Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14781 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29135-2019 proposto da:

IMMOBILIARE REG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 33, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UMBERTO PRETE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. “IMMOBILIARE R.E.G.” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di accoglimento dell’appello proposto dalla s.p.a. “EQUITALIA SUD” (oggi Agenzia delle entrate riscossione) avverso una sentenza CTP Isernia, che aveva accolto il ricorso della società ricorrente avverso un’intimazione di pagamento, essendo stata ritenuta nulla la relativa notificazione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la notifica dell’atto impugnato era avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., applicabile in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo nota la sede di essa società e non essendo stata eseguita la notifica per la temporanea assenza del destinatario, si che occorreva eseguire una serie di formalità, e cioè il deposito in busta chiusa del plico presso la casa comunale; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa presso la porta dell’abitazione del destinatario e la comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa; e, nella specie, l’avviso in busta chiusa e sigillata non era stato affisso alla porta dell’abitazione e la relata di notifica dell’impugnata intimazione di pagamento era completamente in bianco e neppure era stata sottoscritta;

che, con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il fatto non esaminato era l’omessa notifica della cartella di pagamento, sollecitata con l’impugnata intimazione di pagamento; e la CTR, pur avendo ritenuto nulla la notifica di detta cartella, in quanto, trattandosi di notifica a persona giuridica, avrebbe dovuto essere espletato dapprima l’incombente di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1 (notifica presso la sede legale); poi, in mancanza, la notifica avrebbe dovuto essere stata effettuata ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 2 (consegna al legale rappresentante della società); e, solo dopo l’inutile espletamento di tali due incombenti, la notifica avrebbe potuto essere effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e quindi nelle mani del legale rappresentante della società; nella specie, tale ultima modalità era stata espletata senza avere cercato di effettuare la notifica con le precedenti due modalità; non era stato neppure rispettato il modello di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., in quanto non era stata spedita la raccomandata informativa prevista dalla legge; ora, la CTR, dopo avere svolto le considerazioni di cui sopra, aveva ritenuto che, per effetto dell’avvenuta rateizzazione della cartella di cui sopra, erano da ritenere ormai inammissibili le contestazioni circa l’an della pretesa tributaria, per non essere stata detta cartella impugnata nei termini; il che non era condivisibile, in quanto l’avvenuta rateizzazione delle somme indicate in detta cartella era stata effettuata da essa società solo per evitare le procedure esecutive iniziate dall’Agenzia delle entrate ed essa non poteva essere ritenuta come acquiescenza del debito; invero, la cartella sottesa all’impugnata intimazione era da ritenere come mai entrata nella sfera di conoscibilità di essa società ricorrente;

che, con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dello statuto dei contribuenti, art. 7, comma 1, dell’art. 24 Cost. e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’atto impugnato era completamente privo di motivazione, non essendo stato ad esso allegato l’atto prodromico, costituito dalla cartella di pagamento sollecitata, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, non essendo sufficiente indicare il numero identificativo della cartella sollecitata e la presunta data di notifica della stessa;

che l’Agenzia delle entrate riscossione si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, correttamente la CTR ha rilevato come la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, pur dovendosi ritenere viziata per mancato adempimento di tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., era pur sempre da ritenere nulla e non inesistente, si che ad essa era pienamente applicabile il principio della sanatoria degli atti nulli, di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, per avere la notifica ritenuta nulla comunque raggiunto lo scopo al quale era destinata; ed al riguardo non è contestato che la società ricorrente ha ricevuto l’intimazione di pagamento impugnata ed ha proposto tempestiva impugnazione avverso la stessa (cfr., in termini, Cass. n. 654 del 2014; Cass. n. 19522 del 2016).

che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso;

che, invero, non è contestato che la società ricorrente fosse ben consapevole della pretesa tributaria avanzata dall’ufficio nei suoi confronti con la cartella di pagamento sollecitata con l’avviso di intimazione impugnato, tant’era vero che la società ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione del suo debito tributario ed aveva pagato alcune delle rate concordate; e tale richiesta di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza ed accettazione del debito da parte della società contribuente, è pur sempre qualificabile come prova della conoscenza, da parte della società contribuente, del debito, idonea sia a produrre l’effetto di interrompere l’eventuale decorso del termine prescrizionale, sia a far decorrere il termine perentorio d’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale era stata portata a sua conoscenza l’importo chiesto in pagamento; correttamente pertanto la CTR ha rilevato che la società ricorrente era ormai decaduta dal potere di contestare la cartella di pagamento, sollecitata con l’avviso di intimazione impugnato nella presente sede (cfr. Cass. n. 16098 del 2018; Cass. n. 3347 del 2017);

che è infine infondato il terzo motivo di ricorso, essendo da ritenere l’avviso di intimazione di pagamento impugnato adeguatamente motivato; invero con esso era stata identificata la cartella di pagamento sollecitata; era stata indicata la data di notifica della stessa; era stata indicata somma di danaro chiesta in pagamento; è poi noto che l’avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, redatto in conformità di un modello ministeriale, il cui unico scopo è di richiamare l’attenzione del contribuente sul carico inevaso, sicchè è sufficiente che, dalla sua motivazione, emerga un sicuro riferimento alla cartella di pagamento, in precedenza notificata e sollecitata (cfr. Cass. n. 9778 del 2017; Cass. n. 16098 del 2018),

che, pertanto, il ricorso proposto dalla società contribuente va respinto, con sua condanna alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi 1.200,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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