Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14781 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14781

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1258/2013 proposto da:

V.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE

ANGELIS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AURELIA 424, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO RAMINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4749/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Di Pierro Nicola con delega depositata in udienza

dell’avv. Ferri Gianfranco difensore del controricorrente che si

riporta alle difese ed insiste sulla tardività di iscrizione del

ricorso e deposito;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso e

la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con contratto preliminare del 30 giugno 1999 il signor T.A. promise in vendita un appartamento in Roma al signor V.A., che promise di acquistarlo e versò una caparra confirmatoria di 30 milioni di Lire; successivamente il V. convenne il T. davanti al Tribunale di Roma per sentir accertare l’inadempimento contrattuale di costui e per sentire dichiarare, in tesi, la legittimità del proprio recesso dal suddetto preliminare, con condanna del convenuto al versamento del doppio della caparra, e, in ipotesi, l’inefficacia e la nullità del contratto preliminare, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di 30 milioni di Lire versata titolo di caparra.

Il tribunale ritenne che non vi fossero elementi per affermare l’inadempimento del signor T. ma, prendendo atto del disinteresse manifestato da entrambe le parti all’esecuzione del contratto preliminare, dichiarò quest’ultimo inefficace e conseguentemente accolse la domanda subordinata del V. di restituzione della somma versata a titolo di caparra, condannando il T. a pagargli Euro 15.493,71, oltre interessi dal versamento.

La corte d’appello di Roma, adita dal signor T. con l’appello principale e dal signor V. con l’appello incidentale, ha dichiarato quest’ultimo inammissibile perchè tardivamente proposto e, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha annullato la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare pronunciato dal primo giudice e conseguentemente ha rigettato la domanda del V. di restituzione della somma versata titolo di caparra.

A fondamento della suddetta decisione la corte d’appello ha argomentato che la statuizione di inefficacia pronunciata dal tribunale, per un verso, era viziata da ultra petizione, in quanto “il V. non risulta(va) aver chiesto in primo grado la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare per avere le parti manifestato esplicitamente la volontà di non voler mantenere il vincolo contrattuale” (pagina 7, penultimo capoverso della sentenza), e, per altro verso, era infondata, giacchè “dalla documentazione prodotta dalle parti menzionata in sentenza non risulta(va) affatto il comune intento delle parti di ritenersi sciolte dal vincolo” (pagina 7, penultimo capoverso della sentenza).

Avverso la sentenza della corte capitolina il signor V. ha proposto ricorso su due motivi.

Il signor T. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 9.2.17, per la quale il contro ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va scrutinata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata nella memoria illustrativa del contro ricorrente, sul rilievo che il deposito del medesimo nella cancelleria di questa Corte, avvenuto il 16.1.2013, sarebbe tardivo rispetto al termine – fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1 – di giorni venti dalla notifica del ricorso stesso.

In proposito il contro ricorrente argomenta che la data di notifica risultate dalla relata unita all’originale del ricorso depositato in cancelleria – ossia la data del 27.12.12 (rispetto alla quale il deposito del ricorso in cancelleria effettuato il 16.1.13 risulterebbe tempestivo) – sarebbe falsa, in quanto la notifica sarebbe stata realmente effettuata il 21.12.12, come documentato dalla relata unita alla copia del ricorso consegnata all’intimato e comprovato dalla conforme attestazione (prodotta in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.) rilasciata in data 30.1.2017 dall’Ufficio UNEP della Corte di appello di Roma in base alla consultazione dei registri cronologici dell’Ufficio stesso.

L’eccezione non può trovare accoglimento.

Premesso che, poichè la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, le attestazioni ivi contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso, la relata unita all’originale del ricorso, attestante che la notifica fu compiuta il 27.12.11, è assistita dall’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., superabile solo con querela di falso, non proposta dal contro ricorrente.

Nè a diversa conclusione potrebbe giungersi sul rilievo che la relata di notifica unita all’originale del ricorso depositata in cancelleria risulta difforme dalla relata di notifica unita alla copia del ricorso consegnata all’intimato.

In proposito il Collegio osserva che questa Corte ha più volte esaminato l’ipotesi in cui la relata di notifica redatta sull’originale dell’atto e quella redatta sulla copia dell’atto consegnata al destinatario indichino due date diverse ed ha, al riguardo, rilevato come in tale ipotesi si verifichi un conflitto tra due atti pubblici, aventi entrambi piena efficacia probatoria, suscettibile di essere eliminato con la querela di falso; con la precisazione che, ove tale querela non venga proposta, il conflitto va risolto in base alle regole che disciplinano il riparto dell’onere probatorio (cfr. sentt. nn. 262/76, 1848/79, 1157/95, 28230/05, 25813/10, 19156/14, 994/16). Le sentenze che hanno affrontato la questione hanno in molti casi portato all’affermazione della prevalenza della relata presente sulla copia dell’atto consegnata al destinatario rispetto alla relata presente sull’originale dell’atto restituito al notificante, ma ciò solo apparentemente contrasta con la soluzione che il Collegio ritiene di dover seguire nel presente giudizio. Quell’esito decisionale dipendeva, infatti, dalla considerazione che, nelle fattispecie in cui si è affermata la prevalenza della relata presente sulla copia dell’atto consegnata al destinatario (ad esempio, in tema di notifica di una sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, o in tema di notifica di un atto tributario impugnabile in sede giurisdizionale), la data della notifica costituiva il dies a quo del termine di decadenza gravante sul destinatario dell’atto ai fini dell’esercizio dei suoi poteri di impugnazione; in tali casi, quindi, l’interesse a far valere la falsità della relata presente sulla copia consegnata al destinatario era del notificante, che dall’accertamento di detta falsità (e, quindi, dall’accertamento di una diversa data di notifica) pretendeva di far derivare la intempestività dell’impugnazione dell’atto notificato da parte del suo destinatario. Quello stesso principio (nitidamente scolpito in Cass. 262/76 nei seguenti termini: “In caso di discordanza fra i dati emergenti dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo allo originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata”) impone, nel caso in esame, di addossare al contro ricorrente l’onere di provare, mediante querela di falso, la falsità della relata di notifica unita all’originale dell’atto restituito dall’ufficiale giudiziario al ricorrente (e da quest’ultimo depositato in cancelleria in sede di iscrizione a ruolo del ricorso), giacchè nella presente fattispecie la data della notifica costituisce il dies a quo di un termine di decadenza gravante sul notificante (ricorrente) e, pertanto, è il contro ricorrente che ha interesse a provare la falsità della data risultante dalla relata unita all’originale del ricorso in mano al ricorrente, onde eccepire l’improcedibilità del ricorso per l’intempestività del relativo deposito in cancelleria.

Il ricorso quindi, in difetto di querela di falso nei confronti della relata di notifica unita all’originale del ricorso depositato in cancelleria dal ricorrente, va giudicato procedibile.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., si censurano entrambe le rationes decidendi su cui si fonda l’impugnata decisione. Nella prima parte del motivo si censura la prima ratio, ossia l’affermazione che il V. non avrebbe richiesto in primo grado la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare, e si deduce che, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, le conclusioni rassegnate dal V. davanti al Tribunale di Roma comprendevano, oltre alla domanda di nullità, anche quella di inefficacia del contratto preliminare concluso fra le parti. Nella seconda parte del motivo si censura la seconda ratio decidendi della sentenza gravata e si afferma che sarebbe stato pacifico in causa che nessuna delle due parti aveva rispettato il termine per la stipula del contratto definitivo e si era adoperata per la conclusione dell’affare. Il motivo non può trovare accoglimento.

Osserva al riguardo il Collegio che la seconda delle due rationes decidendi che hanno indotto la corte territoriale a rigettare la domanda del V. di declaratoria di inefficacia del contratto per mutuo dissenso – ossia quella secondo cui “dalla documentazione prodotta dalle parti menzionata in sentenza non risulta(va) affatto il comune intento delle parti di ritenersi sciolte dal vincolo”, non risulta efficacemente censurata con il mezzo di ricorso in esame. In proposito si rileva che l’argomento speso dal ricorrente nella seconda parte del motivo – secondo cui era pacifico che nessuna delle due parti avesse operato per la stipula del contratto definitivo “con atti collaborativi quali ad esempio nomina di un notaio” (così pag. 7, terzo cpv., del ricorso per cassazione) – non attinge specificamente l’argomento della sentenza gravata che ha desunto l’inesistenza di una comune volontà delle parti di scioglimento dal vincolo contrattuale dal rilievo che le parti stesse, lungi dal disinteressarsi della sorte del rapporto contrattuale che le legava, si erano reciprocamente comunicate le rispettive volontà, il T., di avvalersi del potere di risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale e, il V., di ottenere la restituzione della caparra in ragione dell’inadempimento del T.. In mancanza di specifica censura contro tale argomentazione, sulla quale si fonda l’assunto della corte d’appello secondo cui dalla documentazione prodotta dalle parti non emergerebbe l’esistenza di un comune intento delle parti di ritenersi sciolte dal vincolo contrattuale, detto assunto resiste al gravame.

Il primo mezzo di ricorso va dunque disatteso, irrilevante risultando l’esame della prima censura ivi svolta, relativa all’errore in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo che il V. non avesse proposto in primo grado una domanda di declaratoria di inefficacia del contratto preliminare de quo. Quand’anche tale censura dovesse essere giudicata fondata, infatti, essa non potrebbe portare alla cassazione della statuizione di rigetto della domanda di inefficacia del contratto de quo per mutuo dissenso, risultando detta statuizione di rigetto autonomanente sorretta dall’assunto – si ripete, non specificamente censurato – che l’esistenza di un comune intento delle parti di ritenersi sciolte dal vincolo contrattuale non emergerebbe dal comportamento delle parti, essendosi queste contestate l’un l’altra i rispettivi reciproci inadempimenti (cfr. Cass. 2108/12: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa”).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito al vizio di nullità della sentenza e del procedimento, si censura l’affermazione della sentenza gravata che sottolinea come la domanda subordinata del V. di dichiarazione di nullità ed inefficacia del contratto de quo, e di conseguente restituzione della caparra versata, non “era stata riproposta nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” (a pag. 8, rigo 5, della sentenza). Al riguardo il ricorrente argomenta che nelle proprie conclusioni in secondo grado egli aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata e non aveva alcuna necessità, per ottenere tale effetto, di proporre appello incidentale.

Il motivo è inammissibile perchè l’affermazione con il medesimo censurata è priva di portate decisoria. La sentenza gravata, infatti, pur dando atto del fatto che la domanda la domanda subordinata del V. di dichiarazione di nullità ed inefficacia del contratto de quo, e di conseguente restituzione della caparra versata, non era stata riproposta nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale/non ha dichiarato detta domanda inammissibile perchè non riproposta nella comparsa di costituzione e risposta del V. nel giudizio di secondo grado (nè, tanto meno, perchè non dedotta tramite appello incidentale) ma l’ha scrutinata nel merito e l’ha respinta giudicandola infondata per ragioni di merito, l’accenno alla mancata riproposizione di tale domanda nella comparsa di costituzione del V. risulta dunque del tutto avulso dal ragionamento motivazionale svolto nella sentenza gravata, con conseguente inammissibilità del mezzo di ricorso in esame (cfr. Cass. 22380/14: “In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione”).

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA