Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14784 del 15/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14784 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 18711-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1998

WHITE BLOCKS SRL;
– _intimato, Nonché da:
WHITE BLOCKS SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

Data pubblicazione: 15/07/2015

BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO RICCIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO giusta delega a
margine;
– controricorrente con ricorso incidentale

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimatct avverso la sentenza n. 166/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/05/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato VECCHIO che
ha chiesto raccoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.

condizionato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di una segnalazione della Direzione centrale Accertamento — che
aveva evidenziato, tra l’altro, “la strumentalizzazione” di taluni contratti di
leasing conclusi dalla contribuente con la Italease relativi ad immobili che
Entrate notificava alla White Blocks s.r.l. un avviso di accertamento, con cui
recependo la detta segnalazione e dando atto in particolare che Simer aveva
omesso qualsiasi versamento di imposta, non aveva assolto alcun obbligo
dichiarativo ed aveva trasferito la propria sede all’estero, procedeva a
recuperare a tassazione l’IVA indebitamente detratta dalla White Blokcs in
relazione alle predette operazioni, rettificando le dichiarazioni IVA, IRPEG
ed IRAP della parte per l’anno 2004 e liquidando perciò le maggiori imposte
dovute, oltre interessi e sanzioni.
La decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente,
appellata in via principale dall’ufficio, era confermata dalla CTR Lazio con la
sentenza qui impugnata.
Motivavano i giudici d’appello il rigetto del gravame erariale sulla base della
considerazione che, spettando al contribuente l’onere di provare l’esistenza
delle operazioni contestate, nella specie “la parte ha ampiamente dimostrato
che la White Blocks e la Simer non hanno formato il cosiddetto gruppo
informale finalizzato a far conseguire indebiti vantaggi fiscali alle società
mediante il compimento di atti di compravendita e di leasing”, e ciò perché la
contribuente non aveva acquistato da Simer, ma da Italease, e non aveva evaso
alcuna imposta versando regolarmente i canoni e l’IVA a Italease. Più in
generale, il decidente, senza pure ignorare che il parallelo contenzioso con
Simer era stato definito “con atto di concilazione giudiziale e “con pagamento
del dovuto”, si diceva poi del parere che “era tutto l’impianto accusatorio e
tutte le operazioni ritenute dall’ufficio illecite che fanno ritenere infondato
l’accertamento fiscale”, giacché tutte le presunzioni che lo legittimano

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I

questa aveva acquistato da Simer — l’ufficio di Roma 1 dell’Agenzia delle

(indebito vantaggio fiscale, gruppo informale, rapporti tra le parti) non possono
essere ricollegate al fatto che la Simer non abbia presentato alcuna
dichiarazione, sicché la pretesa dell’ufficio, che “non ha provato l’esistenza di
un eventuale accordo fra le due società”, si fonda su mere e generiche
Parimenti la CTR respingeva l’appello incidentale — proposto dalla parte nei
confronti della sentenza di primo grado laddove questa aveva respinto le
doglianze da essa sollevate in punto di regolarità della relata di notifica
dell’atto impositivo, di carenza di motivazione e di mancata allegazione delle
risultanze tratte dall’Anagrafe Tributaria — osservando che “ogni altra
eccezione sollevata dalla contribuente nell’appello incidentale viene assorbita
dalla rilevata questione di merito”.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta da entrambe le parti, dall’erario
in via principale con un ricorso affidato ad un motivo, e dalla contribuente, in
via incidentale, con un ricorso basato su tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce ex art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c. vizio di insufficiente e contradditoria motivazione in
quanto/ sotto il primo profilo la CTR, sostenendo che “l’ufficio, sul quale
incombe l’onere probatorio non ha provato l’esistenza di eventuale accordo fra
le due società”, ha omesso di motivare su altri punti decisivi della controversia
quali “il legame” fra esse costituito dal legale rappresentate comune e dai soci
comuni, la circostanza che la sede della contribuente fosse “in comune” con lo
studio del commercialista a cui facevano capo entrambe le società e non
ultimo la circostanza che i contratti di leasing erano stati registrati quando la
Simer si era resa “irreperibile” e il suo capitale era in possesso di una società
inglese; sotto il secondo profilo, poiché parimenti, la CTR, dando atto della
conciliazione intervenuta tra Simer e fisco, era incorsa in contraddizione non
considerando che l’ufficio nelle proprie difese aveva eccepito come “nessun

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affermazioni inidonee ad attribuirle la debita fondatezza.

decreto di estinzione fosse intervenuto” e “nessun pagamento fosse stato
effettuato”.
2.2. Il motivo è fondato, quanto al dedotto vizio di insufficiente motivazione,
mentre va giudicato infondato in relazione al pure denunciato vizio di
2.3. Com’è noto il vizio di insufficiente motivazione è configurabile qualora
dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza
impugnata / sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima
sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi
acquisiti, al suo convincimento” (SS.UU. 24148/13). E’ innegabile che, a
fronte delle allegazioni operate dall’ufficio — che aveva dedotto come la
strumentalizzazione delle operazioni intercorse tra la resistente e la Simer
fosse argomentabile in base alle obiettive risultanze di indagine ed in
particolare in forza del legame corrente tra le due società / reso evidente
dall’essere le stesse rappresentate dalla medesima persona e dall’avere una
compagine sociale costituita dai medesimi soci, dell’ubicazione della sede
sociale della ricorrente presso lo studio del commercialista cui facevano capo i
legali rappresentanti di entrambe le società e, non ultimo, dalla ritardata
registrazione dei contratti di leasing, allorché la Simer aveva già trasferito la
propria sede ed era passata sotto il controllo di una società inglese — la
motivazione adottata dalla CTR per negare ogni rilevanza all’assunto del
procedente si rivela manifestamente lacunosa.
Limitandosi invero a prendere atto che “la parte ha ampiamente dimostrato
che la White Blocks e la Simer non hanno formato il cosiddetto gruppo
informale finalizzato a far conseguire indebiti vantaggi fiscali alle società
mediante il compimento di atti di compravendita e di leasing”, per trarre la
conclusione che è “tutto l’impianto accusatorio e tutte le operazioni ritenute
dall’ufficio illecite che fanno ritenere infondato l’accertamento fiscale”, e ciò
perch la pretesa dell’ufficio, che “non ha provato l’esistenza di un eventuale

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contraddittorietà.

accordo fra le due società”, si fonda su mere e generiche affermazioni
inidonee ad attribuirle la debita fondatezza, il giudice di appello ha stilato il
proprio giudizio mostrando di prescindere totalmente dalle allegate circostanze
fattuali, in tal modo privando il discorso motivazionale della necessaria unità
del vizio denunciato.
2.4. Non ricorre viceversa il pure lamentato vizio di contraddittorietà della
motivazione.
Il vizio in parola, invero, secondo la costante elaborazione della
giurisprudenza di legittimità, “presuppone che le ragioni poste a fondamento
della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a
vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione adottata” (14024/14; 10879/14; 10341/14). Esso presuppone cioè un
contrasto di argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, tale che non
risulti possibile, attraverso la lettura del compendio motivazionale, ricostruire
in modo lineare e coerente il percorso razionale seguito dal giudice per
addivenire alla decisione secondo uno schema procedimentale che, non
lasciando vuoti o operando impropri salti logici, eviti pure, nella sequenza
dialettica del discorso decisionale, e quindi anche nel confronto con argomenti
di opposto segno, di giustapporre enunciati che, pur influendo in pari grado
nella formazione delle ragioni della decisione, al vaglio critico mostrano
tuttavia di elidersi vicendevolmente.
Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso in esame, poiché nella circostanza, —
fonte a giudizio dell’Agenzia del denunciato vizio — che i giudici d’appello
avrebbero prestato attenzione all’intervenuta conciliazione tra Simer e fisco,
ancorché l’ufficio avesse eccepito come “nessun decreto di estinzione fosse
intervenuto” e “nessun pagamento fosse stato effettuato” non si evidenzia
/
alcun contrasto rilevante sotto il profilo della coerenza logica del deliberato

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argomentativa, che ne mina l’interna sostenibilità logica ed lo espone al rilievo

impugnato, e ciò perché le affermazioni oggetto di rilievo da parte
dell’impugnante costituiscono mere osservazioni di carattere incidentale che
non intersecano, se non in guisa di argomentazioni ad abundantiam, il
ragionamento decisorio che guida la CTR nella formazione del proprio
sopratrascritte affermazioni in punto di prova della pretesa, ad organizzare il
discorso decisionale intorno all’asse portante del difetto probatorio che assiste
l’operato dell’ufficio.
3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale svolto in via condizionata la
ricorrente incidentale eccepisce ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,
c.p.c. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. in quanto la breve frase con la quale la sentenza aveva inteso definire le
questioni sollevate nel proprio atto di gravame dalla parte — che aveva dedotto
la nullità della notifica dell’atto impositivo, la carenza della motivazione e la
mancata allegazione delle risultanze tratte dall’Anagrafe Tributaria — integra
“il vizio di omessa pronuncia”.
Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, svolto
subordinatamente al primo, addebita al deliberato d’appello, per gli effetti
dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge
in relazione agli arti. 137 e 148 c.p.c. i poiché nella specie la CTR avrebbe
ignorato che la relata dell’atto impositivo era stata apposta sulla prima pagina
di esso e ciò, violando una norma a garanzia del diritto di difesa, determina “la
nullità o l’inesistenza della notifica e conseguentemente la nullità o inesistenza
dell’atto notificato”
Errore di diritto, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
l’impugnante incidentale lamenta in relazione all’applicazione dell’art. 37-bis
D.P.R. 600/73, sulla cui violazione per non essere stato nella specie attivato il
contraddittorio di cui al quarto comma di essa la CTR “avrebbe omesso di
pronunciarsi”.

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convincimento e che porta quest’ultima, come è reso evidente dalle

3.2. Tutti i rappresentati motivi si espongono ad una pregiudiziale declaratoria
di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
E’ noto, infatti, come questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche
recentemente (26489/14; 19306/14; 14541/14), che a seguito della
precedenti il numero 6, in forza del quale “il ricorso deve contenere a pena di
inammissibilità … la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”,
codificando in tal modo il principio di autosufficienza, il ricorso deve
contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti
esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso
giudizio di merito (15952/07). Si è perciò di nuovo ricordato che la
disposizione di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. “costituente la
conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di
ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di
inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti
processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione
diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una
riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui
corrisponde l’indiretta riproduzione” (1142/14).
E’ del tutto evidente che, traguardata alla luce di questi criteri, le censure in
disamina si rivelano prive della necessaria compiutezza atta ad assicurarne
l’autosufficienza, essendosi la ricorrente incidentale limitata a dedurre
l’omessa pronuncia con il primo motivo di ricorso ovvero un duplice errore di
diritto con il secondo ed il terzo motivo, lamentando semplicemente che il
decidente, a mezzo della laconica affermazione che “ogni altra eccezione
sollevata dalla contribuente nell’appello incidentale viene assorbita dalla

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Cot Marulli 6

novellazione dell’art. 366 c.p.c. ad opera dell’art. 5 1. 40/06, che ha aggiunto ai

ESENTE DA REGISTRAZIME
AI SENSi DEL D.P.R. 2614/f 9145
N. 131 TAB. ALL. 8. – N. 5

MAtatiA

rilevata questione di merito”, avrebbe omesso di pronunciarsi sia su alcuni
rilievi di carattere procedurale (ritualità dell’atto impositivo, nullità della sua
notificazione, carente motivazione e mancata allegazione delle risultanze
dell’Anagrafe tributaria) sia su alcuni specifici temi di giudizio (violazione
pagina dell’avviso di accertamento e violazione dell’art. 37-bis D.P.R. 600/73
per mancata attivazione del contraddittorio), senza tuttavia darsi cura alcuna
né di riprodurre il contenuto delle doglianze oggi proposte né di operarne
altrimenti la trascrizione, in tal modo sottraendosi al prescritto adempimento
in punto di autosufficienza e precludendo alla Corte di poter attingere il
contenuto delle singole censure dalla diretta lettura del ricorso.
4. Il ricorso principale va dunque accolto nei limiti anzidetti e da ciò discende
la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al giudice territoriale
competente, per il doveroso riesame ai sensi dell’art. 383, comma primo, c.p.c.
e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti
alla CTR Lazio che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione
delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
25.5.2015
Il Co est.
Dott. arco Mtrulli

Il Presidente
Dott. Carlo Piccininni

degli artt. 137 e 148 c.p.c., poiché la relata sarebbe stata apposta sulla prima

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