Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14780 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14780 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 28351-2008 proposto da:
CATTANEO SPA 00249970039 in persona del legale
rappresentante p.t. LUCIANA BO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo
studio dell’avvocato LEPORE GAETANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMENICO FRAGAPANE giusta procura speciale a margine
del ricorso;
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ CATTANEO S.P.A. in persona
del curatore fallimentare Dott. RICCARDO GODIO
elettivamente domiciliato in ROMA,’ VIA CASSIODORO 6,

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

presso lo studio dell’avvocato LEPORE GAETANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMENICO FRAGAPANE giusta procura speciale in calce
all’atto di costituzione;
– ricorrenti –

RONZON GIAN PAOLO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 809/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 05/10/2007, R.G.N.
859/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato DOMENICO FRAGAPANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cattaneo S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che
ha accolto solo parzialmente il suo gravame contro la sentenza di primo
grado del Tribunale di Bergamo, riducendo l’importo dovuto a Ronzon
Gian Paolo da L. 90.000.000 ad C 30.987,41, oltre interessi dalla
domanda, a titolo di risarcimento danni per l’inadempimento di un
contratto di vendita di attrezzature di impianto di una centrale elettrica.

Si è successivamente costituito, con procura in calce, il fallimento
della Cattaneo S.p.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nessun conto può tenersi dell’atto di costituzione 5/3/11 del
curatore del fallimento della Cattaneo S.p.A. Il processo di cassazione,
caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è infatti soggetto ad interruzione
e l’atto presenta una procura in calce laddove il nuovo testo dell’art. 83
cod. proc. civ., secondo cui la procura può anche essere apposta a
margine o in calce della memoria di nomina del nuovo difensore, si
applica solo ai giudizi instaurati, in primo grado, dopo l’entrata in vigore
della legge n. 69 del 2009, con la conseguenza che, per gli altri, la
procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti
diversi dal ricorso o dal controricorso. Oltre a ciò deve considerarsi che
questa Corte ha affermato (sentenze nn. 7441 del 2011 e 9692 del 2013)
che il successore a titolo universale che intenda proseguire

il

procedimento, può farlo attraverso un atto che sia partecipato alla
controparte, in vista del contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione
soggettiva, non essendone invece sufficiente il mero deposito nella
Cancelleria della Corte.
2.- Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha infatti prodotto gli
avvisi di ricevimento relativi alla notificazione a mezzo posta del ricorso,
e d’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la
produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente
la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo
del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140
3

Il Ronzon non si è costituito.

cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della
prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che
l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può
essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc.
civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma
della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di

non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372,
secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo
consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i
presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o
all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito
dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo
quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982
(Cass. SSUU n. 627 del 2008).
3.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto del compimento
di attività difensiva da parte dell’intimato.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 9 maggio 2014.

consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA