Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14786 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14786

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6136/2012 proposto da:

C.I., (OMISSIS), M.M. (OMISSIS),

M.G.L. (OMISSIS), CA.BA. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avv. PIER GIUSEPPE POGLIANO;

– ricorrenti –

contro

MI.AN. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRA CAROZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1350/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Carozzo Alessandra difensore della controricorrente

che si riporta alle difese in atti.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26/1/2009 il Tribunale di Torino sezione distaccata di Chiasso accoglieva la domanda proposta da Mi.An. quale proprietaria di un immobile adibito ad abitazione nei confronti dei convenuti M.G.L., C.I., M.M. e Ca.Ba. (suoi confinanti) diretta ad ottenere la demolizione di una nuova costruzione (con esclusione della parte di costruzione preesistente alla nuova costruzione) realizzata sulla dei predetti convenuti in quanto costruzione realizzata in violazione sia delle norme del codice civile in materia di distanze, sia dell’art. 13 delle NTA sia del Piano Regolatore del Comune di Montanaro che prevede una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

I convenuti si era costituiti deducendo che l’opera edilizia da loro realizzata costituiva una ristrutturazione condonata e che al piano terra dell’attrice non v’era alcuna finestra, mentre, al piano primo le aperture erano state realizzate solo nell’anno 1987; con domanda riconvenzionale avevano chiesto la regolarizzazione delle luci esistenti al piano terra del fabbricato dell’attrice.

Con la sentenza di primo grado il Tribunale, dichiarava l’illegittimità della nuova costruzione (tale qualificandola) in quanto realizzata sia in violazione delle norme edilizie di cui al PRG, sia delle distanze prescritte dall’art. 873 c.c.; quanto alle aperture del primo piano dell’attrice, rilevava che erano state realizzate nel 2001 e quindi erano anteriori alla nuova costruzione della quale era richiesta la demolizione.

La sentenza era appellata.

Gli appellanti contestavano la qualificazione della costruzione come nuova costruzione sostenendo che doveva essere qualificata ristrutturazione e che comunque, anche se qualificata nuova costruzione, era stata regolarizzata con concessione in sanatoria del 2002 quale “basso fabbricato”; la Mi. chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 27/9/20011 rigettava l’appello, confermava la sentenza appellata e condannava gli appellanti alle spese.

M.G.L., M.M., C.I. e Ca.Ba. hanno proposto ricorso affidato a 7 motivi.

Mi.An. ha resistito con controricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 4 e 5, artt. 156 e 161 c.p.c., per essere la sentenza inattuabile e quindi nulla in quanto nel dispositivo rimanda alla consulenza di parte Mi. non acquisita al fascicolo di ufficio; sostengono che la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado nel cui dispositivo non era dato comprendere cosa dovesse essere abbattuto essendovi un rinvio alla consulenza di parte non rinvenuta nel fascicolo di ufficio.

2. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

Occorre premettere che la sentenza di appello contiene sia l’esposizione in fatto e in diritto della decisione, sia il dispositivo, sia la sottoscrizione del giudice estensore e, ai sensi del secondo comma dell’art. 132 c.p.c., del giudice più anziano, consigliere G.R., stante il decesso del Presidente dr. m., verificatosi il 20/8/2011, dopo la decisione (v., attestazione che precede la sottoscrizione); pertanto non sussiste la violazione delle norme di cui all’art. 132 n. 4 e 5 della sentenza di appello.

Il motivo di ricorso è ambiguo in quanto mentre nel corpo del motivo si fa riferimento a quanto disposto nella sentenza di primo grado, la censura appare diretta avverso la sentenza di appello, ma è rigettare in ogni caso.

Ove si ritenesse che il motivo è diretto a dedurre una nullità della sentenza di appello come derivata dalla nullità della sentenza di primo la sentenza di primo grado, si rileva che ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, doveva essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello, mentre non risulta che il vizio di nullità sia stato fatto valere con l’appello e pertanto non può essere dedotto in questa sede di legittimità a causa dell’effetto preclusivo del giudicato interno.

Neppure può ravvisarsi nella sentenza di primo grado un atto abnorme in quanto, come risulta dallo stesso motivo di ricorso, nel dispositivo della sentenza, è indicato il documento processuale dal quale desumere l’oggetto della demolizione, e comunque risulta conosciuto dai ricorrenti, come emerge dal ricorso laddove, nell’illustrare il terzo motivo di ricorso con riferimento alla natura pertinenziale della costruzione (v. la sesta pagina del ricorso), i ricorrenti fanno esplicito riferimento alla relazione del consulente tecnico di parte.

Inoltre la sentenza di secondo grado che sia confermativa della sentenza di primo grado si sostituisce a quest’ultima quale titolo esecutivo (Cass. 7/2/2013 n. 2955); ne consegue che solo alla sentenza di appello è rilevante ai fini della sua esecuzione.

Con riferimento alla nullità della sentenza di appello si deve osservare che l’oggetto della demolizione si deve desumere non dal solo dispositivo della sentenza di appello, ma dalla complessiva motivazione della stessa ed infatti il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, nè si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (cfr. Cass. S.U. 2/7/2012 n. 11066).

Pertanto la censura di cui al motivo, nella quale manca ogni riferimento specifico e rilevante alla motivazione della sentenza di appello, non è accoglibile, tanto più considerando che la sentenza di appello nel sua motivazione è assolutamente chiara nell’individuare l’oggetto della disposta demolizione costituito non già dal fabbricato preesistente, ma nella nuova costruzione; inoltre nella sentenza di appello alla pagina 8 v’è l’esplicito riferimento alla sentenza di primo grado (agli atti del processo di appello) che a sua volta ha fondato la sua decisione sulla descrizione del nuovo manufatto contenuta nella non contestata consulenza tecnica di parte del geom. TUA in data 7/10/2003, evidentemente già acquisita nel processo di primo grado.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) e lett. 2.6 e dell’art. 13 punti 2 e 4 delle disposizioni di attuazione del PRG del Comune di Montanaro, nonchè il vizio di motivazione perchè la Corte di Appello non indica se e come siano variate la sagoma e la volumetria.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 13 p. 2 e 4 delle disposizioni di attuazione del Comune di Montanaro e l’omessa pronuncia e omessa motivazione sul primo motivo di appello in quanto quand’anche si considerasse nuova costruzione il manufatto realizzato, ricadendo nei bassi fabbricati pertinenziali era edificabile secondo gli artt. 7 bis e 13 delle disposizioni di attuazione, oggetto della prima censura alla pronuncia del giudice di secondo grado;

5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’omessa o insufficiente motivazione sulle caratteristiche che renderebbero il manufatto nuova costruzione anzichè ristrutturazione e sulla domanda di considerare l’intervento in questione una pertinenza.

6. I motivi sono trattati congiuntamente nel ricorso e sono qui di seguito esaminati congiuntamente in quanto le censure articolate nel ricorso si intersecano.

I motivi, per le seguenti ragioni, sono infondati in tutte le loro plurime articolazioni.

6.1 In ordine alla qualificazione dell’opera quale nuova costruzione e alla mancata motivazione sulla variazione di sagome, distanze e volumetria le censure sono infondate per le seguenti ragioni.

a) Il concetto normativo di ristrutturazione edilizia è disciplinato dalla L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), applicabile ratione temporis alla fattispecie (il D.P.R. n. 380 del 2001, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è entrato in vigore il 30.6.2003) e, in base al comma 2 dello stesso articolo, tale norma prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi (ferme restando le sole disposizioni e competenze previste dalla L. n. 1089 del 1939 e L. n. 1497 del 1939 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 2-bis, recante deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (articolo introdotto dalla L. n. 98 del 2013, art. 30, comma 1) comunque conferma che, salvo particolari ipotesi ivi considerate, resta ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d) – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura (Cass. S.U.19/10/2011 n. 21578 Ord.; Cass. 20/8/2015 n. 17043); al di fuori di tali ipotesi e realizzandosi un aumento di volumetria si configura, ai fini del rispetto delle distanze legali, una nuova costruzione.

Questa Corte già in precedenza aveva affermato che in base alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d), costituiscono ristrutturazioni edilizie, con conseguente esonero dall’osservanza delle prescrizioni sulle distanze per le nuove costruzioni, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell’entità stessa. Ne consegue che, pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato, ove sia seguita dalla sua fedele ricostruzione, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall’altro, che la ricostruzione di esso, sia effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie (Cass. 27/10/2009 n. 22688).

La Corte di Appello:

– ha accertato la realizzazione (v. pag. 8 e 9 della sentenza di appello) di un’opera edilizia con la quale l’originaria tettoia aperta lungo il confine costituita da materiali assemblati precariamente e dotata solo di una rete metallica di protezione sul lato prospettante il confine con la proprietà attrice, adibita a pollaio, è stata radicalmente modificata e trasformata in una costruzione in muratura tale da conglobare la precedente tettoia e il ricovero dei polli, così creando un’opera oggettivamente diversa; alla stessa pagina 8, mostrando di far propria la giurisprudenza già citata nella sentenza impugnata, ha affermato che ai fini del computo delle distanze legali rientrano nella nozione di nuova costruzione anche gli interventi di ristrutturazione, che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente e alla pagina 9 ha motivato osservando che il concetto di nuova costruzione deve applicarsi anche alle ristrutturazioni tali da trasformare completamente la consistenza fisica e la fisionomia di un manufatto preesistente;

– alla pagina 9 della sentenza la Corte di Appello ha rilevato che la costruzione è consistita in un manufatto in muratura di circa dieci metri di lunghezza con una parete di mattoni pieni priva di aperture sul lato del confine e che forma un unico corpo con il preesistente basso fabbricato;

– alla pagina 10 della sentenza la Corte di appello ha rilevato che sono state accertate violazioni delle norme civilistiche sulle distanze legali di cui all’art. 9 D.M. del 1968 recepite dall’art. 13 delle NTA del PRG che prescrivono una distanza minima tra pareti finestrate di m. 10 essendo invece la nuova costruzione posta a soli m. 1,50 dalla proprietà attrice, rilevando altresì l’inammissibilità, in quanto questione nuova, dell’asserita regolarizzazione del manufatto quale basso fabbricato, non avendo parte convenuta, in primo grado, neppure allegato che la nuova realizzazione avesse in concreto le caratteristiche e i requisiti di un basso fabbricato anche con riguardo alle distanze, essendosi limitata ad affermare l’inapplicablità delle distanze di cui all’art. 9 D.M. del 1968 rec. (da intendersi come recepito) dall’art. 13 NTA del PRG all’epoca dell’originaria edificazione della tettoia le pareti della costruzione dell’attore non erano finestrate e ha rilevato che la tesi degli appellanti (circa l’assenza di pareti finestrate) era smentita dalla sentenza, non impugnata sul punto, che ha ritenuto posteriore ed effettuata ex novo la costruzione dei convenuti, realizzata nel 2001, rispetto alle preesistenti aperture della parete attorea risalenti al 1987.

Pertanto la Corte di appello, motivatamente e in piena aderenza alla normativa civilistica, in materia di distanze, ha ravvisato una costruzione radicalmente diversa per muri, struttura orizzontale (la muratura di dieci metri di lunghezza), munita di copertura (con implicita, ma evidente modifica della sagoma) e realizzandosi così, per le caratteristiche proprie dell’opera, un nuovo volume.

In diritto, la decisione, come detto ampiamente e correttamente motivata, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite (v. Cass. S.U. 19/10/2011 n. 21578 Ord., già in precedenza richiamata).

b) Quanto alle norme di cui alle NTA del PRG, richiamate nel secondo motivo (con riferimento al fatto che sarebbe stata semplicemente ristrutturata una pertinenza della loro abitazione) e anche nel terzo motivo (con riferimento alle distanze previste per i bassi fabbricati pertinenziali), si deve rilevare che tali norme non possono derogare alla normativa statale di cui al D.M. n. 1444 del 1968, in tema di distanze dalle pareti finestrate, fissata in 10 metri, distanza che invece è stata ritenuta violata dai giudici del merito

Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 c.c. e segg. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Ne consegue che gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica.

La giurisprudenza di questa Corte, alla quale si aderisce, ha affermato che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies, introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765), laddove (art. 9) prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici.

La Corte di Appello, in conformità alle richiamate disposizioni di legge, ha rilevato (v. pag. 10 della sentenza) che le norme di cui al D.M. del 1968 che prescrivono una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate sono state recepite dall’art. 13 delle NTA del PRG e che la contestazione in appello circa l’insussistenza di pareti finestrate era riferita solo alla mancanza di pareti finestrate al momento della originaria tettoia (pag. 11).

Alle pagine 5 – 6 della sentenza risulta che in primo grado i convenuti avevano sostenuto che quando c’era già il loro locale di sgombero e la tettoia (che definiscono “basso fabbricato”), la parete al piano terra dell’abitazione dell’attrice non aveva alcuna finestra in quanto le aperture poste al piano terra non consentivano di inspicere e prospicere in alienum e che, al primo piano le aperture erano state realizzate solo nell’anno 1987; la Corte di Appello ha pertanto ritenuto (a pagina 11 della sentenza) che non avesse costituito motivo di appello la natura delle aperture realizzate nel 1987 (evidentemente quelle del primo piano: v. pag, 5-6 della sentenza e non quelle al piano terra) e quindi anteriori (non già alla originaria tettoia ma) alla nuova costruzione, realizzata nel 2001.

Pertanto sulla base dell’accertamento in fatto della Corte di Appello e dei principi di diritto sopra enunciati, ai quali la Corte di Appello si è uniformata, il motivo si palesa totalmente destituito di fondamento.

c) Le ulteriori censure riguardanti l’intervenuto condono del 2002, la riconducibilità della nuova costruzione alla tipologia dei bassi fabbricati pertinenziali non attingono le decisive rationes decidendi della Corte di appello secondo le quali:

– la sanatoria non potrebbe comunque sanare le accertate violazioni delle norme civilistiche in materia di distanze; va inoltre osservato che tale ratio decidendi è assolutamente corretta in quanto la sanatoria attiene al rapporto tra pubblica amministrazione e costruttore e non può incidere sui diritti soggettivi dei privati lesi dalla violazione delle distanze legali;

– la successiva regolarizzazione della costruzione concessa con l’arretramento alla distanza di metri tre in base alle NTA relative ai bassi fabbricati non rileva perchè introduce una questione nuova, non avendo parte convenuta, in primo grado, allegato o dimostrato che il manufatto avesse le caratteristiche di basso fabbricato;

– permane la violazione delle distanze prescritte dalle pareti finestrate ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, come pure esplicitato dalla Corte di Appello rigettando il richiesto giuramento decisorio sul punto (v. pag. 11 della sentenza appellata), nè è ammissibile, in questa sede di legittimità, una valutazione di merito sulla riconducibilità, in fatto della nuova costruzione ai requisiti richiesti dalle NTA.

7. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione contraddittoria della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta, dalla Corte di appello, mancanza di prova che il manufatto fosse un basso fabbricato come definito dagli artt. 1 bis e 13.4 disp. att. PRG del Comune di Montanaro.

Il ricorrenti sostengono che se la Corte di Appello ha deciso sulla scorta della dall’esaustiva descrizione del manufatto contenuta nella C.T del geometra T., non poteva sostenere di non avere elementi per stabilire se il manufatto avesse o meno le caratteristiche o meno dei bassi fabbricati e ciò facendo, ha motivato contraddittoriamente.

7.1 D motivo deve essere rigettato in quanto non attinge le decisive e corrette ragioni della decisione impugnata secondo le quali:

– permane la violazione delle distanza di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9;

– la questione proposta era del tutto nuova e inammissibile in quanto in primo grado parte convenuta non aveva allegato o dimostrato che il manufatto di nuova realizzazione avesse in concreto le caratteristiche e i requisiti di basso fabbricato (v. pagg. 10-11 della sentenza); in altri termini, la Corte di Appello non ha omesso di motivare, ma ha motivato sufficientemente e non contraddittoriamente nel senso dell’inammissibilità della questione proposta.

8. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sull’eccezione secondo la quale non poteva essere disposto l’abbattimento della costruzione oltre il volume e la sagoma delle tettoie preesistenti.

I ricorrenti sostengono di avere eccepito che l’abbattimento poteva essere disposto solo per la parte eccedente la preesistente costruzione /tettoia/garage.

8.1 Il motivo è infondato.

La Corte di Appello alla pagina 7 della sentenza richiama la sentenza di primo grado (che integralmente conferma in dispositivo) riferendo che nella sentenza era stato definitivamente accertato che la tettoia aperta preesistente era stata modificata dopo il 2000 (precisamente nel 2001: v. pag. 11 della sentenza di appello).

La Corte di Appello ha confermato che la nuova costruzione era stata realizzata in violazione delle norme sulle distanze dalle pareti finestrate dell’edificio dell’attrice, munito di aperture risalenti al 1987: v. pag. 11 della sentenza di appello) in quanto è stato realizzato, in luogo dell’originaria tettoia, un fabbricato in muratura piena adibito a garage (v. pag. 7 della sentenza di appello nel richiamo alla sentenza di primo grado).

La Corte di Appello ha poi rilevato che quel nuovo fabbricato doveva essere demolito proprio perchè realizzato in violazione sulle distanze sia con riferimento alla violazione delle distanze di cui all’art. 873 c.c. sia con riferimento alle distanze prescritte al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

Pertanto non si vede quale altra motivazione dovesse aggiungere dopo avere correttamente esplicitato una motivazione che non consente di escludere dall’abbattimento neppure una parte della nuova costruzione e risultando, dalla chiara motivazione della sentenza, l’infondatezza l’eccezione proposta dai convenuti i quali, altrettanto infondatamente, per le ragioni già esplicitate, lamentano invece l’omessa pronuncia sull’eccezione di cui al motivo in esame.

9. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano il travisamento della prova in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di far regolarizzare la aperture lucifere al piano terra dell’abitazione Mi..

I ricorrenti sostengono che la prova dell’irregolarità delle luci si doveva trarre:

a) dalle foto prodotte in primo grado, non disconosciute nè contestate, che descrivono le aperture;

b) dalle loro dimensioni e dalle loro distanze dal pavimento come indicate allegate al progetto di sistemazione del fabbricato fatto fare dal marito e dante causa della Mi.;

c) dalla testimonianza del teste B..

10. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

Con riferimento a quanto sub b) (ossia la valenza probatoria delle planimetrie allegate progetto di sistemazione del fabbricato) non è ravvisabile un travisamento ma una mera e motivata valutazione della prova in quanto la Corte di Appello ha valutato l’inidoneità probatoria delle planimetrie in quanto meramente progettuali, così implicitamente, ma inequivocabilmente presupponendo la non necessaria corrispondenza tra progetto e sua realizzazione.

Con riferimento alla distanza di 10-15 c.m. tra le inferriate e alla testimonianza Barello, la Corte di appello ha ritenuto corretta la motivazione del giudice del primo grado secondo la quale non è sufficiente a configurare o a smentire il requisito dell’inspectio la distanza di 10 – 15 cm. tra le inferriate, riferita dal teste B.. Con riferimento al materiale fotografico va osservato che la Corte di Appello ha affermato (pag. 12 della sentenza) che nel giudizio di appello gli appellanti: “si sono limitati a fare riferimento a planimetrie meramente progettuali e a deferire giuramento decisorio circa elementi meramente tecnici ed estimativi” e pertanto la Corte di appello ha così inteso delimitare la censura alla sentenza di primo grado formulata con l’appello.

Alla luce della complessiva motivazione della Corte di appello deve pertanto escludersi la sussistenza del lamentato travisamento della prova e per le stesse ragioni non può(in questa sede di legittimità(assumere rilevanza alcuna il richiamo al materiale fotografico prodotto in primo grado e costituente puro merito.

11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di questo processo di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

Non può trovare accoglimento l’istanza della controricorrente di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non addotti, nè ravvisabili dagli atti elementi per individuare la sussistenza di un danno ancorchè liquidabile equitativamente.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna in solido i ricorrenti M.G.L., M.M., C.I. e Ca.Ba. a pagare alla controricorrente Mi.An. le spese di questo processo di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 per compensi oltre 15% per spese generali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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