Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14783 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31130-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2278/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /03 /2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di parziale accoglimento dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente P.M. avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva modificato il classamento di un’unità immobiliare di sua proprietà, ubicata in (OMISSIS), microzona “(OMISSIS)”, elevando la categoria di appartenenza da A/5 classe 3 ad A/2 classe 4″, con conseguente incremento della relativa rendita catastale; la CTR, con la sentenza impugnata, aveva ritenuto più equo inserire il cespite immobiliare anzidetto nella categoria A/3 classe 4″.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione D.M. 27 settembre 1991, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero, nelle tariffe d’estimo di cui al cit. D.M. 27 settembre 1991, per la zona immobiliare nella quale era inserito l’immobile di proprietà della contribuente non era previsto il classamento nella categoria A/3, attribuito dalla sentenza impugnata all’immobile di proprietà della contribuente;

che la contribuente non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, dall’esame del D.M. 27 settembre 1991, pubblicato sul supplemento straordinario della G.U. serie generale n. 229 del 30 settembre 1991, in conformità di quanto disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, comma 2, può dedursi che, effettivamente, per gli immobili ubicati nel Comune di Roma, zona censuaria prima, zona territoriale A, al cui novero appartiene l’immobile di proprietà della ricorrente, non è prevista la categoria A/3, classe 4, alla quale la CTR ha assegnato l’immobile anzidetto;

che, da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate territorio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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