a necessità derivanti dal fatto che l’esistente passaggio malagevole e praticabile per buona parte dell’anno soltanto con animali da soma, non consentiva un adeguato e razionale sfruttamento conforme alle sopravvenute esigenze di un più intenso e razionale sfruttamento del fondo, secondo le moderne tecniche della produzione agricola praticata con mezzi meccanici. La Corte, dunque, avrebbe elevato a rango di prova la semplice allegazione di controparte. E di più, la Corte distrettuale, sempre secondo i ricorrenti, non avrebbe effettuato alcuna valutazione comparativa dei contrapposti interessi e avrebbe omesso di considerare il requisito dimensionale del fondo di appena are 84,10.

1.1. = Il motivo è infondato.

Va qui premesso che in giurisprudenza si distingue tra passaggio coatto, cioè passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell’art. 1052 c.c., e passaggio necessario di cui all’art. 1051. Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. 27 giugno 1994, n. 6184; Cass. 5 luglio 1968, n. 2270). In particolare, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchè circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell’art. 1051 c.c, restando regolata dal successivo art. 1052 c.c.: In questo caso, il diritto alla costituzione della servitù è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. 20 febbraio 2012, n. 3125; Cass. 8 giugno 1984, n. 3451). La sussistenza di quest’ultimo requisito, in particolare, deve poi essere valutata non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione (v. Cass. n. 5489 del 14/03/2006). In buona sostanza, le esigenze generali dell’agricoltura (quale interesse della collettività, cui si richiama il ricorrente), non possano che essere rappresentate da un più ampio sfruttamento, o da una migliore utilizzazione, del fondo.

Compete poi al giudice di merito verificare l’esistenza dell’interclusione e accertare il luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo, e nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un fondo non intercluso e l’attore lamenti l’insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni, sopra richiamate, atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell’art. 1052 c.c.

1.2.= Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte del merito, valutando esaurientemente lo stato attuale del fondo, anche alla stregua dell’indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio. Infatti, il ragionamento di merito si fonda su tre fondamentali coordinate, coerenti con i principi di cui si è detto, e cioè: a) che la domanda attrice aveva fatto riferimento alla necessità di una nuova servitù di passaggio perchè “(…) l’esistente passaggio malagevole e praticabile per buona parte dell’anno, soltanto, con animali da soma, non consentiva un adeguato e razionale sfruttamento conforme alle sopravvenute esigenze di un più inteso e razionale sfruttamento del fondo, secondo le moderne tecniche della produzione agricola praticate con mezzi meccanici. b) che la prospettazione attorea era stata confermata dalla CTU laddove veniva ulteriormente specificato “(…) che l’unico tracciato utilizzato dagli attori per accedere al loro fondo, era inutilizzabile per buona parte dell’anno ed escludeva l’adeguatezza dei passaggi alternativi proposti dagli appellati (…)”; c) non rinveniva motivazioni che consentissero di discostarsi dalla CTU e dissentiva in ordine alle ulteriori contestazioni operate dagli appellanti (odierni ricorrenti) con la comparsa conclusionale, sostanzialmente ripetitive delle contestazioni in precedenza operate dal CTU di parte in ordine alle quali il CTU aveva fornito i dovuti chiarimenti. Ed esplicitamente, la Corte conclude affermando che “(….) si deve ritenere che il tracciato individuato dai consulenti d’ufficio, poichè consente l’utilizzazione di mezzi meccanici, è idoneo a fornire una maggiore utilitas, rispondente anche alle esigenze generali dell’agricoltura richieste dall’art. 1052 c.c. (…)”. La sentenza, pertanto, indica le ragioni che hanno condotto il Giudice del merito a ritenere sussistenti le condizioni di cui all’art. 1052 c.c., ragioni coerenti con i dati di fatto e idonei a rendere una decisione priva di vizi logici e/o di contraddittorietà.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall’esponente D.A.. I ricorrenti sostengono che il Tribunale prima e la Corte distrettuale dopo, non avrebbero esaminato la domanda avanzata dagli stessi in ordine al risarcimento di tutti i danni materiali e morali che l’istante avrebbe subito a cagione dell’illegittimo avverso comportamento che aveva portato all’emissione di provvedimento di reintegra a favore sempre dello stesso fondo avverso e gravante su altro e diverso fondo dell’esponente D.A. rispetto a quello su cui l’impugnata sentenza ha statuito doversi costituire servitù di passaggio. Essendo stati riuniti i procedimenti tutte le avanzate domande andavano esaminate e decise.

2.1. = Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè la sentenza impugnata ha esaminato e deciso ogni questione prospettata tanto è vero che a pag. 9 della sentenza si legge “(…) va rigettato il quarto motivo di appello principale, (e comunque) rimanendo assorbiti in detta statuizione i rimanenti motivi dell’appello principale proposti dall’appellante (…)”. Va qui osservato che perchè sussista l’omessa pronuncia, con la conseguenza della nullità della sentenza, occorre che la specifica deduzione in ordine alla quale è mancata la statuizione espressa non sia stata comunque, neanche implicitamente, considerata, venendo cosi a mancare sulla conclusione la volontà decisoria del giudice. La volontà del quale può, invero, essere espressa anche o nella parte motiva della sentenza o nella stessa decisione risultante dal dispositivo, la quale sia tale da assorbire per assimilazione, o per contrasto, la istanza non specificamente contemplata.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA