Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14786 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33016-2019 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato
F.G., che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10991/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE di ROMA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
D.L.P., con il patrocinio dell’Avv. F.G., impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma una cartella di pagamento relativa a crediti tributari vantati dalla Regione Lazio.
La CTP accoglieva il ricorso e condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Avv. F.G., in qualità di procuratore antistatario.
Passata in cosa giudicata la sentenza, l’Avv. F., nella suddetta qualità, proponeva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma ricorso per ottemperanza in relazione al capo di condanna al pagamento delle spese processuali, chiedendo anche la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
La CTP, con sentenza in data 29 luglio 2019, accoglieva il ricorso nominando un commissario ad acta, senza emettere alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di ottemperanza.
Avverso la suddetta sentenza l’Avv. F., con atto dell’8 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
La Regione Lazio non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 112 c.p.c., per avere la CTP omesso di regolare le spese del giudizio di ottemperanza.
La censura è fondata, essendo nella specie applicabile il principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. n. 13513/2005; in senso conforme, Cass. n. 12625/2016), condiviso dal Collegio, secondo cui, la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. c.p.c., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021