Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14785 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12275/2012 proposto da:

B.G., in proprio, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.B. MECCANICA BIELLESE S.R.L., in persona del Curatore

rag. M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso l’avvocato CARMELA MIGLIAZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA GIOVETTI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MIGLIAZZO CARMELA, con

delega, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato B.G. chiese l’ammissione in via privilegiata al passivo del fallimento di M.B. Meccanica Biellese s.r.l., dichiarato nell’aprile 2005 dal Tribunale di Biella, di crediti per complessivi 12.145,48 per corrispettivi di attività professionali di consulenza ed assistenza stragiudiziale (essenzialmente per predisposizione di progetto di ristrutturazione di debiti sociali e per sistemazione di crediti richiesti dai rispettivi titolari) da lui compiute in favore della società in bonis, come da proposte di parcella prodotte.

Sulle contestazioni del Curatore, l’istanza veniva rigettata dal giudice delegato, e successivamente l’opposizione proposta dal B. (il quale produceva ulteriore documentazione) veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale adito per tardivo deposito dell’originale del ricorso.

Proposto gravame dal B., cui resisteva la Curatela, la Corte d’appello di Torino, ritenuta ammissibile l’opposizione, la rigettava nel merito, osservando, per quanto qui ancora rileva, come la documentazione integrativa prodotta con l’opposizione, oltre ad essere priva di data certa e pertanto inopponibile al Curatore nella sua qualità di terzo in sede di accertamento del passivo, non fosse idonea a provare il rapporto professionale dedotto, da essa non risultando il conferimento di alcun incarico professionale bensì i rapporti interni tra i soci e di questi con gli amministratori.

Avverso tale sentenza, depositata il 24 marzo 2011, l’avv. B., con atto notificato in data 8 maggio 2012, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la Curatela del fallimento con controricorso illustrato anche da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697, 2704 e 2729 c.c., deducendo che per il conferimento di un incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale non è richiesta la forma scritta, sì che la prova dell’incarico e della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento ben può essere fornita con qualsiasi mezzo diverso dal documento negoziale; e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, la prova di tale anteriorità del credito sarebbe nella specie stata fornita mediante la produzione di ampia documentazione, essenzialmente diretta a provare la manifestazione esteriore della attività avviata e svolta a fronte di ogni richiesta della società poi fallita: la disamina complessiva di tali documenti sarebbe stata idonea, anche ai sensi dell’art. 2704 c.c., a ritenere indirettamente provato ciascun incarico e la sua esecuzione prima del fallimento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione omessa o insufficiente: la corte distrettuale, omettendo di spiegare le ragioni della non decisività della prova fornita, avrebbe espresso solo una valutazione apodittica che non consentirebbe di verificare se la documentazione sia stata esaminata ed apprezzata in modo unitario e globale dal giudice di merito.

Le due doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono prive di fondamento.

Quanto alla violazione o falsa applicazione delle norme di diritto richiamate – esclusa de plano la pertinenza delle regole (che qui non risultano in discussione) sull’attribuzione alle parti dell’onere della prova scaturenti dall’art. 2697 c.c. – va rilevato, quanto al disposto dell’art. 2704 c.c., che la corte torinese non ha affatto affermato la necessità che il conferimento di un incarico professionale di consulenza stragiudiziale debba avvenire in forma scritta, o comunque risultare provato da scrittura negoziale: al contrario, ha rettamente confermato che del dedotto rapporto con la società fallita il ricorrente poteva dare prova con qualsiasi mezzo, precisando però che l’unica prova fornita, cioè la documentazione prodotta con l’opposizione, era priva di data certa e comunque non consentiva di ritenere provato alcun specifico incarico professionale. E, in effetti, la possibilità di provare in qualunque modo, quindi anche con prova testimoniale e presunzioni, il conferimento dell’incarico professionale non interferisce – come la sentenza impugnata non ha mancato di precisare – l’inopponibilità al Curatore del fallimento, relazione alla sua indiscussa qualità di terzo in di accertamento del passivo, di documenti privi di certa: tale inopponibilità riguarda infatti non il negozio ma la data della scrittura prodotta (cfr. Cass. n. 4706/11; n. 2664/63). In concreto quindi il ricorso non espone nessuna spiegazione puntuale del perchè il rilievo della mancanza di data certa della documentazione prodotta violi il disposto dell’art. 2704 c.c.; disposto del quale oltretutto finisce poi per tener conto contraddittoriamente – quanto genericamente – nella illustrazione dello stesso primo motivo, ove si afferma (pag. 26) che la disamina complessiva di tali documenti sarebbe stata idonea, anche ai sensi dell’art. 2704 c.c., a ritenere indirettamente provato ciascun incarico e la sua esecuzione prima del fallimento. Affermazione peraltro priva di giustificazione apprezzabile alla stregua della norma stessa, non risultando sostenuta dalla specifica individuazione di documenti dai quali risulti la verificazione di un fatto che stabilisca in modo certo (secondo la prescrizione di cui al capoverso della norma stessa) la anteriorità ad esso del documento, e quindi la certezza della data di quest’ultimo: il riferimento ad una disamina complessiva del materiale documentale offerto si risolve invero in una sollecitazione ad un riesame complessivo del merito della valutazione espressa dalla corte distrettuale, precluso a questa corte di legittimità.

Altrettanto vale per il secondo motivo, ove alla riproposizione della generica doglianza (già espressa nel primo motivo) in ordine ad una mancata considerazione globale delle risultanze della prova documentale offerta (doglianza per la quale valgono le considerazioni già esposte) si accompagna la affermazione di una mera apparenza della motivazione circa la inidoneità probatoria di tale documentazione, motivazione nella quale invece risultano esposte congruamente, ancorchè sinteticamente, le ragioni del convincimento cui il giudice di merito è pervenuto. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA