Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14787 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20570-2013 proposto da:

F.D., (OMISSIS), F.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ORLANDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO;

– ricorrenti –

contro

F.C.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 4112/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D. ed F.A. convennero innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere-sezione di Marcianise – la sorella F.C., e, premesso che ciascuno dei fratelli aveva ricevuto in donazione dai genitori un fabbricato con annessa porzione di orto e che l’atto pubblico di donazione disponeva che l’acqua piovana proveniente dalla proprietà di ciascun donatario venisse fatta confluire in un canale di scolo che correva lungo la strada comune di accesso ai fabbricati, esposero che, verso la fine del 2002, la sorella aveva realizzato un muro in mattoni sulla traccia del canale, appropriandosi dello stesso ed impedendo il regolare deflusso delle acque, oltre a provocare un restringimento ed il frequente allagamento della sede stradale.

Gli attori specificarono di aver proposto un’azione possessoria per il ripristino del canale, tuttavia respinta dal tribunale sul rilievo dell’esistenza di un contratto di transazione intervenuto fra le parti il 13.1.1996 dal quale risultava che il canale non esisteva più; rilevarono, tuttavia, di essere titolari di un diritto di servitù di scolo non ancora estintosi per non uso ventennale, del quale chiesero dunque l’accertamento e la tutela mediante la condanna della convenuta al ripristino della condizione originaria dei luoghi ed al risarcimento del danno.

F.C. si costituì, chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che con la transazione intervenuta nel 1996 gli attori avevano rinunciato alla servitù di scolo, e spiegò domanda riconvenzionale per la condanna dei predetti al risarcimento del danno da lite temeraria.

Con sentenza del 28.5.2012 il tribunale respinse la domanda principale e quella riconvenzionale.

A sostegno della decisione, e per quanto qui ancora di interesse, rilevò che la scrittura privata del 13.1.1996 era valida ed idonea ad estinguere la servitù vantata dagli attori; richiamò inoltre le risultanze di una consulenza tecnica disposta nel giudizio possessorio fra le stesse parti, dalla quale emergeva l’infondatezza in fatto degli assunti attorei.

D. ed F.A. appellarono la sentenza e F.C. si costituì, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Napoli dichiarò l’appello inammissibile, osservando che i motivi di gravame, coi quali erano riproposte le difese già esaminate in primo grado, non avevano una ragionevole probabilità di essere accolti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D. ed F.A., sulla base di due motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= I ricorrenti denunziano:

a= Con il primo motivo violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., dolendosi della mancata ammissione delle prove orali da loro richieste a sostegno della domanda e contestando la rilevanza probatoria attribuita dal tribunale alla scrittura privata del 13.1.1996, che assumono, invece, priva di valore sul presupposto che l’atto estintivo di una servitù richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata per essere opponibile ai terzi. Sostengono, inoltre, l’inutilizzabilità della consulenza tecnica richiamata nel giudizio di merito, in quanto esperita in un procedimento possessorio e, dunque, “non suscettibile di spiegare efficacia vincolante in un giudizio di natura petitoria”.

b) Con il secondo motivo violazione degli artt. 1073 e 1074 c.c., assumendo l’erroneità della decisione nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare che la servitù si estingue per non uso o per venir meno dell’utilità soltanto dopo la decorrenza del termine ventennale di prescrizione.

1.1. = Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

La sentenza del Tribunale muove dal fondamentale rilievo dell’esistenza di una scrittura privata di transazione contenente una rinunzia degli odierni ricorrenti alla servitù di scolo sul canale stradale.

Si tratta, all’evidenza, di una forma estintiva del diritto reale diversa da quella per non uso ventennale, la cui invocazione è perciò del tutto estranea alla ratio decidendi.

La scrittura privata, che nei suoi profili intrinseci non è incisa dai motivi di ricorso, documenta, infatti, la sopravvenuta insussistenza del diritto vantato, e rispetto a tale circostanza va condivisa la valutazione di irrilevanza compiuta dal tribunale in ordine ai capitoli di prova orale articolati dagli odierni ricorrenti.

Quanto, poi, alla forma della scrittura privata estintiva di un diritto reale, nessuna pertinenza ha il richiamo dei ricorrenti alla necessità di trascriverla onde renderla opponibile ai terzi, perchè qui si discute della validità ed efficacia della scrittura fra le parti.

Quanto, infine, alla consulenza tecnica esperita in un diverso giudizio fra le stesse parti, l’utilizzabilità della stessa da parte del giudice come dato istruttorio liberamente apprezzabile non postula certamente l’identità delle questioni di diritto fra i due giudizi, ma solo la coincidenza fra le parti di causa ed il rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 260/2004), requisiti entrambi sussistenti nella fattispecie.

Il ricorso va dunque respinto. Non occorre provvedere al regolamento delle spese, posto che la parte intimata non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA