Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14782 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31112-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GESTIM – GESTIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1695/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “GESTIM GESTIONI IMMOBILIARI” avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva modificato il classamento di due unità immobiliare di sua proprietà, una ad uso ufficio ed un’altra ad uso magazzino, entrambe ubicate in (OMISSIS), microzona (OMISSIS) “(OMISSIS)”, elevando la classe di appartenenza della prima dalla 4 alla 7 e della seconda dalla 2 alla 3, con rideterminazione della rendita catastale della prima da Euro 10.538,30 ad Euro 16.645,41 e della seconda da Euro 849,88 ad Euro 990,77; secondo la CTR la motivazione dell’impugnato avviso era del tutto carente, con conseguente violazione dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione di legge per falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del territorio aveva adeguatamente indicato i presupposti normativi ed amministrativi che lo avevano giustificato (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; le delibere comunali con le quali il Comune di Roma aveva chiesto di procedere alla revisione parziale del classamento degli immobili ubicati, fra gli altri, nella microzona (OMISSIS) “(OMISSIS)”); sulla base di tali elementi, la rideterminazione della classe catastale era stata legittimamente effettuata dall’Agenzia del territorio, avendo essa riscontrato che, nella microzona comunale, nella quale erano ubicate le unità immobiliari di proprietà della società contribuente (microzona (OMISSIS) “(OMISSIS)”), il rapporto fra il valore medio di mercato individuato ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si fosse significativamente discostato, in misura superiore alla soglia del 35%, dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; e la motivazione dell’avviso impugnato era da ritenere adeguata, in quanto il presupposto della revisione della classe era il riallineamento resosi necessario per l’accertato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza la necessità di indicare le specifiche caratteristiche dei singoli immobili; e le indicazioni contenute nell’atto impugnato erano sufficienti per consentire al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento operato, da ritenere ampiamente giustificato in quanto il classamento precedente, risalente all’epoca dell’impianto del catasto edilizio urbano, non era più idoneo a rappresentare l’effettiva redditività dell’immobile medesimo; inoltre nell’avviso di accertamento impugnato erano state indicate le unità immobiliari di riferimento, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di accertamento, in considerazione della natura essenzialmente comparativa dell’estimo catastale;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che anche l’Agenzia delle entrate ha presentato memoria illustrativa;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, indispensabile per rendere conforme a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, richiedendosi una rigorosa motivazione dell’atto di revisione del classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad un’elevazione della classe di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto pertanto esplicitare le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo ai presupposti normativi (D.P.R. n. 138 del 1998; L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 5 del 2010), idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione del classamento; l’avviso di accertamento avrebbe dovuto cioè indicare in modo dettagliato, riferito a ciascun edificio, quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidoneo il richiamo ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete;

che quanto sopra ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017, la quale, pur avendo rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha tuttavia fissato i precisi criteri, la cui osservanza consente di ritenere legittimo il peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la L. n. 311 del 2004, cit. art. 1, comma 335 (legge finanziaria del 2005); la Corte Costituzionale ha invero esplicitamente affermato la necessità di una motivazione rigorosa, tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificavano il provvedimento; occorre pertanto tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare; dei caratteri propri del fabbricato nel quale essa è inserita e della microzona di appartenenza, in quanto solo da una valutazione attenta di tali elementi poteva conseguire una corretta riqualificazione catastale delle singole unità immobiliari, ubicate in ciascuna microzona (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento all’elevazione della classe di due immobili siti nel Comune di Roma, microzona (OMISSIS) “(OMISSIS)”, quali sono quelli che hanno formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva quindi un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla diversa attribuzione di classe delle unità immobiliari in questione, in modo da consentire al contribuente di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il Comune di Roma, nonchè al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento; sarebbe stato al contrario necessario specificare le fonti, i modi ed i criteri, coni quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati, con riferimento alle unità immobiliari in questione, tali da giustificare la più elevata classe ad esse attribuita (cfr., in termini, Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che l’oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali precedenti autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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