Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14781 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, (ud. 30/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26518/2011 proposto da:

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. – GRUPPO BANCO DESIO (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso

l’avvocato MASSIMO PAGLIARI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati SIDO BONFATTI, FULVIO LORENZO MONTI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.H. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott.

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

MARINA 1, presso l’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA MARCINKIEWICZ, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COMO, depositato il

07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MONTI che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARCINKIEWICZ che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- La s.p.a. Banco Desio e della Brianza ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto del 7.10.2011 con il quale il Tribunale di Como ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della s.p.a. MH in liquidazione con la quale lamentava l’esclusione del privilegio ipotecario fondata sulla revocabilità L. Fall., ex art. 67, dell’ipoteca perchè non consolidata in relazione alla procedura di concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento.

Resiste con controricorso il curatore del fallimento.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., le parti hanno depositato memoria.

2.- Con i due motivi di ricorso la ricorrente denuncia:

a) violazione di legge per errata e falsa applicazione della L. Fall., artt. 67, 168 e 169, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 3, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (configurabilità di un rapporto di “consecuzione” tra il concordato preventivo e il successivo fallimento, produttivo della retrodatazione degli effetti del fallimento alla data dell’apertura del precedente Concordato preventivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

b) violazione di legge per errata e falsa applicazione della L. Fall., artt. 67, 168, 169 e 179, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (decorrenza a ritroso del c.d. “periodo sospetto” – rilevante ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 67 – nell’ipotesi di fallimento dichiarato in occasione della pronuncia di improcedibilità del mancato raggiungimento della maggioranza, a far tempo dall’apertura della procedura di concordato preventivo anzichè dalla data della sentenza di fallimento), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.- I due motivi, con i quali, sostanzialmente, la ricorrente contesta la decisione impugnata per avere ritenuto applicabile l’istituto della consecuzione anche alla luce della legge fallimentare riformata, sono infondati alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell’ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un’ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perchè ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d’insolvenza, già a fondamento dell’ammissione al concordato preventivo; invero, il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (Sez. 1, Sentenza n. 8439 del 28/05/2012, Rv. 623319).

La consecuzione, dapprima riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità – dopo la riforma della legge fallimentare – proprio alla luce del nuovo testo della L. Fall., art. 111 (Sez. 1, n. 18437/2010) è ora espressamente prevista dal Legislatore (L. Fall., art. 69 bis, comma 2, nel testo introdotto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83).

La pronuncia da ultimo richiamata ha evidenziato che la L. Fall., art. 111, comma 2 (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006) dispone che sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (Sez. 1, n. 18437/2010).

La norma, come si evince dal dato testuale, considera prededucibili anche debiti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo e si riferisce chiaramente alla ipotesi in cui alla procedura di concordato preventivo sia seguito il fallimento dell’imprenditore.

Con tale disposizione, come ritenuto dalla dottrina, “si è preso atto legislativamente della continuità delle procedure consecutive, il che impone, essendo tali procedure volte ad affrontare la medesima crisi ritenuta in un primo momento suscettibile di regolazione attraverso un accordo con i creditori e successivamente risultata tale da condurre alla liquidazione fallimentare di valutare in maniera unitaria determinati aspetti della disciplina fallimentare. Ne deriva che, qualora, a seguito di una verifica a posteriori venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l’identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l’autonomia delle due procedure” (Sez. 1, n. 18437/2010; Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 2012).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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