Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14781 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14781 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 27479-2008 proposto da:
RAILOG SPA 10968440455 (ex CASTELLETTI TRASPORTI SPA)
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
MARMIROLI SANDRO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa
2014
1177

dall’avvocato MARINELLI ERNESTO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DOGANE in persona del Direttore legale

Data pubblicazione: 30/06/2014

rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1092/2008 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2008,
R.G.N. 1273/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

TURRINI EDERA, ORSI LAURA, ORSI MARA;

VOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le Railog S.p.A. (ex Castelletti Trasporti S.p.A.) propone ricorso per
cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna che, in riforma della sentenza di primo grado, ha
rigettato la domanda svolta dalla Castelletti e da Giuseppe Orsi, quali
spedizionieri doganali, finalizzata ad ottenere la restituzione di L.
151.778.100, che asserivano di avere illegittimamente pagato a titolo di

Modena in occasione di varie operazioni svolte fuori circuito e fuori orario.
L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso, a seguito di ordine
di rinnovo della notifica del ricorso, mentre gli eredi di Giuseppe Orsi non
hanno svolto attività difensiva.
All’adunanza in camera di consiglio del 20/5/10 la causa è stata
rimessa alla Pubblica Udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di Appello ha rigettato la domanda affermando che
titolare del diritto alla ripetizione «è l’operatore commerciale (che
sopporta il pagamento) e non certo lo spedizioniere, che agisce
esclusivamente quale rappresentante del proprietario della merce».
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2033 e
dell’art. 1737 cod. civ. e, premesso che la sua domanda si fonda sulla
decisione della Corte di Giustizia della CEE, con la quale è stato dichiarato
che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli
artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE, esigendo il pagamento di un
corrispettivo sproporzionato da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di
servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento
delle formalità doganali nell’ambito degli scambi intercomunitari, chiede,

ex art. 366-bis, applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso
sentenza depositata il 3/7/08, «se compete allo spedizioniere doganale il
diritto di ripetere le indennità dallo stesso indebitamente versate alla
Amministrazione delle Dogane per operazioni compiute fuori circuito ed
oltre il normale orario di lavoro (…)».
1.1.- La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
A riguardo, corre l’obbligo di premettere che lo spedizioniere
doganale si differenzia dalla figura dello spedizioniere di cui all’art. 1737
c.c. in ragione della sua attività professionale di diretta rappresentanza in
dogana del proprietario della merce, giusta la previsione dell’art. 40 T.U.

indennità per servizi straordinari resi dal Personale delle Dogane di

n. 43/73, laddove l’altro assume l’obbligo di concludere in nome proprio,
sia pure per conto del mandante, il contratto di trasporto di cose e di
compiere le relative operazioni accessorie.
Ma, ad onta di tale differenza, il contratto di spedizione doganale
costituisce pur sempre un sotto-tipo qualificato del contratto disciplinato
dalle norme di cui agli artt.1737 e ss. cod. civ. Con la conseguenza che
anche in tema di spedizione doganale trova applicazione la norma
contenuta nell’ultimo comma dell’ad 1739 cod. civ., secondo cui i premi,

essere accreditati al committente, salvo patto contrario. Ciò, in linea con
il principio secondo cui il committente, come ha già sottolineato la
giurisprudenza di questa Corte, ha l’obbligo di anticipazione delle spese.
(V. su quest’ultimo punto Cass. n. 9697/2003, Cass. n. 27/82)
In effetti, la disposizione dell’art. 1739 citato non consente allo
spedizioniere doganale di trarre alcun vantaggio economico dal contratto
oltre a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente
previsti dall’art. 1740 cod. civ. con la conseguenza che è sufficiente il
fatto della percezione di essi perché sorga l’obbligo di accreditarlo al
committente.
Giova aggiungere che i corrispettivi dei servizi resi dal personale
delle dogane, ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del citato d.P.R. per
operazioni compiute fuori dell’orario di apertura degli uffici o fuori del
circuito doganale, non hanno natura tributaria ma sono assimilabili alle
altre spese, menzionate nella medesima norma, le quali costituiscono
rimborso di uno specifico servizio. (Cass. n. 9964/91, n.2528/98).
Quest’ultimo rilievo torna utile perché consente di escludere
l’applicabilità nel caso di specie della norma di cui all’art. 92 T.U. n. 43/73
– norma la quale prevede solo in via di eccezione la legittimazione al
rimborso di diritti doganali in capo allo spedizioniere – in quanto si tratta
di somme che, per l’appunto, non costituiscono il rimborso di diritti
doganali indebitamente riscossi né peraltro lo svincolo di somme assunte
in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del
deposito (altra ipotesi, richiamata dal medesimo art. 92 sopra citato).
Tutto ciò premesso, ne deriva che il titolare del rapporto
obbligatorio, in costanza del quale si è verificata la ragione del rimborso,
inerente ad operazioni compiute fuori dell’orario di apertura degli uffici o
fuori del circuito doganale, è il singolo operatore commerciale, tenuto al

gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono

pagamento delle predette indennità ed a anticipare le spese allo
spedizioniere, e non già quest’ultimo.
Né d’altra parte, venendo al caso in esame, risulta – il rilievo è della
Corte territoriale – che il pagamento in eccesso, giustificativo del
successivo rimborso, sia rimasto a carico dello spedizioniere doganale in
virtù di accordi interni intercorsi con l’operatore commerciale da lui
rappresentato.
Tutto ciò considerato, poiché, secondo il consolidato orientamento di

compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se
l’incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o
“nuncius”. (Cass. n. 10634/2007, Cass. n. 10227/2000, Cass. n.
576/1974), ne deriva l’infondatezza della doglianza in esame.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalla censura
dedotta, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome
infondato, deve essere rigettato.
2.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C 5.000 per compenso, oltre spese
prenotate a debito ed accessori di legge.
PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in C 5.000 per compenso, oltre spese prenotate a debito ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 9 maggio 2014.

questa Corte, la legittimazione attiva all’azione di ripetizione di indebito

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