Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14784 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14526/2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Cesarini Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L.M., cittadino (OMISSIS), ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 4 dicembre 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione” depositato in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e/o n. 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 11 e 12 lamentando l’omessa audizione personale del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

Il secondo mezzo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 lamentando l’inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 14, lett. c) stesso D.Lgs., invocando talune risultanze concernenti il (OMISSIS) o zone di esso.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 censurando la sentenza impugnata per aver negato al richiedente la protezione umanitaria.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’assenza di alcun apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito.

2. – Il ricorso è improcedibile.

Difatti l’attestazione di conformità della sentenza impugnata è priva di sottoscrizione (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312).

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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